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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 121 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni

In vigore dal 1° gennaio 1948

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In sintesi

  • Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.
  • Il Consiglio esercita la potestà legislativa regionale e può presentare proposte di legge alle Camere.
  • La Giunta è l'organo esecutivo della Regione.
  • Il Presidente dirige la Giunta, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti.
  • Il Presidente coordina le funzioni amministrative delegate dallo Stato, seguendo le istruzioni del Governo centrale.

L'art. 121 Cost. individua gli organi regionali, Consiglio, Giunta e Presidente, e ne definisce le rispettive funzioni istituzionali.

Ratio

L'articolo 121 della Costituzione delinea l'architettura organizzativa delle Regioni italiane, articolando tre distinti centri di imputazione di funzioni: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta. Tale tripartizione riflette, sul piano regionale, la separazione tra funzione legislativa e funzione esecutiva propria dell'ordinamento repubblicano nel suo complesso. Il Consiglio regionale è il cuore della democrazia rappresentativa a livello territoriale: eletto direttamente dai cittadini, esercita la potestà legislativa nelle materie di competenza regionale. La Giunta regionale, quale organo esecutivo, attua l'indirizzo politico definito dal Consiglio e gestisce in concreto l'amministrazione regionale.

Analisi

La norma si articola in quattro commi di fondamentale importanza per l'autonomia regionale. Il primo comma identifica i tre organi fondamentali: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta. Il secondo comma attribuisce al Consiglio esercizio della potestà legislativa nelle materie di competenza regionale, delle funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, e la facoltà di presentare proposte di legge alle Camere, significativa per la partecipazione regionale al processo legislativo nazionale. Con la legge costituzionale n. 1 del 1999 è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Giunta, rafforzandone la legittimazione democratica e la posizione di vertice dell'esecutivo regionale. Il terzo comma designa la Giunta quale organo esecutivo. Il quarto comma attribuisce al Presidente della Giunta una funzione polivalente: rappresenta istituzionalmente la Regione, dirige e risponde politicamente dell'operato della Giunta, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, il Presidente opera in posizione di dipendenza funzionale dal Governo centrale.

Quando si applica

L'articolo 121 si applica alla strutturazione e al funzionamento di ciascuna Regione italiana. Le sue disposizioni governano la ripartizione delle competenze tra i tre organi regionali, l'esercizio dei poteri legislativi e amministrativi, la rappresentanza istituzionale della Regione e i rapporti tra il governo regionale e quello centrale. Si applica in ogni controversia relativa alla legittimità degli atti organizzativi regionali, alle competenze dei singoli organi, alla validità della promulgazione di leggi regionali e all'esercizio delle funzioni delegate.

Connessioni

L'articolo 121 è parte integrante del Titolo V della Costituzione, che disciplina l'intero riparto di competenze tra Stato e Regioni. Si collega agli artt. 114-120, che delineano la struttura generale delle Regioni, e agli artt. 123-126, che prevedono gli Statuti regionali. Dialoga inoltre con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, e con le leggi di riordino territoriale, quali la riforma Delrio del 2014.

Domande frequenti

Che cosa stabilisce l'articolo 121 della Costituzione italiana?

L'art. 121 Cost. individua i tre organi fondamentali di ogni Regione, il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta, attribuendo a ciascuno specifiche funzioni: legislativa al Consiglio, esecutiva alla Giunta, di rappresentanza e direzione al Presidente.

Cosa fa il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 121 della Costituzione?

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nelle materie di competenza regionale, svolge le funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, e può avanzare proposte di legge al Parlamento nazionale.

Quali sono le funzioni del Presidente della Giunta regionale secondo l'art. 121 Cost.?

Il Presidente rappresenta la Regione, dirige e risponde politicamente dell'operato della Giunta, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti e, per le funzioni delegate dallo Stato, si conforma alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In base all'art. 121 Cost., il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere?

Sì. Il secondo comma dell'art. 121 Cost. riconosce espressamente al Consiglio regionale la facoltà di presentare proposte di legge al Parlamento, consentendo alle Regioni di contribuire all'elaborazione della legislazione statale.

Qual è la differenza tra Consiglio regionale e Giunta regionale secondo la Costituzione?

Il Consiglio regionale è l'organo legislativo e di indirizzo, eletto direttamente dai cittadini; la Giunta regionale è l'organo esecutivo che attua le decisioni politiche e gestisce l'amministrazione corrente sotto la direzione del Presidente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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