- La valorizzazione è organizzazione di risorse, strutture e competenze per favorire conoscenza e fruizione del patrimonio.
- Può essere ad iniziativa pubblica o privata e i privati possono concorrervi.
- La valorizzazione pubblica segue principi di libertà di partecipazione, pluralità e parità di trattamento.
- La valorizzazione privata è riconosciuta come attività socialmente utile con finalità solidaristiche.
- La norma è la chiave del partenariato pubblico-privato nel patrimonio culturale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 111 D.Lgs. 42/2004 — Attività di valorizzazione
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Commento
L'articolo 111 contiene la definizione di valorizzazione che il Codice mantiene distinta dalla tutela. La tutela è il complesso di attività dirette a conservare il bene; la valorizzazione mira a promuoverne la conoscenza pubblica e a garantirne la migliore fruizione. La distinzione, di portata costituzionale ex articolo 117 Cost., disegna due ambiti normativi diversi.
Contenuto sostanziale della valorizzazione
La valorizzazione comprende la costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, oltre alla messa a disposizione di competenze tecniche, finanziarie o strumentali, finalizzate a esercitare le funzioni e perseguire le finalità indicate all'articolo 6 (garantire la fruizione e migliorare le condizioni di conoscenza del patrimonio). Si tratta di un'attività organizzativa continuativa, non episodica.
Doppio binario pubblico-privato
Il comma 2 stabilisce che la valorizzazione può essere ad iniziativa pubblica o privata. Pubblica quando è promossa da Stato, regioni, enti locali o altri enti pubblici nell'ambito delle proprie funzioni. Privata quando deriva da iniziative di fondazioni, associazioni, imprese culturali o individui. I privati possono anche concorrere e partecipare alle iniziative pubbliche, ad esempio tramite sponsorizzazioni ex articolo 120 o accordi di valorizzazione.
Principi della valorizzazione pubblica
Il comma 3 elenca i principi che l'iniziativa pubblica deve rispettare: libertà di partecipazione (chiunque può accedere alle attività), pluralità dei soggetti (non monopoli operativi), continuità di esercizio (servizi non episodici), parità di trattamento (assenza di discriminazione), economicità (efficienza nella gestione delle risorse) e trasparenza della gestione (pubblicità e accountability). Sono principi che richiamano l'articolo 1 della Legge 241/1990 e i principi euro-unitari del mercato interno.
La valorizzazione privata come attività socialmente utile
Il comma 4 qualifica la valorizzazione privata come attività socialmente utile, riconoscendone la finalità solidaristica. La qualificazione apre alle agevolazioni fiscali del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dell'Art Bonus (articolo 1 D.L. 83/2014), oltre al riconoscimento ai fini del 5 per mille e di altri strumenti di sostegno.
Strumenti di attuazione
L'articolo 111 si raccorda con gli articoli successivi: 112 (valorizzazione pubblica), 113 (valorizzazione privata di beni pubblici), 115 (forme di gestione), 120 (sponsorizzazione), 121 (accordi con fondazioni bancarie). Negli ultimi dieci anni le forme di partenariato si sono moltiplicate, dall'Art Bonus alle concessioni di valorizzazione ex articolo 3-bis D.L. 351/2001 fino agli accordi con i grandi player culturali nazionali e internazionali.
Casi pratici
Caso 1: Fondazione e valorizzazione partecipata
Caso 2: Iniziativa privata socialmente utile
Domande frequenti
Qual è la differenza fra tutela e valorizzazione?
La tutela conserva il bene (vincolo, restauro, autorizzazioni); la valorizzazione lo rende accessibile e conoscibile (musealizzazione, didattica, comunicazione, mostre). La tutela è competenza statale esclusiva, la valorizzazione è concorrente Stato-regioni ex articolo 117 Costituzione.
Un'associazione culturale può svolgere autonomamente attività di valorizzazione?
Sì, in base al comma 4. È attività socialmente utile e può beneficiare delle agevolazioni del Terzo Settore. Resta ferma la necessità di rispettare i vincoli di tutela per qualunque intervento sul bene.
I principi pubblici di parità si applicano a tutte le concessioni?
Sì, qualunque procedura di affidamento di attività di valorizzazione pubblica deve garantire trasparenza, parità di trattamento e pluralità dei concorrenti, in coerenza con il Codice dei Contratti Pubblici e con i principi europei.
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