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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I documenti degli archivi correnti sono consultabili per scopi storici secondo le regole stabilite dal Ministero.
  • La consultabilità è subordinata a finalità di studio e ricerca documentate.
  • Le amministrazioni curano la conservazione e la versabilità futura dei documenti.
  • Si applicano le tutele di riservatezza ex articolo 122 per dati sensibili e riservati.
  • La norma anticipa il passaggio dei documenti dall'attività amministrativa alla memoria storica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 124 D.Lgs. 42/2004 — Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Commento

L'articolo 124 disciplina un aspetto delicato: la consultabilità a scopi storici di documenti che fanno ancora parte degli archivi correnti delle amministrazioni, cioè dei fascicoli relativi a procedimenti aperti o conclusi da poco. La norma riconosce che la ricerca storica non aspetta il versamento ufficiale ai sistemi archivistici, ma può aver bisogno di accessi anticipati su materiali ancora attivi.

Archivi correnti vs archivi storici

Negli archivi correnti l'ente conserva i documenti relativi alle proprie attività in corso o recentemente concluse. Dopo un periodo di norma quarantennale (variabile a seconda della tipologia), i fascicoli sono trasferiti agli archivi di deposito e poi agli archivi storici. Solo allora i documenti diventano integralmente consultabili secondo l'articolo 122. Tuttavia, certi materiali di interesse storico possono essere consultati anticipatamente.

Presupposti della consultabilità anticipata

La consultabilità a scopi storici è ammessa secondo regole stabilite dal Ministero. Tipicamente: finalità di studio e ricerca dimostrata, qualificazione del ricercatore, oggetto e metodologia del progetto. L'amministrazione titolare valuta la richiesta in coordinamento con la Soprintendenza archivistica territorialmente competente.

Tutele di riservatezza

Anche nella consultabilità anticipata operano le tutele ex articolo 122: i documenti riservati o contenenti dati sensibili restano coperti dai termini di legge. L'amministrazione può fornire accesso parziale (solo documenti non riservati), oppure subordinare l'accesso a condizioni (anonimizzazione, oscuramento di parti specifiche, divieto di pubblicazione di nominativi).

Compito di conservazione

Il comma applicativo della norma sottolinea il compito delle amministrazioni di curare la conservazione e la versabilità futura dei documenti. Si tratta di un dovere strutturale: anche durante la fase corrente, i documenti vanno conservati con criteri archivistici adeguati per garantire la successiva versabilità integra agli archivi storici. La negligenza nella conservazione è violazione di doveri d'ufficio e fonte di responsabilità.

Forme digitali della conservazione

Il riferimento è oggi al CAD (D.Lgs. 82/2005), alle Linee Guida AgID sul documento informatico, ai conservatori accreditati. Gli archivi correnti digitali devono essere conservati secondo standard che garantiscano integrità, autenticità, leggibilità e fruibilità nel tempo. Solo così potranno alimentare gli archivi storici futuri.

Rapporto con accesso documentale e civico

La consultabilità a scopi storici si distingue dall'accesso documentale ex articolo 22 Legge 241/1990 (accesso per tutela di interessi giuridici diretti) e dall'accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 (accesso generalizzato per finalità di controllo democratico). I tre strumenti coesistono con presupposti, procedure e tutele diverse. La ricerca storica beneficia in alcuni casi anche degli strumenti di accesso amministrativo, oltre a quello specifico dell'articolo 124.

Casi pratici

Caso 1: Ricerca su politiche regionali

Caso 2: Negligenza nella conservazione

Domande frequenti

Posso accedere alle pratiche edilizie di un Comune degli anni Ottanta per uno studio?

Sì, presentando istanza al Comune con esplicitazione di finalità di ricerca, contesto accademico e oggetto. L'amministrazione, in coordinamento con la Soprintendenza, valuta richiesta e tutele di riservatezza, soprattutto per pratiche relative a soggetti privati ancora viventi.

Le amministrazioni possono rifiutare l'accesso?

Sì, ma solo per ragioni specifiche e motivate (riservatezza, ricostruzione documentale, esigenze di servizio). Un diniego generico è illegittimo. In caso di rifiuto, il richiedente può ricorrere al TAR ed eventualmente al Difensore Civico.

Posso accedere agli archivi correnti del Ministero dell'Interno?

Per finalità di ricerca storica sì, ma con autorizzazione formale e applicazione delle tutele di riservatezza dell'articolo 122 e dei controlli dell'articolo 123 per i documenti più sensibili. La procedura è di norma più lunga e con maggiori vincoli rispetto ad altre amministrazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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