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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I proventi di canoni e corrispettivi sono incassati dalle amministrazioni concedenti.
  • Le somme sono destinate al settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali.
  • Sono escluse dai vincoli di destinazione le entrate sostitutive di pagamenti di pubblico interesse.
  • Le risorse alimentano programmi di intervento sul medesimo bene o sul patrimonio dell'ente.
  • La gestione è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 110 D.Lgs. 42/2004 — Incasso e riparto di proventi

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione , al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. (21)

Commento

L'articolo 110 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle concessioni d'uso, dai canoni di riproduzione e da altre fonti collegate alla valorizzazione. La norma traduce un principio di buona finanza pubblica: le risorse generate dal patrimonio devono tornare al patrimonio, alimentando un ciclo virtuoso tra valorizzazione e tutela.

Soggetti che incassano

L'incasso spetta all'amministrazione concedente, sia essa Ministero, regione, ente locale o altro ente pubblico che abbia la consegna del bene. La struttura di bilancio è quella dell'ente: per il Ministero le entrate confluiscono in capitoli dedicati dello stato di previsione, per i Comuni in voci specifiche del proprio bilancio.

Vincolo di destinazione

I proventi sono vincolati ad attività di tutela e valorizzazione. Il vincolo non significa rigidità su singolo bene: l'amministrazione può destinare le risorse al medesimo bene di origine o ad altri beni del proprio patrimonio, in coerenza con i piani di valorizzazione. Resta esclusa qualunque finalizzazione a spese generali estranee alla missione culturale.

Tipologie di interventi finanziabili

Le risorse possono coprire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, allestimenti museali, attività didattiche, digitalizzazione, comunicazione, formazione del personale, sicurezza dei siti, vigilanza armata, allestimenti di mostre temporanee. Le scelte sono di norma esplicitate in programmi triennali dell'ente, in coerenza con il Piano Strategico per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

Eccezioni al vincolo

Restano fuori dal vincolo le entrate che sostituiscono pagamenti di pubblico interesse di altra natura (per esempio tributi o sanzioni), in quanto la loro destinazione segue il regime proprio del titolo originario. La distinzione è importante: una sanzione pecuniaria per violazione del Codice ex articoli 159 ss. non costituisce provento di valorizzazione ma sanzione amministrativa con regime autonomo.

Controllo e trasparenza

La Corte dei Conti vigila sulla corretta destinazione dei proventi sia in sede di controllo preventivo per il bilancio statale, sia tramite il referto della Sezione regionale di controllo per enti locali. La trasparenza è assicurata dalle pubblicazioni obbligatorie sui siti istituzionali ex D.Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente).

Casi pratici

Caso 1: Restauro finanziato con canoni

Caso 2: Destinazione impropria e responsabilità erariale

Domande frequenti

I biglietti dei musei seguono lo stesso regime?

Sì, gli introiti da bigliettazione costituiscono proventi dell'attività culturale e sono vincolati. Una quota può essere riservata alle attività dei concessionari di servizi (caffetterie, bookshop) secondo i contratti, ma la parte di pertinenza pubblica resta destinata al settore.

Un Comune può usare i canoni di Palazzo storico per asfaltare strade?

No. Il vincolo dell'articolo 110 impedisce destinazioni estranee a tutela e valorizzazione. La distrazione di tali risorse a finalità diverse genera responsabilità erariale verificabile dalla Corte dei Conti.

I proventi delle riproduzioni online rientrano nel vincolo?

Sì. Qualunque corrispettivo legato a concessioni o riproduzioni del bene culturale è soggetto allo stesso regime di destinazione, indipendentemente dal canale di vendita o dalla forma del corrispettivo (canone, royalty, prezzo digitale).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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