- Stato, regioni ed enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni culturali pubblici.
- La legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni regionali e locali.
- Gli enti possono stipulare accordi per definire strategie comuni e ambiti coordinati.
- Sono previsti piani strategici di sviluppo culturale e programmi di valorizzazione integrati.
- I soggetti privati possono partecipare agli accordi tramite forme convenzionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 112 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Commento
L'articolo 112 è il cuore organizzativo della valorizzazione pubblica e disegna il sistema multilivello dei rapporti fra Stato, regioni ed enti locali. La norma, ampiamente novellata negli anni, è il fondamento dei modelli di cooperazione istituzionale che presiedono alla gestione del patrimonio italiano.
Competenze concorrenti e principio di sussidiarietà
Il comma 1 ribadisce che la valorizzazione dei beni pubblici è compito condiviso di Stato, regioni ed enti territoriali, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce la materia alla legislazione concorrente. Resta riservato allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali, mentre le regioni dettano la disciplina di dettaglio. Il principio di sussidiarietà guida l'allocazione concreta delle funzioni.
Ruolo della legislazione regionale
Il comma 2 attribuisce alla legislazione regionale la disciplina della valorizzazione dei beni non statali o di quelli statali la cui disponibilità sia stata trasferita. Le regioni hanno legiferato in modo eterogeneo: regolamenti museali, leggi quadro sulla cultura, finanziamenti dedicati. La frammentazione è una delle criticità del sistema, parzialmente compensata dai tavoli di coordinamento Stato-regioni presso il Ministero.
Beni pubblici fuori dagli istituti
Il comma 3 si occupa dei beni pubblici non collocati negli istituti culturali ex articolo 101 (palazzi pubblici, edifici monumentali in uso a uffici, biblioteche universitarie). La valorizzazione è assicurata compatibilmente con gli scopi istituzionali cui i beni sono destinati. È il caso, ad esempio, dell'apertura al pubblico di sedi ministeriali in occasione di eventi culturali nazionali.
Accordi di valorizzazione
Il comma 4 introduce lo strumento degli accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali per definire strategie comuni, ambiti territoriali coordinati, programmi integrati. Gli accordi possono prevedere il conferimento di beni, contributi economici, scambio di competenze. Sono il principale veicolo di cooperazione e includono spesso anche soggetti privati (fondazioni, imprese culturali, università).
Piani strategici e programmi di sviluppo
I commi 5 e seguenti prevedono piani strategici di sviluppo culturale e programmi di valorizzazione integrata. Strumenti di pianificazione che sintetizzano interventi di tutela, valorizzazione, fruizione e gestione sostenibile, definendo priorità, risorse e responsabilità in un orizzonte pluriennale. Il PNRR ha rilanciato questi strumenti, finanziando programmi di valorizzazione per circa 1,5 miliardi di euro.
Forme di partenariato
La norma consente la partecipazione di privati agli accordi tramite forme convenzionali. Si è sviluppata in tale ambito la concessione di valorizzazione ex articolo 3-bis D.L. 351/2001, strumento che permette a investitori privati di gestire beni demaniali culturali per periodi medio-lunghi a fronte di canoni e obblighi di restauro e fruizione pubblica.
Casi pratici
Caso 1: Accordo Stato-regione per polo museale
Caso 2: Concessione di valorizzazione di un castello
Domande frequenti
Le regioni possono fissare le tariffe di ingresso ai musei?
Per i musei regionali e locali sì, nell'ambito della propria autonomia. Per i musei statali la competenza resta del Ministero della Cultura, fermo restando il coordinamento tramite accordi e tavoli interistituzionali.
Cos'è la concessione di valorizzazione?
È lo strumento ex articolo 3-bis D.L. 351/2001 che permette a soggetti privati di gestire un bene demaniale culturale per un periodo medio-lungo (fino a 50 anni), restaurandolo e garantendone fruizione pubblica, dietro pagamento di canone all'ente proprietario.
Un'università pubblica deve aprire al pubblico la sua biblioteca storica?
Il comma 3 impone compatibilità con gli scopi istituzionali. La biblioteca universitaria assicura accesso prevalentemente a studenti e ricercatori, ma deve favorire la consultazione anche di studiosi esterni e l'apertura in occasioni di valorizzazione.
Vedi anche