Art. 123 D.Lgs. 42/2004 – Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione .
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.
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In sintesi
Il Ministro dell'Interno può autorizzare la consultazione di documenti riservati prima dei termini ordinari.
L'autorizzazione è concessa per motivi di studio e ricerca o di interesse pubblico.
La richiesta deve specificare finalità, oggetto e modalità di utilizzo dei documenti.
L'autorizzazione può prevedere condizioni e vincoli specifici alla consultazione e alla pubblicazione.
La violazione delle condizioni comporta responsabilità del ricercatore.
Indice dei contenuti
L'articolo 123 introduce un'importante deroga al regime ordinario: la possibilità di accedere ai documenti riservati prima dei termini ex articolo 122. La norma riconosce che la ricerca storica può aver bisogno di accessi anticipati per ragioni scientifiche o di interesse pubblico, ma le subordina a una procedura di autorizzazione ministeriale.
Competenza del Ministro dell'Interno
L'autorizzazione è di competenza del Ministro dell'Interno, in coerenza con il ruolo storicamente attribuito a quel dicastero in materia di archivi (gli archivi di Stato fino al 1975 erano sotto il Ministero dell'Interno, oggi sono presso il Ministero della Cultura, ma la deroga di accesso anticipato è rimasta in capo all'Interno per i documenti più sensibili sul piano della sicurezza nazionale).
Presupposti per la concessione
L'autorizzazione è data per motivi di studio e ricerca, di interesse pubblico, o per esigenze di tutela dei diritti di terzi. Il richiedente deve dimostrare: qualificazione scientifica (curriculum accademico, progetti di ricerca, affiliazioni), serietà del progetto (oggetto, metodologia, output previsto), proporzionalità tra accesso richiesto e finalità di ricerca (no a fishing expedition).
Procedura
La richiesta è motivata e specifica. Indica i documenti, le finalità, le modalità di utilizzo (consultazione in sala, riproduzioni, pubblicazione). L'istruttoria è svolta dalla Direzione Generale Archivi del MiC, di norma con il parere del Soprintendente archivistico territorialmente competente. Per documenti particolarmente sensibili è acquisito il parere dell'autorità che li ha prodotti (es. ex DIS, AISE, AISI, Carabinieri ROS).
Condizioni e vincoli
L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni: obbligo di anonimizzazione, divieto di pubblicazione di specifici nominativi, citazione di nullaosta nelle pubblicazioni, presentazione dei materiali editi prima della stampa. Le condizioni sono vincolanti e la loro violazione configura inadempimento delle prescrizioni di accesso.
Bilanciamento di interessi
La norma esige bilanciamento tra libertà di ricerca, sicurezza dello Stato, riservatezza degli interessati. La giurisprudenza amministrativa ha più volte sindacato dinieghi non sufficientemente motivati. Il diniego puro e semplice non è ammesso: l'amministrazione deve indicare le ragioni concrete che giustificano la mancata deroga e, se possibile, proporre accessi parziali o con maggiori vincoli.
Conseguenze della violazione
La violazione delle condizioni di accesso può comportare: revoca dell'autorizzazione, divieto di future autorizzazioni, responsabilità civile per danni a terzi, responsabilità penale nei casi più gravi (es. divulgazione di segreti di Stato ex articolo 261 c.p.). Le pubblicazioni di documenti consultati indebitamente possono essere oggetto di sequestro giudiziario.
Casi pratici
Caso 1: Ricerca su anni di piombo
Caso 2: Violazione delle condizioni
Domande frequenti
Posso chiedere di consultare documenti di intelligence?
Sì, ma serve autorizzazione del Ministro dell'Interno e di norma il parere dell'autorità di intelligence interessata. La concessione è di norma subordinata a vincoli stringenti su anonimizzazione e pubblicazione, e può essere parziale rispetto all'oggetto richiesto.
Quanto tempo richiede l'istruttoria?
Varia molto: dai 3-4 mesi per richieste lineari fino a oltre un anno per dossier complessi che richiedono pareri di più autorità. La giurisprudenza ha più volte sanzionato istruttorie eccessivamente lunghe come illegittime per inerzia amministrativa.
Posso pubblicare documenti riservati ottenuti con autorizzazione anticipata?
Sì, ma nei limiti delle condizioni dell'autorizzazione. La violazione (es. nominativi non anonimizzati, pubblicazione di stralci esclusi) comporta responsabilità contrattuale, e in casi gravi anche penale. La pubblicazione di documenti coperti da segreto di Stato resta vietata.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 123 introduce un'importante deroga al regime ordinario: la possibilità di accedere ai documenti riservati prima dei termini ex articolo 122. La norma riconosce che la ricerca storica può aver bisogno di accessi anticipati per ragioni scientifiche o di interesse pubblico, ma le subordina a una procedura di autorizzazione ministeriale.
Competenza del Ministro dell'Interno
L'autorizzazione è di competenza del Ministro dell'Interno, in coerenza con il ruolo storicamente attribuito a quel dicastero in materia di archivi (gli archivi di Stato fino al 1975 erano sotto il Ministero dell'Interno, oggi sono presso il Ministero della Cultura, ma la deroga di accesso anticipato è rimasta in capo all'Interno per i documenti più sensibili sul piano della sicurezza nazionale).
Presupposti per la concessione
L'autorizzazione è data per motivi di studio e ricerca, di interesse pubblico, o per esigenze di tutela dei diritti di terzi. Il richiedente deve dimostrare: qualificazione scientifica (curriculum accademico, progetti di ricerca, affiliazioni), serietà del progetto (oggetto, metodologia, output previsto), proporzionalità tra accesso richiesto e finalità di ricerca (no a fishing expedition).
Procedura
La richiesta è motivata e specifica. Indica i documenti, le finalità, le modalità di utilizzo (consultazione in sala, riproduzioni, pubblicazione). L'istruttoria è svolta dalla Direzione Generale Archivi del MiC, di norma con il parere del Soprintendente archivistico territorialmente competente. Per documenti particolarmente sensibili è acquisito il parere dell'autorità che li ha prodotti (es. ex DIS, AISE, AISI, Carabinieri ROS).
Condizioni e vincoli
L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni: obbligo di anonimizzazione, divieto di pubblicazione di specifici nominativi, citazione di nullaosta nelle pubblicazioni, presentazione dei materiali editi prima della stampa. Le condizioni sono vincolanti e la loro violazione configura inadempimento delle prescrizioni di accesso.
Bilanciamento di interessi
La norma esige bilanciamento tra libertà di ricerca, sicurezza dello Stato, riservatezza degli interessati. La giurisprudenza amministrativa ha più volte sindacato dinieghi non sufficientemente motivati. Il diniego puro e semplice non è ammesso: l'amministrazione deve indicare le ragioni concrete che giustificano la mancata deroga e, se possibile, proporre accessi parziali o con maggiori vincoli.
Conseguenze della violazione
La violazione delle condizioni di accesso può comportare: revoca dell'autorizzazione, divieto di future autorizzazioni, responsabilità civile per danni a terzi, responsabilità penale nei casi più gravi (es. divulgazione di segreti di Stato ex articolo 261 c.p.). Le pubblicazioni di documenti consultati indebitamente possono essere oggetto di sequestro giudiziario.
Casi pratici
Caso 1: Ricerca su anni di piombo
Caso 2: Violazione delle condizioni
Domande frequenti
Posso chiedere di consultare documenti di intelligence?
Sì, ma serve autorizzazione del Ministro dell'Interno e di norma il parere dell'autorità di intelligence interessata. La concessione è di norma subordinata a vincoli stringenti su anonimizzazione e pubblicazione, e può essere parziale rispetto all'oggetto richiesto.
Quanto tempo richiede l'istruttoria?
Varia molto: dai 3-4 mesi per richieste lineari fino a oltre un anno per dossier complessi che richiedono pareri di più autorità. La giurisprudenza ha più volte sanzionato istruttorie eccessivamente lunghe come illegittime per inerzia amministrativa.
Posso pubblicare documenti riservati ottenuti con autorizzazione anticipata?
Sì, ma nei limiti delle condizioni dell'autorizzazione. La violazione (es. nominativi non anonimizzati, pubblicazione di stralci esclusi) comporta responsabilità contrattuale, e in casi gravi anche penale. La pubblicazione di documenti coperti da segreto di Stato resta vietata.