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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Estende l'applicazione dell'articolo 160 al danno a cose ritrovate.
  • Riguarda chi danneggia le cose di cui all'articolo 91 (rinvenute fortuitamente).
  • Opera in caso di trasgressione agli obblighi degli articoli 89 e 90.
  • Le cose ritrovate sono di proprieta dello Stato ex art. 91.
  • Tutela il patrimonio archeologico anche prima dell'acquisizione formale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 161 D.Lgs. 42/2004 — Danno a cose ritrovate

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Commento

Cornice e finalita

L'articolo 161 estende l'applicazione dell'articolo 160 (ordine di reintegrazione e indennita) anche al danno arrecato a cose ritrovate ai sensi dell'articolo 91 del Codice. Si tratta di una norma di tutela estesa al patrimonio archeologico fortuitamente rinvenuto, anche prima che esso entri formalmente nella disponibilita dello Stato. La regola riflette il principio di appartenenza pubblica del patrimonio archeologico (art. 91) e ne assicura la protezione integrale.

Cose di cui all'articolo 91

L'articolo 91 disciplina le cose immobili o mobili indicate dall'articolo 10 trovate da chiunque a seguito di ricerche eseguite in qualunque modo o di rinvenimenti fortuiti. Si tratta tipicamente di reperti archeologici (frammenti ceramici, manufatti metallici, strutture sepolte, mosaici) emersi durante scavi edilizi, lavori agricoli, ricerche specialistiche. L'articolo 91 ne stabilisce la proprieta statale o, in casi specifici, regionale o dell'ente pubblico territoriale.

Obblighi degli articoli 89 e 90

L'articolo 161 si attiva per trasgressione degli obblighi previsti dagli articoli 89 (obbligo di concessione per ricerche archeologiche) e 90 (obbligo di denuncia entro 24 ore di scoperte fortuite e di conservazione provvisoria del bene). Si tratta di obblighi di azione positiva del rinvenitore: chiedere la concessione preventiva, conservare i beni rinvenuti, denunciare il ritrovamento, garantirne la custodia provvisoria.

Forme tipiche di violazione

Le violazioni piu frequenti riguardano: prosecuzione di scavi edilizi nonostante l'emergenza di reperti, con danno o distruzione dei manufatti; appropriazione e occultamento del bene rinvenuto, con danno dovuto a manipolazione inadeguata; vendita o trasferimento del bene senza denuncia, con perdita del contesto archeologico; ricerca non autorizzata con strumenti non idonei (metaldetector) e danno ai contesti stratigrafici.

Applicazione delle misure dell'articolo 160

L'estensione opera per intero: ordine di reintegrazione a spese del responsabile; esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza; indennita pecuniaria pari al valore in caso di impossibilita di reintegrazione; commissione arbitrale per la quantificazione. La giurisprudenza ha avuto modo di applicare integralmente lo schema dell'articolo 160 ai danni a beni archeologici, valorizzando l'unitarieta della tutela amministrativa.

Coordinamento con sanzioni penali

Le condotte di danno a cose ritrovate possono concorrere con fattispecie penali specifiche, in particolare gli articoli 175 (ricerche archeologiche non autorizzate) e 176 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato) del Codice. La responsabilita amministrativa dell'articolo 161 e indipendente dalla responsabilita penale, applicabile in via cumulativa nel rispetto del principio di specialita.

Profili pratici

Per chi opera con strumenti meccanici in aree a rischio archeologico (cantieri edili, lavori agricoli profondi, opere infrastrutturali) e essenziale la conoscenza degli obblighi degli articoli 89, 90 e 91. La sospensione immediata dei lavori al rinvenimento, la denuncia tempestiva alla Soprintendenza e la conservazione provvisoria sono adempimenti obbligatori e sterilizzano il rischio di applicazione dell'articolo 161. Numerose convenzioni di archeologia preventiva precedono i cantieri di rilievo per minimizzare i rischi.

Casi pratici

Caso 1: Distruzione di tomba durante scavo edile

Caso 2: Mancata denuncia di ritrovamento

Domande frequenti

Cosa sanziona l'articolo 161?

Il danno arrecato a cose ritrovate ai sensi dell'articolo 91 (beni archeologici rinvenuti, di proprieta statale), per trasgressione degli obblighi degli articoli 89 (concessione di ricerche) e 90 (denuncia di scoperte fortuite). Si applicano le misure dell'articolo 160.

Quali sono gli obblighi del rinvenitore?

Sospensione immediata dei lavori al rinvenimento, denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza, conservazione provvisoria del bene secondo le indicazioni ricevute. La mancanza di tali adempimenti integra la violazione dell'articolo 90 sanzionata dall'articolo 161.

L'articolo 161 esclude la responsabilita penale?

No, le responsabilita amministrativa e penale operano in via cumulativa nel rispetto del principio di specialita. Le condotte gravi possono integrare anche reati specifici degli articoli 175 (ricerche non autorizzate) e 176 (impossessamento illecito).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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