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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Vedi anche
→Cost. art. 124 - Articolo 124 della Costituzione italiana→Cost. art. 126 - Articolo 126 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 123 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 127 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 122 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 128 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 121 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 129 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 120 Cost.: Titolo V: le regioni, le province
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 125 Cost. istituisce organi di giustizia amministrativa di primo grado nelle Regioni, ossia i TAR.
Ratio
L'articolo 125 Cost. istituisce a livello regionale organi di giustizia amministrativa di primo grado, perseguendo l'obiettivo di assicurare una verifica paritaria e diffusa della legittimità degli atti della pubblica amministrazione locale. La previsione costituzionale riflette il principio del diritto alla tutela giurisdizionale, esteso anche ai rapporti amministrativirегioni che godono di capacità normativa propria. La norma consente, inoltre, una diffusione territoriale dei giudici amministrativi mediante sezioni decentrate, realizzando così l'accesso effettivo alla giustizia per le comunità locali.
Analisi
La norma articola il problema del controllo di legittimità amministrativa a livello regionale mediante il ricorso a organi giurisdizionali di primo grado. L'ordinamento generale della giustizia amministrativa è stato storicamente affidato ai Tribunali amministrativi regionali (TAR), istituiti mediante legge della Repubblica. Ciascuna Regione dispone dunque di una sezione del TAR, con competenza territoriale limitata ai confini regionali. La Corte Costituzionale ha chiarito che gli organi di cui all'articolo 125 non rappresentano una duplicazione della giurisdizione ordinaria, bensì una manifestazione della giurisdizione amministrativa specializzata, diretta a garantire il controllo sulla conformità degli atti amministrativi regionali e locali al principio di legalità. La possibilità di istituire sezioni con sede diversa dal capoluogo regionale consente una prossimità territoriale del servizio di giustizia, garantendo accesso più agevole ai cittadini che contestano atti della pubblica amministrazione locale. Questo aspetto è particolarmente rilevante in regioni di vasta estensione territoriale, dove l'unicità della sede avrebbe comportato notevoli difficoltà logistiche.
Quando si applica
L'articolo 125 si applica ogni volta che un privato cittadino intenda contestare la legittimità di un atto amministrativo adottato da una Giunta regionale, da un Consiglio regionale, da una Provincia o da un Comune della Regione. La norma trova applicazione tipicamente nei ricorsi avverso provvedimenti in materia di pubblico impiego regionale, di concessioni amministrative, di approvazione di piani territoriali, di autorizzazioni ambientali e in generale di qualunque atto amministrativo regionale. Concretamente, ricorsi proposti innanzi ai TAR riguardano frequentemente questioni di regolamentazione urbanistica, appalti pubblici regionali e diritti amministrativi dei privati.
Connessioni
L'articolo 125 si lega all'articolo 113 Cost., che riconosce il diritto di agire in giudizio avverso atti amministrativi, e all'articolo 24 Cost., che garantisce il diritto alla difesa in giudizio. Si interconnette con gli articoli 121 e 122 Cost., relativi agli organi regionali sottoposti a controllo giurisdizionale. La legislazione di attuazione è contenuta nel d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e nella legge 131/2000 (Statuto dei poteri locali). I TAR operano secondo regole di procedura stabilite dal CPA, con possibilità di appello innanzi alla Corte d'Appello amministrativa (quinta sezione).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 29/1995
La Corte ha chiarito che le previsioni costituzionali sui controlli amministrativi (artt. 100, 125 e 130 Cost.) non configurano un sistema chiuso: il legislatore ordinario può introdurre forme di controllo ulteriori, purché trovino fondamento in interessi costituzionalmente tutelati. L'abrogazione del controllo preventivo sugli atti amministrativi regionali ad opera della L. cost. 3/2001 si inserisce in questa cornice.
Casi pratici
Caso 1: Tizio contro il Comune
Tizio, titolare di un esercizio commerciale, si vede negare dal Comune il rinnovo della licenza di somministrazione di alimenti e bevande con un provvedimento che ritiene viziato da eccesso di potere e carenza di motivazione. Tizio propone ricorso al TAR competente per territorio, chiedendo l'annullamento del diniego e, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato per evitare la chiusura immediata dell'attività. Il TAR, verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglie la domanda cautelare e fissa l'udienza di merito.
Caso 2: Caio contro una Regione
Caio, ingegnere iscritto all'albo, partecipa a un concorso pubblico indetto dalla Regione per la copertura di un posto di funzionario tecnico. La commissione esaminatrice lo esclude dalla procedura ritenendo il suo titolo di studio non conforme al bando. Caio, convinto che l'interpretazione del requisito sia erronea e lesiva del suo diritto alla partecipazione, impugna il provvedimento di esclusione davanti al TAR, chiedendone l'annullamento. Il TAR, accertato che il titolo posseduto da Caio rientrava tra quelli ammessi dalla lex specialis, accoglie il ricorso e ordina alla Regione di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale.
Caso 3: Sempronio contro un'azienda sanitaria
Sempronio, medico dipendente di un'azienda sanitaria locale, viene trasferito d'autorità a un presidio ospedaliero situato a oltre cento chilometri dalla sua residenza, senza che l'amministrazione abbia fornito adeguata motivazione e senza che siano state rispettate le procedure previste dal contratto collettivo nazionale. Sempronio ricorre al TAR competente nella materia di giurisdizione esclusiva relativa al pubblico impiego contrattualizzato, ove applicabile ratione temporis, ovvero al giudice ordinario, sollevando la questione di giurisdizione al fine di ottenere la tutela più adeguata alla propria posizione.
Domande frequenti
Cosa prevede esattamente l'articolo 125 della Costituzione?
L'art. 125 Cost. stabilisce che in ogni Regione devono essere istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge della Repubblica, con possibilità di istituire sezioni decentrate fuori dal capoluogo.
Qual è il collegamento tra l'art. 125 Cost. e i TAR?
I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sono stati istituiti dalla legge n. 1034/1971 in attuazione diretta dell'art. 125 Cost. e rappresentano gli organi di giustizia amministrativa di primo grado previsti dalla norma costituzionale in ciascuna Regione italiana.
Chi è il giudice d'appello rispetto al TAR?
Il Consiglio di Stato è il giudice d'appello avverso le sentenze dei TAR. Il sistema è quindi strutturato su due gradi di giudizio, in armonia con i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
Cosa si può impugnare davanti al TAR?
Davanti al TAR si possono impugnare atti amministrativi illegittimi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Nelle materie di giurisdizione esclusiva il TAR conosce anche delle controversie relative a diritti soggettivi, come quelle in materia di servizi pubblici, urbanistica e appalti.
Cosa sono le sezioni decentrate dei TAR previste dall'art. 125 Cost.?
Sono articolazioni del TAR regionale con sede in una città diversa dal capoluogo, istituite per garantire la prossimità della giustizia amministrativa al territorio. Un esempio è la sezione staccata del TAR Lombardia con sede a Brescia, o quella del TAR Sicilia con sede a Catania.
Fonti consultate: 1 fonte verificate