← Torna a Costituzione
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 Cost. — Titolo III: rapporti economici

In vigore dal 1° gennaio 1948

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e la stessa retribuzione dell'uomo a parità di lavoro.
  • Le condizioni di lavoro devono permettere alla donna di adempiere alla funzione familiare, con protezione speciale per madre e bambino.
  • La legge fissa un'età minima per accedere al lavoro subordinato.
  • La Repubblica garantisce ai minori norme speciali di tutela e parità di retribuzione a parità di lavoro.

L'art. 37 Cost. garantisce parità di retribuzione tra uomo e donna, tutela la maternità e protegge il lavoro minorile.

Parità retributiva e divieto di discriminazione di genere

Il primo comma dell'art. 37 Cost. sancisce il principio di uguaglianza sostanziale tra lavoratori di sesso diverso. La norma si articola in due profili distinti: da un lato, la parità dei diritti in senso lato (stabilità del rapporto, progressione di carriera, accesso alle mansioni); dall'altro, la parità retributiva a parità di lavoro, che vieta qualsiasi differenziazione salariale fondata esclusivamente sul sesso. Questo precetto costituzionale ha trovato attuazione nel d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e, sul piano europeo, nell'art. 157 TFUE e nella direttiva 2023/970/UE sulla trasparenza retributiva, che impone alle imprese obblighi di reportistica e rafforza i meccanismi di tutela giudiziale.

Tutela della maternità e conciliazione vita-lavoro

La seconda parte del primo comma riconosce la specificità della condizione femminile nel rapporto di lavoro, imponendo al legislatore di conformare le condizioni lavorative alla funzione familiare della donna e di assicurare una protezione adeguata alla madre e al bambino. Da questo mandato discendono istituti fondamentali come il congedo di maternità obbligatorio (d.lgs. 151/2001, T.U. maternità e paternità), i riposi giornalieri per allattamento, il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del figlio, e più recentemente le misure di condivisione della genitorialità introdotte dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva 2019/1158/UE.

Lavoro minorile e limite minimo di età

Il secondo e terzo comma dell'art. 37 affidano alla legge la determinazione dell'età minima per il lavoro salariato e impongono alla Repubblica di tutelare i minori lavoratori con norme speciali. L'età minima è fissata a 16 anni (l. 977/1967 come modificata dal d.lgs. 345/1999), salvo deroghe per attività culturali, artistiche o sportive. I minori godono di limitazioni all'orario, divieto di lavoro notturno e mansioni pericolanti, visite mediche preventive e periodiche. La parità di retribuzione a parità di lavoro ribadisce che la minore età non può giustificare discriminazioni salariali, in linea con il principio generale del comma 1 esteso alla categoria dei lavoratori più vulnerabili.

Raccordo con altri articoli della Costituzione

L'art. 37 va letto in combinato disposto con l'art. 3 (uguaglianza formale e sostanziale), l'art. 36 (retribuzione sufficiente e proporzionata), l'art. 51 (accesso agli uffici pubblici senza distinzione di sesso) e l'art. 31 (sostegno alla famiglia e alla maternità). Tale sistema integrato forma la cornice costituzionale delle politiche di genere nel mercato del lavoro e del welfare familiare.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 37 della Costituzione italiana?

L'art. 37 Cost. garantisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti e la stessa retribuzione dell'uomo a parità di lavoro, tutela la maternità, fissa un'età minima per il lavoro salariato e protegge i minori lavoratori con norme speciali e parità di retribuzione.

Qual è la differenza tra l'art. 36 e l'art. 37 della Costituzione?

L'art. 36 Cost. sancisce il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente, a prescindere dal sesso. L'art. 37 Cost. specifica questo principio per due categorie vulnerabili — le donne e i minori — imponendo la parità retributiva a parità di lavoro e aggiungendo tutele particolari per la maternità e per il lavoro minorile.

Qual è il collegamento tra l'art. 3 e l'art. 37 della Costituzione?

L'art. 3 Cost. pone il principio generale di uguaglianza formale e sostanziale, vietando discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso. L'art. 37 Cost. è una specifica attuazione di quel principio nel contesto del rapporto di lavoro: concretizza l'uguaglianza sostanziale garantendo parità di diritti e di retribuzione alla donna lavoratrice e protezione rafforzata ai minori.

Come si collega l'art. 37 con l'art. 51 della Costituzione?

L'art. 51 Cost. garantisce a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Letto insieme all'art. 37, che vieta discriminazioni nel lavoro privato, forma un sistema coerente di parità di genere che abbraccia sia il settore pubblico sia quello privato, ed è alla base della legislazione sulle pari opportunità (d.lgs. 198/2006) e sulle quote di genere negli organi societari e politici.

Quale legge attua la tutela dei minori lavoratori prevista dall'art. 37 della Costituzione?

La principale legge attuativa è la l. 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, che fissa a 16 anni l'età minima per il lavoro, disciplina l'orario massimo, vieta il lavoro notturno e le mansioni pericolose per i minori, e prevede visite mediche obbligatorie, in linea con la direttiva UE 94/33/CE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.