Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 D.Lgs. 42/2004 – Beni culturali di interesse religioso

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121 , ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

In sintesi

  • I beni culturali di interesse religioso sono soggetti al Codice, ma con rispetto delle esigenze di culto.
  • Lo Stato collabora con la CEI e con le altre confessioni mediante intese.
  • Le funzioni di tutela si esercitano in modo concordato con l'autorità ecclesiastica.
  • I beni mobili in uso liturgico restano destinati al culto.
  • L'inalienabilità ex art. 54 si applica ai beni di proprietà ecclesiastica vincolati.
Indice dei contenuti

L'articolo 9 disciplina il regime dei beni culturali di interesse religioso, categoria di grande rilievo per il patrimonio italiano dove chiese, conventi, monasteri e oggetti liturgici costituiscono una quota maggioritaria dei beni vincolati. La norma bilancia tutela dello Stato e libertà di culto.

Il bilanciamento

I beni di interesse religioso sono soggetti alle norme del Codice come ogni altro bene culturale: vincolo, autorizzazione, conservazione, eventuale prelazione. Tuttavia il legislatore prescrive che le funzioni di tutela siano esercitate in modo da non comprometterne la destinazione liturgica. Una chiesa attiva non può essere trattata come un mero contenitore espositivo: gli interventi devono rispettare le esigenze del culto.

Le intese con la Chiesa cattolica

Il riferimento principale è il Concordato (Accordo Italia-Santa Sede del 1984) e le successive intese tecniche con la Conferenza Episcopale Italiana. Tra queste, l'intesa del 26 gennaio 2005 disciplina le procedure di tutela e valorizzazione dei beni ecclesiastici, prevedendo procedure concordate per interventi su chiese e beni mobili liturgici.

Le altre confessioni

Per le confessioni non cattoliche con intesa ex art. 8 Cost. (Tavola Valdese, Unione Comunità Ebraiche, ecc.) si applicano principi analoghi, modulati dalle singole intese. Per le confessioni senza intesa si applica il Codice senza specifiche modulazioni concordate.

Beni mobili liturgici

Calici, ostensori, paramenti, dipinti d'altare in uso liturgico sono soggetti a tutela ma restano nella disponibilità della parrocchia o dell'ente ecclesiastico. La loro alienazione segue le regole degli artt. 54-55, con autorizzazione del Ministero e parere della Soprintendenza. L'esportazione richiede attestato di libera circolazione ex art. 65.

Restauri di chiese

Gli interventi di restauro su chiese vincolate richiedono autorizzazione ex art. 21 e devono essere progettati e diretti da professionisti con qualifica adeguata (DM 154/2017). L'intesa CEI-MiC prevede procedure semplificate per piccoli interventi conservativi e modalità di consultazione preventiva delle Soprintendenze.

Sfide attuali

Il calo della pratica religiosa pone problemi di gestione di chiese chiuse o sottoutilizzate. Sono allo studio progetti di valorizzazione alternativa (uso culturale, sociale) che richiedono il coinvolgimento congiunto di Diocesi, Soprintendenze, Comuni e Regioni, sempre nel rispetto delle eventuali destinazioni di culto residue.

Casi pratici

Caso 1: Restauro di un affresco

Caso 2: Riuso di una chiesa chiusa

Domande frequenti

Una parrocchia può vendere un dipinto vincolato?

Solo previa autorizzazione del Ministero della Cultura ex artt. 55-56, con parere della Soprintendenza e, di norma, consultazione della Diocesi. Lo Stato può esercitare prelazione ex artt. 60-62.

Servono autorizzazioni per restaurare una statua votiva?

Sì, se la statua è bene culturale dichiarato o presunto (ente ecclesiastico riconosciuto, oggetto ultrasettantennale di autore non vivente). L'intervento richiede autorizzazione ex art. 21 con direzione di restauratore qualificato.

Si può destinare una chiesa sconsacrata ad altri usi?

Sì, ma il mutamento di destinazione di un bene culturale richiede autorizzazione ex art. 21, comma 4, e deve essere compatibile con il carattere storico-artistico dell'edificio. La sconsacrazione liturgica è atto della Diocesi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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