- Disciplina l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
- Atto formale della regione con motivazione e prescrizioni d'uso.
- Necessità di valutare le osservazioni presentate.
- Pubblicazione sul Bollettino regionale e notifiche ai proprietari.
- Misure di conoscenza per garantire pubblicità e opponibilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 140 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro . . . sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico . . . degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 .
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2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
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5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 .
Commento
Atto formale della dichiarazione
L'articolo 140 disciplina la fase decisoria del procedimento. La regione, valutate le osservazioni pervenute, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico con atto formale (delibera di giunta o decreto del presidente, secondo l'ordinamento regionale). L'atto deve essere motivato in modo puntuale: indica i caratteri di interesse paesaggistico riconosciuti, la perimetrazione, le prescrizioni d'uso, le ragioni di accoglimento o rigetto delle osservazioni pervenute.
Contenuti dell'atto
I contenuti essenziali del provvedimento sono: identificazione del bene o dell'area (cartografia, dati catastali); descrizione dei valori paesaggistici tutelati; prescrizioni d'uso, ossia indicazioni vincolanti su cosa è ammesso e cosa è vietato (tipologie di interventi consentiti, materiali, volumetrie, altezze, coloriture); misure di mitigazione e compensazione per interventi ammessi; eventuali misure di valorizzazione (percorsi di fruizione, accesso pubblico). Le prescrizioni d'uso devono essere puntuali, non generiche.
Motivazione del provvedimento
La motivazione è elemento essenziale di legittimità. Non basta richiamare genericamente il valore paesaggistico: occorre specificare quali elementi storici, naturali, percettivi giustifichino il vincolo. La giurisprudenza amministrativa annulla con frequenza dichiarazioni motivate in modo apodittico o per relationem. La motivazione deve anche dare conto delle osservazioni pervenute: ognuna va specificamente considerata, con risposta puntuale, anche se sintetica.
Pubblicazione e opponibilità
La dichiarazione adottata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. Per i beni puntualmente individuati, è notificata ai proprietari catastali. È inoltre trasmessa al Ministero della cultura, ai comuni interessati, al conservatore dei registri immobiliari per la trascrizione. La pubblicazione e la trascrizione rendono il vincolo opponibile a chiunque, anche ai successivi acquirenti. La trascrizione ha funzione dichiarativa, non costitutiva.
Effetti immediati
Dal momento della pubblicazione, la dichiarazione produce effetti pieni: i beni dichiarati sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica (articolo 146) e alle prescrizioni d'uso specifiche. Eventuali procedimenti edilizi in corso devono essere riesaminati alla luce del nuovo vincolo. Interventi già autorizzati ma non avviati possono richiedere un riesame, salvo affidamento del privato consolidato. La normativa transitoria è materia di delicata applicazione giurisprudenziale.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o dalla pubblicazione. La legittimazione spetta ai proprietari, ai titolari di diritti reali, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi. I motivi di ricorso più frequenti sono: difetto di motivazione, errori procedurali (notifiche difettose, omessa valutazione delle osservazioni), eccesso di potere (sproporzione fra prescrizioni e valore tutelato), incompetenza. L'annullamento del provvedimento determina la rimozione del vincolo, con possibile riavvio del procedimento per la sua corretta riadozione, fatta salva la possibilità per la regione di percorrere strade alternative di tutela del bene attraverso il piano paesaggistico generale o altre forme di salvaguardia.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Prescrizioni d'uso dettagliate
Caso 2: Caso 2 — Impugnazione per difetto di motivazione
Domande frequenti
Cosa contiene la dichiarazione di notevole interesse pubblico?
Identificazione del bene (con cartografia), descrizione dei valori tutelati, prescrizioni d'uso vincolanti, misure di mitigazione e compensazione, eventuali misure di valorizzazione. La motivazione deve essere puntuale e specifica.
Come viene resa nota la dichiarazione?
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, notifica ai proprietari catastali (per beni puntuali), trascrizione presso la conservatoria immobiliare. Tali atti rendono il vincolo opponibile a chiunque.
Posso impugnare la dichiarazione?
Sì, davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o pubblicazione. Motivi tipici: difetto di motivazione, errori procedurali, eccesso di potere, sproporzione delle prescrizioni rispetto ai valori effettivamente tutelati.
Vedi anche