In sintesi
- Rinvia alla Convenzione UNESCO del 1970 ratificata con legge 873/1975.
- Strumento internazionale piu ampio per la lotta al traffico illecito.
- Obbligo di adottare misure preventive per i Paesi aderenti.
- Cooperazione tra Stati per il recupero dei beni esportati illegalmente.
- Base giuridica delle politiche di restituzione di lungo periodo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 87-bis D.Lgs. 42/2004 — (Convenzione UNESCO)
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
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1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.
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Commento
Storia e portata della Convenzione UNESCO 1970
La Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970 sulle misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta dei beni culturali e stata ratificata dall'Italia con la legge 873/1975. Si tratta del primo strumento multilaterale specifico dedicato al patrimonio culturale, aderito oggi da oltre 140 Stati. L'articolo 87-bis del Codice dei beni culturali ne ricorda l'applicabilita nell'ordinamento italiano.
Definizione di bene culturale
La Convenzione adotta una definizione ampia, elencando undici categorie: reperti archeologici, pittura, scultura, manoscritti, libri rari, beni etnografici, beni musicali, beni numismatici, beni filatelici, archivi, mobili antichi. Il bene rileva quando sia stato designato come tale dallo Stato di origine, secondo la propria normativa interna. Il principio del designation costituisce l'asse portante del sistema di tutela, lasciando agli Stati ampia discrezionalita nell'identificazione del proprio patrimonio.
Obblighi per gli Stati aderenti
Gli Stati assumono obblighi diversificati: predisporre inventari nazionali del patrimonio culturale, istituire servizi di tutela, regolamentare il commercio e l'esportazione, promuovere l'educazione al rispetto del patrimonio, controllare archeologi e antiquari, cooperare nelle restituzioni. La Convenzione e di natura essenzialmente programmatica: non crea un meccanismo di restituzione automatica come UNIDROIT, ma impegna gli Stati a collaborare attraverso intese bilaterali e a vietare l'importazione di beni esportati illegalmente.
Cooperazione e accordi bilaterali
La Convenzione opera prevalentemente attraverso accordi bilaterali tra Stato di origine e Stato di destinazione. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno stipulato Memorandum of Understanding con numerosi Paesi (Italia compresa, dal 2001 con rinnovi successivi) per la limitazione dell'importazione di reperti archeologici e antichita. Questi accordi bilaterali costituiscono lo strumento operativo piu efficace della Convenzione, consentendo restituzioni di beni esportati anche decenni prima.
Distinzione con UNIDROIT
Mentre UNIDROIT (articolo 87 del Codice) opera direttamente sui rapporti giuridici privati tra possessore e Stato, dettando regole di restituzione e indennizzo, UNESCO 1970 opera sul piano interstatale e amministrativo, fissando obblighi di cooperazione e di controllo. UNIDROIT e quindi piu efficace per le azioni recuperatorie singole; UNESCO 1970 e piu utile per la politica preventiva e le restituzioni negoziate su larga scala. I due strumenti si integrano e l'Italia ha aderito a entrambi.
Restituzioni storiche e prospettive future
Sulla base della Convenzione UNESCO 1970 si sono ottenute restituzioni di notevole rilevanza: dal Museo di Antichita di Berlino, dal Metropolitan, dal Getty, dal Louvre, dal British Museum. Il dibattito attuale verte sui beni di provenienza coloniale, sulle restituzioni delle opere d'arte trafugate durante le guerre mondiali (Project Beutekunst), sull'estensione del concetto di acquisto in buona fede. La Convenzione fornisce la cornice morale e politica del dibattito globale sulle restituzioni di lungo periodo.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Restituzione di reperti dal Getty Museum
Caso 2: Caso 2 — Sequestro doganale su base UNESCO
Domande frequenti
Qual e la differenza tra UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995?
La Convenzione UNESCO 1970 e programmatica e interstatale: impegna gli Stati a cooperare e a prevenire il traffico illecito. UNIDROIT 1995 e operativa e disciplina direttamente i rapporti privati per la restituzione di beni rubati o esportati illecitamente.
Quali sono i principali strumenti attuativi della Convenzione UNESCO?
Inventari nazionali del patrimonio, controlli all'esportazione, accordi bilaterali (es. Memorandum of Understanding con USA), cooperazione tra forze di polizia, divieti di importazione di beni esportati illegalmente.
La Convenzione si applica anche ai beni di provenienza coloniale?
La Convenzione non opera retroattivamente, ma costituisce la base giuridica e politica delle negoziazioni in corso su restituzioni di beni acquisiti in epoca coloniale. Diversi Stati hanno avviato programmi specifici su questo fronte.
Vedi anche