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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
  • Iniziativa: commissione regionale, Ministero, regione, soggetti pubblici e privati.
  • Pubblicazione della proposta presso i comuni interessati per 90 giorni.
  • Possibilità di osservazioni da parte di chiunque sia interessato.
  • Garanzia di partecipazione preventiva alla decisione amministrativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 138 D.Lgs. 42/2004 — (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

((

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

))

Commento

Soggetti che attivano il procedimento

L'articolo 138 disciplina la fase iniziale del procedimento di dichiarazione. L'iniziativa può provenire dalla commissione regionale, dal Ministero della cultura, dalla regione stessa, ma anche da soggetti pubblici o privati interessati (comuni, associazioni di tutela, cittadini). L'ampia legittimazione attiva riflette la natura di interesse diffuso del bene paesaggistico. Le proposte sono valutate dalla commissione regionale, che decide se istruirle o respingerle in via preliminare.

Atti istruttori della commissione

La commissione, ricevuta la proposta, può effettuare sopralluoghi, acquisire documentazione storica e cartografica, sentire esperti. Quando ritiene fondata la proposta, predispone la proposta di dichiarazione, contenente: indicazione dell'area o del bene, motivazione del notevole interesse pubblico, perimetrazione cartografica, eventuali prescrizioni d'uso. L'atto è preparatorio: non vincola ancora i destinatari ma costituisce il riferimento del procedimento partecipativo successivo.

Pubblicazione e partecipazione

La proposta è pubblicata all'albo dei comuni interessati per novanta giorni e su quotidiani di diffusione locale. La pubblicazione attiva il diritto di partecipazione: chiunque (proprietari, residenti, associazioni, enti) può presentare osservazioni nel termine. La fase partecipativa è cruciale: consente di emergere informazioni utili, criticità, posizioni di interessi che la commissione non aveva considerato. La sua omissione integra vizio del procedimento.

Effetti cautelari del procedimento

Una volta avviato e fino alla conclusione, il procedimento produce effetti cautelari: interventi che modificherebbero in modo irreversibile lo stato del bene sono sottoposti a vincoli temporanei di salvaguardia. La regione può imporre il divieto di interventi a meno di autorizzazione preventiva. La logica è prudenziale: evitare che, durante l'istruttoria, il bene sia compromesso e la successiva dichiarazione perda di significato.

Modelli comparati

La fase di pubblicazione e partecipazione richiama modelli di democrazia procedurale propri del diritto amministrativo moderno. Si applicano i principi della legge 241/1990 sul giusto procedimento: comunicazione dell'avvio, accesso agli atti, contraddittorio. La giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato tali principi per sindacare la regolarità formale dei procedimenti di dichiarazione, annullando provvedimenti adottati senza adeguata pubblicità o senza valutazione delle osservazioni pervenute.

Profili strategici per il privato

Per il privato proprietario di un bene in fase di possibile vincolo, la fase partecipativa è opportunità essenziale per influire sulla decisione. La presentazione di osservazioni tecniche puntuali (relazioni storiche, fotografiche, di stima del danno economico) può portare a una rimodulazione delle prescrizioni d'uso o, nei casi più rari, alla rinuncia alla dichiarazione. Il silenzio in questa fase indebolisce la posizione successiva: nei ricorsi giurisdizionali, il giudice valuta anche la diligenza partecipativa del ricorrente. È quindi raccomandabile, per il privato che riceva notizia di un procedimento, attivare immediatamente l'assistenza tecnico-legale per costruire la posizione difensiva.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Osservazioni proprietarie

Caso 2: Caso 2 — Iniziativa associativa

Domande frequenti

Chi può proporre il vincolo paesaggistico?

Commissione regionale, Ministero della cultura, regione, comuni, associazioni di tutela, cittadini interessati. L'iniziativa è aperta, ma la valutazione di fondatezza spetta alla commissione regionale.

Cosa succede dopo l'avvio del procedimento?

La proposta è pubblicata per 90 giorni all'albo dei comuni interessati. Chiunque può presentare osservazioni. La fase partecipativa è obbligatoria: la sua omissione vizia il procedimento.

Posso modificare il bene durante il procedimento?

Operano vincoli cautelari di salvaguardia: interventi che modificherebbero irreversibilmente il bene sono soggetti ad autorizzazione preventiva o vietati. Lo scopo è preservare il bene durante l'istruttoria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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