- Conferma l'efficacia di notifiche, elenchi e provvedimenti emessi sotto la normativa previgente.
- Comprende dichiarazioni di importante interesse pubblico ex L. 778/1922.
- Sono mantenuti gli elenchi e le dichiarazioni ex L. 1497/1939.
- Conservano valore i provvedimenti di zone archeologiche ex DPR 616/1977 e D.L. 312/1985.
- Comprende anche elenchi e dichiarazioni del D.Lgs. 490/1999.
Testo dell'articoloVigente
Art. 157 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922,n. 778 ; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ; c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ; d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell' articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , aggiunto dall' articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 ; d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 . f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
Commento
Cornice e finalita
L'articolo 157 svolge una funzione di raccordo storico: garantisce la continuita della tutela paesaggistica conferendo efficacia, anche dopo l'entrata in vigore del Codice del 2004, alle notifiche, elenchi, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente. La regola e di fondamentale rilievo: senza tale clausola di salvaguardia, decadrebbe la tutela di migliaia di beni vincolati nel corso del Novecento, con grave pregiudizio per il patrimonio paesaggistico nazionale.
Legge 778/1922 (Croce)
La lettera a) conserva efficacia alle dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche notificate in base alla legge 11 giugno 1922 n. 778, prima legge organica italiana sulla tutela delle bellezze naturali, voluta da Benedetto Croce ministro della pubblica istruzione. La continuita normativa garantisce protezione a vincoli centenari di rilievo storico-culturale.
Legge 1497/1939 (Bottai)
Le lettere b) e c) mantengono gli elenchi compilati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, principale corpus normativo italiano sulla tutela del paesaggio per oltre sessant'anni. Migliaia di territori, anche di rilevante estensione, sono tutelati grazie a tale stratificazione normativa, recepita dal Codice attraverso l'articolo 157.
DPR 616/1977 e Legge Galasso
La lettera d) conserva i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82 quinto comma del DPR 616/1977 (riforma delle competenze regionali), come modificato dal D.L. 312/1985 (Legge Galasso). La legge Galasso ha inaugurato la tutela per categorie di beni paesaggistici (coste, fiumi, montagne, boschi) recepita poi nell'articolo 142 del Codice.
D.Lgs. 490/1999 (Testo Unico)
Le lettere d-bis), e), f) conservano efficacia agli elenchi compilati e integrati, alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e ai provvedimenti di riconoscimento emessi ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, immediato predecessore dell'attuale Codice. La continuita di tutela e quindi piena rispetto all'ultimo strumento normativo previgente.
Provvedimenti L. 431/1985 e L. 308/2004
La lettera f-bis) e altre disposizioni del comma 1 conservano anche i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. 312/1985 convertito in L. 431/1985, nonche eventuali atti successivi al Codice ma riferiti a procedimenti gia in corso al momento dell'entrata in vigore. La stratificazione normativa testimonia la complessita storica della tutela paesaggistica italiana.
Effetti pratici e accertamento
Per cittadini e operatori, l'articolo 157 implica un onere di verifica storica: prima di intervenire su un bene immobile, occorre accertare se sia gravato da vincoli risalenti, anche quando non risultino immediatamente da registri o cartografie attuali. La Soprintendenza territoriale dispone di archivi storici delle dichiarazioni e degli elenchi, consultabili in via di accesso amministrativo. Numerosi provvedimenti sono stati digitalizzati e resi disponibili tramite il portale del Ministero della cultura.
Casi pratici
Caso 1: Vincolo del 1925 ancora vigente
Caso 2: Verifica preventiva di vincoli storici
Domande frequenti
I vincoli paesaggistici degli anni '20 sono ancora validi?
Si. La lettera a) dell'articolo 157 conserva efficacia alle dichiarazioni di importante interesse pubblico notificate ai sensi della L. 778/1922 (legge Croce). Vincoli ultracentenari conservano piena efficacia ai sensi del Codice.
Gli elenchi della legge Bottai del 1939 valgono ancora?
Si. Le lettere b) e c) mantengono gli elenchi compilati e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della L. 1497/1939. La continuita normativa e piena, garantendo protezione a migliaia di beni vincolati nel Novecento.
Come si verifica se un immobile e gravato da vincolo paesaggistico antico?
Occorre consultare gli archivi della Soprintendenza territorialmente competente, che conserva la documentazione storica delle dichiarazioni e degli elenchi. Numerosi provvedimenti sono digitalizzati nel portale del Ministero della cultura e nei sistemi informativi regionali.
Vedi anche