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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 178 D.Lgs. 42/2004
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 9 marzo 2022, n. 22. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Articolo 178 Contraffazione di opere d’arte 1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’ articolo 30 del codice penale .
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località.
Si applica l’ articolo 36, comma 3, del codice penale .
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
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