In sintesi
- Il Ministero promuove la formazione di un catalogo nazionale di immagini fotografiche e riprese di beni culturali.
- Il catalogo è alimentato dai materiali realizzati a fini di tutela e valorizzazione.
- Le immagini sono di norma rese disponibili al pubblico secondo le finalità del Codice.
- Il catalogo si raccorda con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).
- È uno strumento di accesso e conoscenza del patrimonio culturale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 109 D.Lgs. 42/2004 — Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
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Commento
L'articolo 109 disciplina la creazione di un catalogo nazionale di immagini fotografiche e di riprese audiovisive dei beni culturali. La norma, spesso trascurata, ha una rilevanza crescente nell'era della digitalizzazione del patrimonio e della trasformazione dei musei in soggetti aperti ai cittadini anche per via telematica.
Funzione del catalogo
Il catalogo non è un archivio fotografico generico, ma uno strumento di documentazione del patrimonio destinato a scopi istituzionali: tutela, valorizzazione, studio, divulgazione. Si alimenta dei materiali prodotti dalle Soprintendenze, dai musei, dagli istituti di ricerca e da chiunque collabori con il Ministero, anche tramite convenzione.
Il ruolo dell'ICCD
L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, istituito presso il Ministero, coordina la formazione del catalogo nazionale con il sistema generale del catalogo dei beni culturali ex articolo 17. La Fototeca dell'ICCD raccoglie milioni di immagini storiche, oggi parzialmente digitalizzate e pubblicate sul portale CulturaItalia. Le campagne di digitalizzazione finanziate dal PNRR hanno significativamente incrementato i contenuti disponibili.
Accessibilità delle immagini
Le immagini di norma sono accessibili al pubblico, in coerenza con i principi di valorizzazione e diffusione della conoscenza. Restano fuori dall'accesso pubblico immagini per le quali esistano motivi di tutela (per esempio riproduzioni di beni esposti a furto o danneggiamento, immagini di siti archeologici in scavo, materiali coperti da diritti di terzi non ancora liberalizzati).
Profili di diritto d'autore
L'immagine fotografica di un bene culturale può essere oggetto di un autonomo diritto d'autore in capo al fotografo, se ricorre il carattere creativo (foto-opera ex articolo 2 LdA). Per le immagini realizzate da pubblici dipendenti nell'esercizio delle funzioni, la titolarità è di norma dell'ente. Le immagini ICCD storiche sono in molti casi cadute in pubblico dominio e disponibili in licenze aperte.
Cooperazione e Open Data
La norma si lega oggi alla strategia Open Data della PA italiana, alle Linee Guida AgID sui dataset aperti e al D.Lgs. 36/2006 sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Il portale Cultura Italia e i dataset MIC pubblicati su dati.gov.it sono espressione attuativa di questa cornice normativa.
Casi pratici
Caso 1: Donazione di archivio fotografico privato
Caso 2: Uso non autorizzato di immagine museale
Domande frequenti
Posso scaricare gratis le foto del Catalogo ICCD?
Molte immagini del Catalogo, soprattutto quelle storiche cadute in pubblico dominio, sono scaricabili dal portale ICCD con licenze d'uso aperte. Per immagini più recenti possono valere clausole di citazione obbligatoria e divieto di uso commerciale.
Chi può conferire fotografie al catalogo nazionale?
Le Soprintendenze, gli istituti di ricerca, i musei pubblici e gli enti che operano nel settore. Anche privati possono donare o concedere materiali in conformità a convenzioni con il Ministero.
Una foto realizzata da un soprintendente è coperta da copyright?
La fotografia è opera del soggetto pubblico per cui è stata realizzata in esecuzione di compiti istituzionali; di norma l'ente ne detiene i diritti e può rilasciarla in licenze aperte secondo le strategie Open Data della PA.
Vedi anche