← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la concessione di ricerca archeologica dal Ministero a terzi.
  • La concessione individua perimetro, durata, metodologie e direzione scientifica.
  • Possibili soggetti concessionari: universita, enti di ricerca, privati qualificati.
  • Il Ministero conserva poteri di vigilanza e di revoca per inadempimenti.
  • I reperti restano di proprieta dello Stato (articolo 91).

Testo dell'articoloVigente

Art. 89 D.Lgs. 42/2004 — Concessione di ricerca

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Commento

Natura e funzione della concessione

La concessione disciplinata dall'articolo 89 e lo strumento giuridico attraverso cui lo Stato delega a un terzo, pubblico o privato, l'esercizio dell'attivita di ricerca archeologica riservata dall'articolo 88. La natura giuridica e quella della concessione amministrativa: atto unilaterale autoritativo, recettizio, sottoposto a condizioni e prescrizioni puntuali. Non costituisce trasferimento di poteri pubblici ma autorizzazione qualificata a svolgere un'attivita altrimenti vietata.

Soggetti concessionari

Il provvedimento puo essere rilasciato a universita italiane e straniere, a enti pubblici di ricerca (CNR, INGV, ENEA per ricerche specifiche), a soprintendenze territoriali, a fondazioni ed enti privati con qualificazione scientifica documentata, a singoli studiosi con curriculum significativo. Le universita straniere costituiscono presenza importante nella ricerca archeologica italiana: scuole di archeologia francese, inglese, tedesca, americana operano in Italia da oltre un secolo attraverso concessioni periodicamente rinnovate.

Contenuto del provvedimento

La concessione individua: il perimetro geografico esatto (con coordinate catastali); la durata, normalmente da uno a cinque anni rinnovabili; il direttore scientifico responsabile dell'attivita; le metodologie ammesse (scavo stratigrafico, sondaggi mirati, ricognizioni); gli obblighi documentali (registrazione delle stratigrafie, schedatura dei reperti, documentazione fotografica e topografica); l'obbligo di pubblicazione dei risultati entro termine predeterminato; le modalita di vigilanza della soprintendenza.

Procedura di rilascio

L'istanza si presenta alla soprintendenza territorialmente competente, corredata di progetto scientifico, curriculum del direttore, piano economico, garanzie sulla sicurezza dei lavori, accordo con il proprietario del fondo se privato (con esproprio possibile ex articolo 96). La soprintendenza istruisce l'istanza e la trasmette al Ministero per il rilascio. Il termine e di centoventi giorni, con possibili sospensioni per richieste integrative. Il diniego deve essere motivato e impugnabile davanti al TAR.

Obblighi del concessionario

Il concessionario deve: condurre la ricerca secondo le metodologie autorizzate; documentare integralmente le operazioni; consegnare alla soprintendenza i reperti rinvenuti nei termini fissati; pubblicare i risultati scientifici secondo standard accademici; non procedere a vendite, cessioni, esportazioni dei reperti (che restano di proprieta statale ex articolo 91); risarcire eventuali danni arrecati a proprietari privati confinanti. La violazione comporta revoca della concessione e potenziale responsabilita penale.

Vigilanza e revoca

La soprintendenza esercita vigilanza continuativa: sopralluoghi periodici, esame della documentazione, controllo delle stratigrafie, verifica della consegna dei reperti. In caso di gravi inadempimenti (violazione delle metodologie, sottrazione di reperti, mancato rispetto dei termini di pubblicazione) la concessione puo essere revocata. La revoca preclude nuove concessioni per un periodo determinato e puo dar luogo a denuncia penale. Il diritto di proseguire la ricerca dopo revoca puo essere riconosciuto a un nuovo concessionario, che si avvale della documentazione gia raccolta.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Concessione a scuola archeologica straniera

Caso 2: Caso 2 — Revoca per gravi inadempimenti

Domande frequenti

Chi puo richiedere una concessione di ricerca?

Universita italiane e straniere, enti pubblici di ricerca, soprintendenze, fondazioni ed enti privati con qualificazione scientifica documentata, singoli studiosi con curriculum significativo.

Quanto dura una concessione?

Da uno a cinque anni, rinnovabili. La durata e fissata dal Ministero in base alla complessita del progetto e alla rilevanza del sito. I rinnovi sono condizionati al rispetto degli obblighi della concessione precedente.

I reperti rinvenuti appartengono al concessionario?

No. I reperti restano di proprieta dello Stato ex articolo 91. Il concessionario ha solo il diritto di studio e pubblicazione scientifica, ma deve consegnare i reperti alla soprintendenza nei termini fissati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.