- Riserva allo Stato l'attivita di ricerca archeologica nel sottosuolo e nei fondali.
- Il Ministero puo affidare a soggetti pubblici o privati incarichi specifici.
- Tutela il principio della provenienza pubblica dei reperti archeologici.
- Vieta scavi clandestini puniti penalmente dall'articolo 175.
- Regime preminentemente pubblicistico della ricerca scientifica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 D.Lgs. 42/2004 — Attività di ricerca
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Commento
Riserva statale e fondamento storico
L'articolo 88 stabilisce che le attivita di ricerca archeologica nel sottosuolo, sui fondali marini, lacustri e fluviali, nonche in ogni opera di scavo o di ricerca a scopo di reperimento di oggetti di interesse culturale, sono riservate allo Stato. La riserva ha radici risalenti, gia presenti nella legge 1089/1939, e riflette il principio che il patrimonio archeologico sotterraneo appartiene alla collettivita e non puo essere sfruttato per interessi privati. La riserva e funzionale tanto alla scientificita della ricerca quanto alla pubblicita dei risultati.
Soggetti che possono operare
L'attivita di ricerca puo essere affidata dal Ministero, mediante concessione (articolo 89), a istituzioni pubbliche come universita, enti di ricerca (CNR, scuole di archeologia), soprintendenze, fondazioni, oppure a soggetti privati con qualificazione scientifica. La concessione individua il perimetro spaziale e temporale, il direttore scientifico, le metodologie, le modalita di pubblicazione dei risultati, le condizioni di sicurezza. Senza concessione la ricerca e illegittima, anche se condotta in proprieta privata.
Definizione di ricerca archeologica
La nozione comprende ogni attivita finalizzata al reperimento di oggetti di interesse culturale: scavi sistematici, scavi di emergenza, sondaggi preventivi, prospezioni geofisiche con utilizzo di magnetometri, georadar, scanner laser, anche senza intervento materiale sul terreno. Sono incluse le ricerche subacquee. Non rientrano le indagini meramente bibliografiche o archivistiche, ne le ricognizioni superficiali senza raccolta di reperti, che restano libere purche non comportino sottrazione di oggetti.
Distinzione con altre attivita
L'attivita di ricerca archeologica e distinta dalle scoperte fortuite, disciplinate dall'articolo 90, e dagli scavi clandestini, sanzionati dall'articolo 175. La scoperta fortuita avviene durante attivita lecite (edili, agricole) e impone obblighi di comunicazione; lo scavo clandestino e finalizzato all'appropriazione illecita di beni, e configura reato di danneggiamento al patrimonio. La ricerca archeologica autorizzata si distingue per la finalita scientifica e il quadro pubblico in cui si svolge.
Ricerca subacquea
La ricerca subacquea ha disciplina propria, integrata dall'articolo 94 (Convenzione UNESCO 2001 sul patrimonio culturale subacqueo). Riguarda relitti, anfore, statue, manufatti sommersi nei mari italiani e nei laghi. L'Italia possiede uno dei piu ricchi patrimoni subacquei al mondo, con relitti antichi, navi medievali e moderne, manufatti di epoca preistorica oggi sommersi per innalzamento del livello marino. La normativa nazionale e integrata da accordi internazionali per la cooperazione su relitti in acque internazionali.
Profili sanzionatori e responsabilita
L'esecuzione di scavi senza concessione, anche su proprieta privata, e penalmente sanzionata dall'articolo 175 con reclusione fino a tre anni. I beni eventualmente rinvenuti sono confiscati e restano di proprieta statale ex articolo 91. Il danno arrecato al contesto archeologico (stratigrafia distrutta, contesti non documentati) e considerato irreversibile e fonda anche profili risarcitori autonomi. La giurisprudenza ha consolidato l'orientamento per cui la ricerca archeologica abusiva costituisce reato di pericolo concreto per il patrimonio culturale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Concessione universitaria di scavo
Caso 2: Caso 2 — Scavo abusivo con metal detector
Domande frequenti
Chi puo svolgere ricerche archeologiche?
L'attivita e riservata allo Stato, che puo affidarla con concessione (articolo 89) a universita, enti di ricerca, soprintendenze, fondazioni o soggetti privati con qualificazione scientifica. Senza concessione la ricerca e illegittima.
Posso scavare nel mio terreno per cercare reperti antichi?
No. La ricerca archeologica e riservata allo Stato anche su proprieta privata. Scavare per cercare reperti senza autorizzazione configura il reato dell'articolo 175 (reclusione fino a tre anni) e i reperti vengono comunque confiscati.
Le ricognizioni superficiali sono consentite?
Le semplici ricognizioni a vista, senza scavo ne raccolta di reperti, sono in genere consentite. La raccolta anche di un solo coccio integra invece l'attivita riservata e richiede autorizzazione.
Vedi anche