- Disciplina l'ordine di reintegrazione in caso di danno a un bene culturale.
- Il Ministero ordina l'esecuzione delle opere necessarie a spese del responsabile.
- In caso di inottemperanza si procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
- Quando la reintegrazione non e possibile il responsabile paga una somma pari al valore.
- La somma e determinata dal Ministero o da una commissione in caso di disaccordo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 160 D.Lgs. 42/2004 — Ordine di reintegrazione
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
Commento
Cornice e finalita
L'articolo 160 apre il Capo I delle sanzioni amministrative della Parte quarta del Codice. La norma disciplina la principale forma di reazione dell'ordinamento al danno arrecato a un bene culturale per violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dal Capo III del Titolo I della Parte seconda. La finalita non e meramente punitiva ma riparatoria: ricostruire l'integrita del bene culturale o, in alternativa, ottenere il valore economico equivalente.
Presupposti dell'ordine di reintegrazione
Per l'applicazione dell'articolo 160 e necessario: la violazione degli obblighi di protezione e conservazione (es. mancata custodia, interventi non autorizzati, omissione di manutenzione); il danno effettivo al bene culturale (deterioramento, alterazione, distruzione parziale); il nesso causale fra violazione e danno; l'individuazione del responsabile. La responsabilita ha natura amministrativa, distinta dall'eventuale responsabilita penale (artt. 169 ss.).
Ordine di esecuzione
Il comma 1 prevede che il Ministero ordini al responsabile l'esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie alla reintegrazione. L'ordine ha natura di provvedimento amministrativo motivato, contenente: descrizione del danno, individuazione delle opere necessarie, indicazione del termine, eventuali prescrizioni tecniche specifiche. La Soprintendenza territorialmente competente fornisce supporto tecnico e definisce le modalita esecutive.
Coordinamento con titoli edilizi
Il comma 2 disciplina il coordinamento con i procedimenti urbanistico-edilizi: quando le opere di reintegrazione abbiano rilievo urbanistico-edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla citta metropolitana o al Comune interessati. La regola assicura coerenza fra l'attivita di tutela ministeriale e quella di vigilanza edilizia comunale, evitando contrasti procedurali.
Esecuzione d'ufficio
Il comma 3 disciplina il rimedio in caso di inottemperanza all'ordine: il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Il recupero delle spese segue le forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. La regola garantisce effettivita dell'azione di tutela anche di fronte a resistenze del responsabile.
Indennita pecuniaria sostitutiva
Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui la reintegrazione non sia possibile (distruzione totale, irreparabilita, impossibilita tecnica). Il responsabile e tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. La quantificazione e di delicata applicazione: occorre valutare il valore culturale, oltre a quello strettamente economico, attraverso parametri tecnici e storici.
Determinazione della somma e commissione arbitrale
Il comma 5 prevede che, in caso di disaccordo sulla quantificazione, la somma sia determinata da una commissione composta di tre membri: uno nominato dal Ministero, uno dall'obbligato, un terzo dal presidente del tribunale. La commissione arbitrale offre uno strumento equilibrato di determinazione, evitando sia la determinazione unilaterale ministeriale sia il ricorso giurisdizionale ordinario. La determinazione e impugnabile per errore manifesto o iniquita evidente.
Casi pratici
Caso 1: Danno per restauro non autorizzato
Caso 2: Indennita pecuniaria per distruzione
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 160?
Quando un bene culturale subisce danno per violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dal Capo III del Titolo I della Parte seconda del Codice. Il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione delle opere di reintegrazione a sue spese.
Cosa succede se il responsabile non esegue le opere?
Il Ministero procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Le spese sono recuperate secondo le forme della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. La regola garantisce effettivita della tutela.
Cosa accade se la reintegrazione non e possibile?
Il responsabile paga allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita. La somma e determinata dal Ministero o, in caso di disaccordo, da una commissione composta di tre membri (Ministero, obbligato, presidente del tribunale).
Vedi anche