Indice
- Punisce con arresto fino a un anno e ammenda fino a 38.734,50 euro chi esegue opere su beni culturali senza autorizzazione.
- Rientra nella fattispecie anche il distacco non autorizzato di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli.
- Sanzionati i lavori urgenti eseguiti senza comunicazione alla soprintendenza o senza progetto definitivo successivo.
- Stessa pena per l'inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori adottato dal soprintendente ex articolo 28.
- Reato contravvenzionale, procedibile d'ufficio, oblabile alle condizioni dell'articolo 162-bis del codice penale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 169 D.Lgs. 42/2004 — Opere illecite
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Commento
Struttura del reato e bene giuridico tutelato
L'articolo 169 sanziona penalmente le opere illecite sui beni culturali individuati dall'articolo 10. La norma chiude il sistema della tutela strumentale: l'inosservanza del regime autorizzatorio degli articoli 21 e seguenti non genera soltanto invalidità amministrativa, ma integra un autonomo reato contravvenzionale. Il bene giuridico tutelato è l'integrità materiale e l'autenticità storico-artistica del patrimonio culturale, valore costituzionalmente protetto dall'articolo 9 della Costituzione.
Le tre condotte tipiche del comma 1
La lettera a) punisce chi senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di qualunque genere sui beni culturali. La lettera b) sanziona il distacco non autorizzato di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli, anche quando manchi la dichiarazione di interesse ex articolo 13. La lettera c) colpisce chi, in casi di urgenza assoluta, esegue lavori provvisori senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza o senza inviare nel più breve tempo i progetti definitivi per l'autorizzazione. Si tratta di reato omissivo proprio nella sola fattispecie c), mentre le lettere a) e b) richiedono una condotta commissiva.
Trattamento sanzionatorio
La pena prevista è alternativa o congiunta: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 775 a 38.734,50 euro. Trattandosi di contravvenzione, è ammessa l'oblazione speciale dell'articolo 162-bis del codice penale, subordinata alla cessazione dello stato antigiuridico e all'eliminazione delle conseguenze dannose. L'oblazione non esclude la sanzione amministrativa pecuniaria dell'articolo 160 e l'ordine di rimessione in pristino, che operano su piano autonomo.
Inosservanza dell'ordine di sospensione
Il comma 2 estende la stessa pena del comma 1 a chi non osserva l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28. Si tratta di una clausola di tenuta del sistema cautelare: chi prosegue i lavori dopo la sospensione cumula la responsabilità per opera illecita iniziale (se sussistente) e l'autonoma contravvenzione per inosservanza dell'ordine. Cassazione, Sez. III penale, ha ripetutamente confermato che le due fattispecie possono concorrere materialmente.
Profili procedurali e competenza
Il reato è procedibile d'ufficio. Competente è il giudice monocratico del tribunale del luogo di commissione. L'attività investigativa è generalmente svolta dal Comando carabinieri tutela patrimonio culturale, dalla polizia giudiziaria delle soprintendenze e dai vigili urbani. La notizia di reato perviene tipicamente dalla soprintendenza che, accertata l'opera abusiva, redige verbale di sopralluogo e lo trasmette alla Procura.
Rapporti con altre fattispecie e con la sanatoria
Il rapporto con l'articolo 181, che punisce le opere su beni paesaggistici, è di specialità reciproca: quando l'immobile sia al contempo culturale e paesaggistico, le due norme concorrono materialmente. La sanatoria amministrativa (articolo 167 per il paesaggio; autorizzazione postuma per i beni storico-artistici) non estingue il reato dell'articolo 169 ma può rilevare ai fini dell'oblazione e della commisurazione della pena. La cessazione della permanenza coincide con il completamento dell'opera o con la rimessione in pristino spontanea.
Massime giurisprudenziali
Cass. Sez. III pen., sent. n. 39078/19/2019
Perché è importante: alto
Cass. Sez. III pen., sent. n. 13540/16/2016
Perché è importante: alto
Cass. Sez. III pen., sent. n. 24557/17/2017
Perché è importante: medio
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 9/2004
principio
L'apparato sanzionatorio penale a tutela del patrimonio culturale si giustifica nella funzione costituzionale di tutela rimessa in via esclusiva allo Stato (art. 9 e art. 117 co. 2 lett. s Cost.).
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
D.Lgs. · D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 169
Gazzetta Ufficiale
Testo originario della norma penale che sanziona con la reclusione fino ad un anno e con la multa l'esecuzione di opere o lavori su beni culturali senza l'autorizzazione prescritta dal Codice.
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itD.Lgs. · modifiche apparato sanzionatorio
D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63
Il correttivo del 2008 ha riallineato le sanzioni penali del Codice dei beni culturali, precisando i rapporti tra l'art. 169 (opere illecite su beni culturali) e l'art. 181 (opere in violazione del vincolo paesaggistico).
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Distacco di affreschi senza autorizzazione
Caso 2: Caso 2 — Prosecuzione dei lavori dopo sospensione
Domande frequenti
Quale pena prevede l'articolo 169 per chi esegue opere su beni culturali senza autorizzazione?
Arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 775 a 38.734,50 euro. Trattandosi di contravvenzione è ammessa l'oblazione speciale dell'articolo 162-bis del codice penale.
L'autorizzazione postuma estingue il reato?
No. La sanatoria amministrativa successiva non elimina la contravvenzione, ma può consentire l'oblazione e incidere sulla commisurazione della pena. Restano dovute le sanzioni amministrative dell'articolo 160.
Cosa rischia chi prosegue i lavori dopo un ordine di sospensione del soprintendente?
La stessa pena del comma 1 (arresto da sei mesi a un anno e ammenda fino a 38.734,50 euro), in aggiunta alla responsabilità per l'opera abusiva eventualmente preesistente.
Vedi anche