- Disciplina la sanzione per perdita di beni culturali fuori dal territorio nazionale.
- Riguarda la violazione degli obblighi sulle alienazioni e sull'esportazione.
- Il trasgressore paga allo Stato una somma pari al valore del bene.
- In caso di pluralita di responsabili la responsabilita e solidale.
- La somma e determinata da commissione arbitrale in caso di disaccordo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 163 D.Lgs. 42/2004 — Perdita di beni culturali
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda , il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Commento
Cornice e finalita
L'articolo 163 sanziona la perdita di beni culturali per violazione delle disposizioni della sezione I del Capo IV (alienazione di beni culturali) e della sezione I del Capo V (circolazione internazionale) del Titolo I della Parte seconda del Codice. La sanzione opera quando il bene culturale non sia piu rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale. Si tratta di una sanzione pecuniaria di tipo riparatorio, commisurata al valore del bene.
Presupposti di applicazione
Per l'applicazione dell'articolo 163 occorre: la sussistenza di un bene culturale ai sensi dell'articolo 10 del Codice; la violazione degli obblighi specifici delle sezioni I del Capo IV (denuncia di alienazione, prelazione statale, divieti di alienazione di beni pubblici) o del Capo V (autorizzazione di esportazione, attestato di libera circolazione); la conseguenza che il bene non sia piu rintracciabile o sia uscito dal territorio italiano; il nesso causale fra violazione e perdita.
Quantificazione della somma
Il comma 1 fissa l'ammontare della somma pari al valore del bene. La quantificazione, di delicata applicazione, considera: il valore di mercato del bene; il valore storico, artistico, archeologico; eventuali quotazioni precedenti (vendite, perizie, assicurazioni); il valore di rimpiazzo di beni simili. La giurisprudenza valorizza un approccio composito, attribuendo significativa importanza alla rilevanza culturale e non solo al puro valore di mercato.
Responsabilita solidale
Il comma 2 prevede la responsabilita solidale fra piu persone in caso di concorso nel fatto. La regola favorisce l'effettiva riscossione della somma: lo Stato puo agire integralmente nei confronti di qualsiasi coobbligato, salvo il regresso interno fra gli stessi. La solidarieta opera secondo le regole generali del codice civile (artt. 1292 ss.), con possibilita di azione cumulativa o per quote.
Commissione arbitrale
Il comma 3 prevede che in caso di disaccordo sulla quantificazione della somma intervenga una commissione composta di tre membri: uno nominato dal Ministero, uno dall'obbligato, un terzo dal presidente del tribunale. Le spese sono anticipate dall'obbligato. Il modulo arbitrale offre uno strumento equilibrato di valutazione, evitando sia la fissazione unilaterale ministeriale sia il ricorso al giudice ordinario.
Impugnazione della determinazione
Il comma 4 prevede che la determinazione della commissione sia impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita. Si tratta di un sindacato limitato: il giudice non riesamina nel merito la quantificazione, ma verifica errori macroscopici (calcolo, presupposti) o iniquita evidenti (sovrastima o sottostima manifeste). L'impugnazione e proposta davanti al giudice ordinario, trattandosi di obbligazione pecuniaria di natura amministrativo-patrimoniale.
Coordinamento con responsabilita penale
L'articolo 163 disciplina la sanzione amministrativa-patrimoniale. Le condotte di esportazione illecita o alienazione vietata di beni culturali possono integrare specifici reati: articolo 174 (uscita o esportazione illecite di beni culturali), articolo 176 (impossessamento illecito). La responsabilita patrimoniale dell'articolo 163 e indipendente e cumulativa rispetto alla responsabilita penale, secondo il principio di autonomia delle azioni amministrativa e penale.
Casi pratici
Caso 1: Esportazione illecita di dipinto
Caso 2: Responsabilita solidale fra venditore e acquirente
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 163?
Quando un bene culturale, per violazione delle norme sulle alienazioni (Capo IV sez. I) o sulla circolazione internazionale (Capo V sez. I), non sia piu rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale. La sanzione e una somma pari al valore del bene.
Come si determina il valore del bene?
Considerando valore di mercato, valore storico-artistico, quotazioni precedenti, valore di rimpiazzo. Inizialmente determinato dal Ministero, in caso di disaccordo interviene una commissione composta di tre membri (Ministero, obbligato, presidente del tribunale).
Se piu persone hanno concorso nel fatto come si paga?
La responsabilita e solidale: lo Stato puo agire integralmente nei confronti di qualsiasi coobbligato, salvo il regresso interno fra gli stessi secondo le regole generali della solidarieta passiva del codice civile.
Vedi anche