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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 177 D.Lgs. 42/2004
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 9 marzo 2022, n. 22. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali 1.
La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 9 Cost. (Tutela paesaggio)→art. 826 c.c. (Demanio)→art. 733 c.p. (Deturpamento)→art. 734 c.p. (Distruz. paesaggio)→Art. 176 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 178 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 175 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in materia di ricerche archeologiche→Art. 179 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 174 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 180 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi→Art. 173 D.Lgs. 42/2004 (abrogato)→Art. 172 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.