- Regioni ed enti locali cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela.
- La cooperazione avviene tramite accordi, intese e protocolli operativi.
- Sono possibili deleghe limitate di funzioni amministrative.
- Restano fermi i livelli essenziali e i poteri sostitutivi statali.
- La Conferenza unificata è la sede principale di concertazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 42/2004 — Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125 .
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 , il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Commento
L'articolo 5 disciplina il modello cooperativo che caratterizza la tutela del patrimonio culturale dopo la riforma costituzionale del 2001. Il legislatore prende atto che la competenza statale esclusiva non può svolgersi efficacemente senza il concorso operativo degli enti territoriali.
Il principio della cooperazione
Il comma 1 stabilisce un dovere di leale cooperazione tra Stato e Regioni nell'esercizio della tutela. Si tratta di un'applicazione del principio costituzionale di leale collaborazione, ripetutamente richiamato dalla Corte costituzionale (sentt. 232/2005, 9/2004) per dirimere conflitti di competenza.
Gli strumenti
La cooperazione si attua tramite accordi e intese, sia istituzionali sia operativi. Si va dall'intesa in Conferenza unificata su atti generali, all'accordo bilaterale per la gestione di un singolo sito, fino al protocollo operativo per coordinare istruttorie congiunte. La forma giuridica varia, ma la finalità è quella di evitare sovrapposizioni e ritardi.
Le deleghe
Lo Stato può delegare alle Regioni — e queste a Comuni o Città metropolitane — specifiche funzioni amministrative. La delega ha portata limitata: non può ridurre i livelli minimi di tutela né alterare il riparto costituzionale. La Corte costituzionale ha più volte chiarito che il trasferimento di funzioni operative deve essere accompagnato dalle risorse necessarie e da meccanismi di controllo.
Poteri sostitutivi
In caso di inerzia dell'ente delegato, lo Stato può esercitare poteri sostitutivi ex art. 120 Cost. L'intervento è sussidiario, proporzionato e temporaneo. Per i beni culturali, di particolare delicatezza, il potere sostitutivo si traduce spesso nella riassunzione diretta della funzione da parte della Soprintendenza.
Casi tipici
La cooperazione opera con frequenza nei piani paesaggistici (la cui co-pianificazione tra Stato e Regione è obbligatoria ex art. 135), nella gestione di musei e biblioteche, nei programmi di valorizzazione di centri storici, nei progetti finanziati con fondi europei (PNRR Cultura, fondi FESR). Il quadro operativo è in continua evoluzione, con sperimentazioni di gestione associata, partenariati pubblico-privato e fondazioni miste.
Punti critici
La giurisprudenza ha evidenziato i limiti pratici della cooperazione: rallentamenti procedimentali, conflitti su singole autorizzazioni, sovrapposizione di pareri. Il legislatore ha risposto con interventi semplificativi (Conferenza dei servizi, silenzio-assenso ex art. 146 in casi tassativi), ma la rete amministrativa resta complessa.
Casi pratici
Caso 1: Accordo per un museo congiunto
Caso 2: Delega regionale per autorizzazioni minori
Domande frequenti
I Comuni hanno competenze proprie di tutela?
In via ordinaria no. Possono ricevere deleghe (ad esempio per autorizzazioni paesaggistiche minori) e collaborare alla gestione di musei e siti, ma la titolarità della tutela resta statale.
Cosa accade se la Regione non esercita una funzione delegata?
Lo Stato può esercitare il potere sostitutivo ex art. 120 Cost., previa diffida; in casi urgenti la Soprintendenza riassume direttamente la funzione.
La Conferenza unificata può emanare norme vincolanti?
No: è sede di intese e accordi tra livelli di governo. Le intese costituiscono presupposto per l'adozione di atti statali o regionali; il valore vincolante deriva dalla successiva trasposizione normativa.
Vedi anche