Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 121 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Domande rapide

Quali sono gli organi della Regione ex art. 121 Cost.?
Il Consiglio regionale (organo legislativo), la Giunta regionale (organo esecutivo) e il Presidente della Giunta regionale (rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta, promulga leggi e regolamenti regionali).
Quali funzioni svolge il Consiglio regionale?
Esercita la potesta legislativa regionale, approva il bilancio, esercita controllo politico sulla Giunta, nomina componenti di organi regionali, puo proporre alle Camere progetti di legge statale, formula richieste di referendum.
Qual e il ruolo del Presidente della Giunta?
Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne e responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
Come si forma la Giunta regionale?
Il Presidente, ove non disposto diversamente dallo statuto, nomina e revoca i componenti della Giunta. Lo statuto puo prevedere modalita di elezione, requisiti, durata e cessazione, in coerenza con la forma di governo regionale.
Le Regioni possono proporre leggi statali?
Si. L'art. 121 ultimo comma attribuisce al Consiglio regionale il potere di presentare proposte di legge alle Camere. Il Consiglio puo anche chiedere referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e di revisione costituzionale (art. 138 Cost.).

In sintesi

  • Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.
  • Il Consiglio esercita la potestà legislativa regionale e può presentare proposte di legge alle Camere.
  • La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.
  • Il Presidente dirige la Giunta, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti.
  • Il Presidente coordina le funzioni amministrative delegate dallo Stato, seguendo le istruzioni del Governo centrale.
Indice dei contenuti

L'art. 121 Cost. individua gli organi regionali, Consiglio, Giunta e Presidente, e ne definisce le rispettive funzioni istituzionali.

Ratio

L'articolo 121 della Costituzione delinea l'architettura organizzativa delle Regioni italiane, articolando tre distinti centri di imputazione di funzioni: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta. Tale tripartizione riflette, sul piano regionale, la separazione tra funzione legislativa e funzione esecutiva propria dell'ordinamento repubblicano nel suo complesso. Il Consiglio regionale è il cuore della democrazia rappresentativa a livello territoriale: eletto direttamente dai cittadini, esercita la potestà legislativa nelle materie di competenza regionale. La Giunta regionale, quale organo esecutivo, attua l'indirizzo politico definito dal Consiglio e gestisce in concreto l'amministrazione regionale.

Analisi

La norma si articola in quattro commi di fondamentale importanza per l'autonomia regionale. Il primo comma identifica i tre organi fondamentali: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta. Il secondo comma attribuisce al Consiglio esercizio della potestà legislativa nelle materie di competenza regionale, delle funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, e la facoltà di presentare proposte di legge alle Camere, significativa per la partecipazione regionale al processo legislativo nazionale. Con la legge costituzionale n. 1 del 1999 è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Giunta, rafforzandone la legittimazione democratica e la posizione di vertice dell'esecutivo regionale. Il terzo comma designa la Giunta quale organo esecutivo. Il quarto comma attribuisce al Presidente della Giunta una funzione polivalente: rappresenta istituzionalmente la Regione, dirige e risponde politicamente dell'operato della Giunta, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, il Presidente opera in posizione di dipendenza funzionale dal Governo centrale.

Quando si applica

L'articolo 121 si applica alla strutturazione e al funzionamento di ciascuna Regione italiana. Le sue disposizioni governano la ripartizione delle competenze tra i tre organi regionali, l'esercizio dei poteri legislativi e amministrativi, la rappresentanza istituzionale della Regione e i rapporti tra il governo regionale e quello centrale. Si applica in ogni controversia relativa alla legittimità degli atti organizzativi regionali, alle competenze dei singoli organi, alla validità della promulgazione di leggi regionali e all'esercizio delle funzioni delegate.

Connessioni

L'articolo 121 è parte integrante del Titolo V della Costituzione, che disciplina l'intero riparto di competenze tra Stato e Regioni. Si collega agli artt. 114-120, che delineano la struttura generale delle Regioni, e agli artt. 123-126, che prevedono gli Statuti regionali. Dialoga inoltre con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, e con le leggi di riordino territoriale, quali la riforma Delrio del 2014.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 379/2004

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha esaminato lo statuto dell'Emilia-Romagna affermando i limiti dell'autonomia organizzativa regionale ex art. 121 Cost. La disciplina delle incompatibilita tra assessori e consiglieri regionali, in particolare, va dettata dalla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, senza poter essere collocata direttamente nello statuto.

Casi pratici

Caso 1: Proposta di legge regionale alle Camere

Il Consiglio regionale della Lombardia, su iniziativa del consigliere Tizio, approva a maggioranza assoluta una proposta di legge da trasmettere al Parlamento per l'istituzione di agevolazioni fiscali sui contratti di affitto a canone concordato nelle aree metropolitane. Ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost., il Consiglio esercita legittimamente tale prerogativa. La proposta viene protocollata alla Camera dei Deputati, dove seguirà l'ordinario iter parlamentare senza che la Regione possa imporre al Parlamento l'obbligo di esaminazione entro termini predeterminati.

Caso 2: Funzioni delegate e istruzioni governative

Il Presidente della Giunta regionale della Campania, Caio, è delegato dallo Stato all'esercizio di funzioni amministrative in materia di autorizzazioni per grandi impianti energetici. Il Ministero competente impartisce istruzioni operative che Caio ritiene eccessivamente restrittive rispetto alle esigenze del territorio. Nondimeno, ai sensi dell'art. 121, quarto comma, Cost., Caio è tenuto a conformarsi alle istruzioni del Governo della Repubblica, potendo al più rappresentare in sede di Conferenza Stato-Regioni le proprie osservazioni, ma non disattendere unilateralmente le direttive ministeriali senza incorrere in responsabilità istituzionale.

Caso 3: Promulgazione di legge regionale

Il Consiglio regionale del Veneto approva una legge regionale in materia di governo del territorio. Il Presidente della Giunta Sempronio, pur esprimendo riserve politiche su alcune disposizioni, è tenuto a promulgare la legge nei termini previsti dallo statuto regionale, poiché la promulgazione costituisce un atto dovuto una volta che il Consiglio si sia pronunciato in forma definitiva; solo un vizio di legittimità costituzionale potrebbe giustificare il rinvio al Consiglio per un riesame.

Domande frequenti

Che cosa stabilisce l'articolo 121 della Costituzione italiana?

L'art. 121 Cost. individua i tre organi fondamentali di ogni Regione, il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta, attribuendo a ciascuno specifiche funzioni: legislativa al Consiglio, esecutiva alla Giunta, di rappresentanza e direzione al Presidente.

Cosa fa il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 121 della Costituzione?

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nelle materie di competenza regionale, svolge le funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, e può avanzare proposte di legge al Parlamento nazionale.

Quali sono le funzioni del Presidente della Giunta regionale secondo l'art. 121 Cost.?

Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e risponde politicamente dell'operato della Giunta, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti e, per le funzioni delegate dallo Stato, si conforma alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In base all'art. 121 Cost., il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere?

Sì. Il secondo comma dell'art. 121 Cost. riconosce espressamente al Consiglio regionale la facoltà di presentare proposte di legge al Parlamento, consentendo alle Regioni di contribuire all'elaborazione della legislazione statale.

Qual è la differenza tra Consiglio regionale e Giunta regionale secondo la Costituzione?

Il Consiglio regionale è l'organo legislativo e di indirizzo, eletto direttamente dai cittadini; la Giunta regionale è l'organo esecutivo che attua le decisioni politiche e gestisce l'amministrazione corrente sotto la direzione del Presidente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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