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Art. 120 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Domande rapide
Cosa vieta l'art. 120 della Costituzione?
Vieta alle Regioni di istituire dazi tra le Regioni, ostacolare la libera circolazione di persone e cose tra Regioni, limitare il diritto al lavoro dei cittadini in qualunque parte del territorio nazionale.
Cos'e il potere sostitutivo del Governo?
Il potere statale di sostituirsi a Regioni, Citta metropolitane, Province e Comuni inadempienti per assicurare il rispetto di norme e trattati internazionali, dell'ordinamento UE, dei LEP, della tutela dell'unita giuridica o economica.
Quando si attiva il potere sostitutivo statale?
In caso di pericolo grave per l'incolumita e la sicurezza pubblica, oppure per tutelare l'unita giuridica o l'unita economica, in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Quali principi guidano l'esercizio del potere sostitutivo?
Il principio di sussidiarieta e di leale collaborazione (art. 120 co. 2 ultima parte). Disciplina di dettaglio nella l. 131/2003 (la Loggia): preavviso, possibilita di adeguamento, intervento solo in caso di persistente inadempimento.
Si possono imporre limiti regionali al diritto al lavoro?
No. L'art. 120 vieta espressamente alle Regioni di adottare provvedimenti che limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, a tutela dell'unita del mercato del lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 120 Cost. vieta barriere regionali alla libera circolazione e attribuisce al Governo poteri sostitutivi verso gli enti locali inadempienti.
Ratio
L'articolo 120 della Costituzione disciplina i limiti dei poteri regionali e il ruolo di supplenza dello Stato. La norma contiene due elementi: il primo vieta alle Regioni di adottare misure protezioniste interne (dazi, barriere alla circolazione); il secondo autorizza il Governo a sostituirsi alle Regioni in caso di gravi violazioni. Entrambi i profili riflettono il principio dell'unità economica della Repubblica e della leale collaborazione tra livelli di governo.
Analisi
Il primo comma è un divieto assoluto: la Regione non può istituire dazi di importazione/esportazione o transito tra Regioni. Questo era un rischio concreto nei primi decenni di regionalismo italiano: una Regione avrebbe potuto protezionare i propri produttori locali tassando quelli di altre Regioni. Il divieto assicura un mercato unico italiano. Inoltre, la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone e cose tra le Regioni (ad es., vietare l'ingresso a cittadini di altre Regioni, limitare il commercio interregionale). Il divieto si estende al diritto al lavoro: una Regione non può riservare impieghi pubblici ai propri residenti, operando una discriminazione territoriale. Il secondo comma del primo comma attribuisce al Governo il potere di sostituzione: il Governo può sostituirsi a organi regionali, provinciali, comunali quando sussistono specifiche cause: mancato rispetto di norme e trattati internazionali, mancato rispetto della normativa comunitaria (UE), pericolo grave per l'incolumità pubblica, o necessità di tutelare l'unità giuridica e economica e i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali. Questo potere è eccezionale e deve rispettare il principio di sussidiarietà. Non è confisca dello Stato sul territorio, ma intervento risanatore. Una legge deve disciplinare le procedure per garantire che il potere sostitutivo sia esercitato secondo leale collaborazione.
Quando si applica
La norma si applica quando una Regione adotta misure discriminatorie verso altre Regioni: ad esempio, una tassa su prodotti provenienti da altre Regioni, o una norma che vieta l'esercizio di una professione ai non residenti. Se una Regione viola sistematicamente una direttiva UE (ad es., su inquinamento), il Governo può interveniare. Se un'amministrazione locale rischia di creare una situazione di calamità (mala gestione di una diga, pericolo di inondazioni), il Governo può commissariare. Se una Regione non fornisce un livello minimo di servizi sociali nonostante le risorse disponibili, il Governo può intervenire per ripristinare l'erogazione.
Connessioni
L'art. 120 si coordina con l'art. 117 Cost. (riparto competenze), l'art. 118 Cost. (sussidiarietà), l'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria), l'art. 114 Cost. (enti territoriali). La leale collaborazione è disciplinata dalla legge sulla Conferenza permanente Stato-Regioni (d.lgs. 281/1997).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 236/2004
La Corte ha chiarito che il potere sostitutivo del Governo previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost. ha natura straordinaria ed è esercitabile solo per la tutela di esigenze unitarie e dei livelli essenziali; in sede di attuazione (L. 131/2003) ha dichiarato incostituzionale la disciplina unilaterale delle funzioni del Commissario di Governo, ribadendo l'esigenza di leale collaborazione con le autonomie territoriali.
Casi pratici
Caso 1: La Regione che blocca i camion altrui
La Regione Padania (ente fittizio) emana un'ordinanza che impone alle sole imprese di trasporto con sede fuori regione una tassa di transito sulle strade regionali, motivandola come contributo per il consumo del manto stradale. Tizio, titolare di un'impresa di autotrasporto con sede in Campania, subisce un aumento dei costi operativi e impugna il provvedimento davanti al TAR. Il tribunale solleva questione di legittimità costituzionale: la misura viola palesemente il divieto di cui all'art. 120, co. 1, Cost., configurando un dazio di transito mascherato da tributo. La Corte costituzionale dichiara l'ordinanza incostituzionale, ribadendo che qualsiasi onere economico avente effetto equivalente a un dazio è vietato, indipendentemente dalla sua qualificazione formale.
Caso 2: Il Comune inadempiente sui LEP e l'intervento governativo
Il Comune di Roccanera (ente fittizio) sopprime per ragioni di bilancio tutti i servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti, venendo meno ai livelli essenziali delle prestazioni sociali fissati dalla normativa statale. Caio, anziano residente, e l'associazione di tutela Sempronio Onlus segnalano l'inadempimento al Governo. Decorso inutilmente il termine di diffida, il Consiglio dei Ministri delibera l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 120, co. 2, Cost., nominando un commissario ad acta che ripristina i servizi a carico del bilancio comunale. Il TAR, adito dal Comune, conferma la legittimità dell'intervento: sussistono tutti i presupposti, inadempienza accertata, pregiudizio ai LEP, rispetto della procedura di leale collaborazione, e la misura è proporzionata all'inadempimento.
Caso 3: Il lavoratore discriminato su base regionale
Una legge regionale della Regione Isolandia (ente fittizio) riserva le assunzioni nelle società partecipate regionali ai soli residenti nella regione da almeno cinque anni. Sempronio, ingegnere residente in Toscana, viene escluso da una selezione pubblica indetta da una società a partecipazione regionale maggioritaria. Impugna il bando: la disposizione regionale viola l'art. 120, co. 1, Cost. nella parte in cui vieta di «limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale», nonché gli artt. 3 e 4 Cost. La Corte costituzionale, adita in via incidentale, dichiara l'incostituzionalità della norma regionale, affermando che il radicamento territoriale non può mai costituire requisito di accesso al lavoro alle dipendenze di enti a controllo pubblico regionale.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 120 della Costituzione italiana?
L'art. 120 Cost. stabilisce due regole fondamentali: vieta alle Regioni di creare ostacoli alla libera circolazione di persone, merci e lavoratori tra le Regioni; e attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli enti locali inadempienti nei casi tassativamente previsti dalla norma.
Cos'è il potere sostitutivo del Governo ex art. 120 Cost.?
È la facoltà del Governo di intervenire in via straordinaria al posto di Regioni, Città metropolitane, Province o Comuni quando questi violano obblighi internazionali o europei, mettono a rischio la sicurezza pubblica, o pregiudicano l'unità giuridica ed economica nazionale e i livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili.
Quando può il Governo sostituirsi a una Regione?
Il Governo può esercitare il potere sostitutivo in quattro ipotesi: mancato rispetto di norme internazionali o UE; pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica; necessità di tutelare l'unità giuridica o economica del Paese; esigenza di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali.
Le Regioni possono imporre tasse o dazi sulle merci che transitano da altre Regioni?
No. L'art. 120, co. 1, Cost. vieta in modo assoluto alle Regioni di istituire dazi di importazione, esportazione o transito tra Regioni, nonché qualsiasi provvedimento che ostacoli la libera circolazione di persone e cose all'interno del territorio nazionale.
Quali principi deve rispettare il potere sostitutivo statale?
L'esercizio del potere sostitutivo deve rispettare il principio di sussidiarietà, lo Stato interviene solo se l'ente locale non è in grado di provvedere, e il principio di leale collaborazione, che impone procedure di coinvolgimento e contraddittorio con l'ente inadempiente prima dell'intervento sostitutivo.
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