- Disciplina la pubblicazione della proposta di dichiarazione.
- Deposito presso i comuni interessati con avviso pubblico.
- Termine di 30 giorni per le osservazioni dei soggetti interessati.
- Garanzia partecipativa nel procedimento di vincolo paesaggistico.
- Notifica ai proprietari delle aree puntualmente individuate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 139 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 139
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate .
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione . . . interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
Commento
Pubblicità procedimentale
L'articolo 139 disciplina specificamente le modalità di pubblicazione della proposta di dichiarazione formulata dalla commissione regionale. La proposta è depositata presso i comuni nel cui territorio si trovano gli immobili o le aree interessate. Il deposito è accompagnato da un avviso pubblico, che indica modalità di consultazione, termini per le osservazioni, atti consultabili. La pubblicità procedimentale è funzionale al pieno esercizio dei diritti partecipativi.
Termine per le osservazioni
I soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Il termine è inderogabile: osservazioni tardive non sono valutate. La definizione di soggetti interessati è ampia: include proprietari, residenti, associazioni di tutela, comuni limitrofi, esperti del settore, qualsiasi persona fisica o giuridica con interesse rilevante. La motivazione delle osservazioni deve essere puntuale e supportata da elementi di prova.
Notifica ai proprietari
Per gli immobili puntualmente individuati (un singolo edificio, una villa, un'area circoscritta), la proposta è notificata ai proprietari risultanti dai registri immobiliari e catastali. La notifica individuale rafforza la garanzia partecipativa per i soggetti direttamente incisi. Il proprietario informato può attivare osservazioni e, in fase successiva, eventuali ricorsi. La notifica difettosa è vizio del procedimento e può determinare l'illegittimità della successiva dichiarazione.
Conoscibilità degli atti
Durante il periodo di pubblicazione, gli interessati possono accedere agli atti del procedimento presso i comuni o presso la commissione regionale. L'accesso comprende cartografie, relazioni tecniche, verbali della commissione, eventuali documenti storici considerati. Il diritto di accesso è strumentale alla qualità delle osservazioni: senza conoscenza degli atti, l'apporto partecipativo sarebbe formale. La giurisprudenza tutela rigorosamente il diritto di accesso anche in questa fase preliminare.
Aggiornamento e modifiche
Se durante la pubblicazione emergono elementi nuovi che richiedono modifica della proposta (errori cartografici, dati di fatto sopraggiunti, integrazioni storiche), la commissione può rivedere la proposta. In tal caso il procedimento prosegue, ma la modifica sostanziale può imporre una nuova fase di pubblicazione, per garantire la partecipazione anche sui contenuti aggiornati. La pluralità delle pubblicazioni dilata i tempi ma rafforza la legittimità della decisione finale.
Profili tecnico-redazionali
Le osservazioni tecnicamente più efficaci si concentrano su elementi specifici: errori di perimetrazione, valori paesaggistici contestati con argomentazione storica o estetica, prescrizioni d'uso eccessivamente restrittive rispetto ai valori effettivi. Le osservazioni generiche o emotive raramente conseguono risultati. Per il proprietario il supporto di un professionista (architetto del paesaggio, storico dell'arte, geologo) può fare la differenza nella formulazione delle osservazioni. Il fascicolo presentato dovrebbe contenere: documentazione fotografica recente, ricostruzione storica, perizie tecniche, proposta di prescrizioni alternative. La cura redazionale è investimento che ripaga in fase decisoria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Notifica difettosa
Caso 2: Caso 2 — Osservazioni tecnicamente fondate
Domande frequenti
Come viene resa pubblica la proposta di vincolo?
La proposta è depositata presso i comuni interessati con avviso pubblico. Per gli immobili puntualmente individuati è notificata anche ai proprietari catastali. Il termine per le osservazioni è di 30 giorni.
Posso accedere agli atti del procedimento?
Sì, durante il periodo di pubblicazione gli interessati possono consultare cartografie, relazioni tecniche e verbali della commissione, presso i comuni o la commissione regionale. L'accesso è funzionale alla qualità delle osservazioni.
Le osservazioni tardive sono valutate?
No. Il termine di 30 giorni è inderogabile. Osservazioni presentate dopo la scadenza non vengono prese in considerazione. È pertanto cruciale agire tempestivamente.
Vedi anche