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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 176 D.Lgs. 42/2004
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 9 marzo 2022, n. 22. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato 1.
Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 9 Cost. (Tutela paesaggio)→art. 826 c.c. (Demanio)→art. 733 c.p. (Deturpamento)→art. 734 c.p. (Distruz. paesaggio)→Art. 175 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in materia di ricerche archeologiche→Art. 177 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 174 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 178 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 173 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 179 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 172 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta→Art. 180 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.