- Lo scopritore e il proprietario del fondo hanno diritto a un premio.
- Il premio e commisurato al valore scientifico ed economico del bene.
- Pagabile in denaro o, in alternativa, mediante rilascio di parte dei beni.
- Incentivo essenziale alla denuncia tempestiva delle scoperte fortuite.
- Le modalita di determinazione sono dettate dall'articolo 93.
Testo dell'articoloVigente
Art. 92 D.Lgs. 42/2004 — Premio per i ritrovamenti
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Commento
Funzione incentivante del premio
L'articolo 92 riconosce un premio a chi rinviene casualmente un bene culturale e a chi ne sia proprietario del fondo. La ratio e duplice: da un lato compensare parzialmente la sottrazione del bene al patrimonio del proprietario, dall'altro incentivare la denuncia tempestiva. Senza un riconoscimento economico la tentazione dell'occultamento sarebbe sistemica e il danno al patrimonio archeologico nazionale sarebbe enorme. Il premio rende la cooperazione con lo Stato razionale anche dal punto di vista economico.
Soggetti beneficiari
Il premio spetta congiuntamente al proprietario del fondo e allo scopritore, quando si tratti di persone diverse. Il proprietario riceve il premio per la sottrazione di un bene che, secondo i principi civilistici dell'accessione, sarebbe stato suo se non fosse intervenuta la disciplina speciale dell'articolo 91. Lo scopritore (operaio edile, agricoltore, escursionista) riceve il premio per il contributo all'individuazione e alla denuncia. Le quote di ripartizione sono dettate dall'articolo 93.
Esclusioni dal premio
Non hanno diritto al premio: chi abbia eseguito scavi clandestini o ricerche abusive; il concessionario di ricerca autorizzata (articolo 89), per il quale la scoperta rientra nell'oggetto della concessione e non costituisce evento fortuito; chi abbia omesso o ritardato la denuncia; chi sia incaricato professionalmente di attivita archeologica (assistente di scavo, archeologo dipendente). L'esclusione riflette il principio che il premio compensa eventi fortuiti, non attivita programmate.
Determinazione del valore
Il valore del bene e determinato in via tecnica dalla soprintendenza, eventualmente attraverso commissione di esperti. Si considerano: il valore di mercato, dove esistente per categoria analoga di beni; il valore scientifico (rarita, completezza, integrita del contesto, possibilita di datazione e attribuzione); il valore intrinseco dei materiali (metalli preziosi, ad esempio). La stima si redige in forma motivata e puo essere oggetto di ricorso al TAR. La giurisprudenza ha ammesso che il privato possa contestare la stima attraverso perizia di parte.
Modalita di pagamento
Il premio puo essere pagato in denaro o, in alternativa, mediante rilascio di parte dei beni rinvenuti. La rilascio in natura e rara perche il bene rinvenuto e di norma indissociabile dal contesto e deve restare integralmente nel patrimonio statale. E ammesso il rilascio di duplicati o di esemplari di seconda qualita quando lo scavo abbia restituito numerosi reperti analoghi. La preferenza del privato per il pagamento in denaro e quasi sempre accolta. Il pagamento avviene a cura del Ministero, attraverso procedimento amministrativo specifico, di norma in dodici-diciotto mesi dalla scoperta.
Profili tributari del premio
Il premio costituisce reddito imponibile per il beneficiario, in misura del cinquanta per cento dell'importo, ai sensi dell'articolo 67 TUIR (redditi diversi). Si applica ritenuta d'acconto del venti per cento all'atto del pagamento. Il proprietario del fondo che riceva il premio puo dover dichiarare il maggior valore in successione o nei trasferimenti immobiliari, se il rinvenimento abbia avuto ripercussioni sul valore del fondo (raramente, perche di solito non si rinvengono altri beni nello stesso luogo). La pianificazione fiscale del premio richiede attenzione, particolarmente per importi rilevanti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Premio significativo per tesoro romano
Caso 2: Caso 2 — Premio negato per ritardo nella denuncia
Domande frequenti
Chi ha diritto al premio per le scoperte?
Il proprietario del fondo e lo scopritore (quando persone diverse). Il premio e ripartito secondo i criteri dell'articolo 93. Non hanno diritto al premio gli scavatori abusivi, i concessionari di ricerca, chi abbia omesso la denuncia.
Come si determina l'importo del premio?
Si considera il valore scientifico ed economico del bene, valutato dalla soprintendenza, eventualmente attraverso commissione di esperti. La stima e motivata e impugnabile davanti al TAR con eventuale perizia di parte.
Il premio puo essere pagato con la consegna di parte dei reperti?
Si, ma raramente. La rilascio in natura e ammessa solo per duplicati o esemplari non essenziali. Il pagamento avviene normalmente in denaro, in dodici-diciotto mesi dalla scoperta.
Vedi anche