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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le attività di valorizzazione possono essere gestite in forma diretta o indiretta dall'ente.
  • La gestione diretta è svolta tramite strutture organizzative dell'ente, anche associate.
  • La gestione indiretta è affidata a soggetti privati tramite procedura selettiva pubblica.
  • L'affidamento avviene previa valutazione comparativa di sostenibilità economica e qualità progettuale.
  • I rapporti sono regolati da contratto di servizio che disciplina obblighi, controlli e revoca.

Testo dell'articoloVigente

Art. 115 D.Lgs. 42/2004 — Forme di gestione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi , anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114 , ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione .

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commento

L'articolo 115 disciplina il modo concreto in cui le attività di valorizzazione possono essere gestite, distinguendo tra gestione diretta da parte dell'ente proprietario e gestione indiretta affidata a soggetti terzi. La norma è il principale snodo organizzativo del Codice e ha generato un consistente contenzioso amministrativo.

La gestione diretta

Si ha quando l'ente proprietario svolge le attività di valorizzazione con la propria struttura organizzativa, eventualmente in forma associata con altri enti. È la forma tradizionale dei musei statali, di molti musei civici, delle biblioteche pubbliche. Il personale è dell'ente, le entrate sono di bilancio, i costi sono coperti dalle risorse ordinarie integrate dai proventi.

La gestione indiretta

Si ha quando l'ente affida le attività a soggetti terzi attraverso procedura selettiva pubblica. Il contratto di servizio definisce obblighi del concessionario, controlli, durata, corrispettivi, ipotesi di revoca. Si tratta di una forma di partenariato pubblico-privato che ha conosciuto ampia diffusione, anche con criticità quando l'affidamento è stato strumento di mero contenimento dei costi del personale.

Valutazione comparativa

Il comma 3 impone all'ente di scegliere la forma di gestione sulla base di una valutazione comparativa di sostenibilità economica e finanziaria, di efficacia e di efficienza nel raggiungimento dei risultati culturali. La valutazione deve essere documentata e motivata, perché la giurisprudenza richiede trasparenza nella scelta tra le due modalità.

Procedura selettiva e Codice Contratti

L'affidamento indiretto segue le procedure del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La concessione di servizi culturali ha specificità: oggetto immateriale, durata medio-lunga, criteri di aggiudicazione orientati alla qualità progettuale più che al solo prezzo. Le linee guida ANAC integrano le procedure di settore.

Il contratto di servizio

Il contratto disciplina: prestazioni minime, standard qualitativi, modalità di controllo dell'ente, indicatori di performance, regime sanzionatorio, ipotesi di revoca e risoluzione anticipata, durata e rinnovo, regime patrimoniale (beni mobili, immobili, allestimenti). Senza un contratto solido, la concessione può degenerare in cattiva amministrazione.

Critiche e prospettive

La gestione indiretta è stata criticata per l'eccessiva pressione sul costo del lavoro nei servizi aggiuntivi (biglietteria, accoglienza, didattica) e per l'opacità di alcuni affidamenti storici. Le riforme recenti (D.M. 113/2018, Codice Contratti 2023) hanno rafforzato gli standard di qualità e i controlli sulla coerenza con la missione culturale.

Casi pratici

Caso 1: Concessione di servizi museali

Caso 2: Revoca per inadempimento

Domande frequenti

Un museo statale deve usare gestione diretta?

Non necessariamente. La direzione del museo è statale, ma i servizi aggiuntivi (caffetteria, bookshop, didattica, audioguide) sono di norma affidati in concessione. Per i grandi musei autonomi sono in vigore concessioni storiche oggetto di periodica rinegoziazione.

La gestione associata fra Comuni è gestione diretta?

Sì. Forma diretta tramite unione di Comuni, convenzione o accordo di programma. È molto diffusa nei sistemi museali territoriali e consente economie di scala su personale specializzato e infrastrutture digitali.

Si può affidare la gestione a una società in house?

Sì, a determinate condizioni (controllo analogo, attività prevalente per l'ente, capitale interamente pubblico). Le società in house sono una forma intermedia tra gestione diretta e indiretta e seguono la disciplina del Testo Unico delle Società Partecipate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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