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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 174 D.Lgs. 42/2004

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 9 marzo 2022, n. 22. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite 1.

Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.

La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’ articolo 30 del codice penale

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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