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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina gli interventi soggetti a particolari prescrizioni paesaggistiche.
  • Riguarda aperture di strade, cave, posa di condotte e palificazioni.
  • Si applica nell'ambito o in prossimita di beni paesaggistici vincolati.
  • L'amministrazione competente puo prescrivere distanze, misure e varianti.
  • Il parere del soprintendente e vincolante, salvo silenzio-assenso dell'art. 146 c. 5.

Testo dell'articoloVigente

Art. 152 D.Lgs. 42/2004 — Interventi soggetti a particolari prescrizioni

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .

Commento

Cornice e finalita

L'articolo 152 estende la disciplina di tutela a tipologie di intervento che, pur non sempre integrando trasformazione edilizia in senso stretto, hanno significativo impatto sui valori paesaggistici. La norma opera in parallelo all'articolo 146 ordinario: anche dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica generale, l'amministrazione puo prescrivere distanze, misure e varianti specifiche per garantire la conservazione dei valori protetti.

Tipologie di intervento

La norma copre quattro fattispecie: aperture di strade; aperture di cave; posa di condotte per impianti industriali e civili; palificazioni. Si tratta di interventi caratterizzati da elevata visibilita o impatto morfologico, anche quando localizzati in prossimita (non solo all'interno) di aree vincolate. La nozione di prossimita e elastica e va valutata in concreto rispetto al raggio di percezione visiva del bene tutelato.

Ambito di applicazione spaziale

L'articolo 152 si applica nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 (complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche), ovvero in prossimita degli immobili indicati alle lettere a) e b) (cose immobili di non comune bellezza; ville, giardini e parchi). L'ampia copertura territoriale rispecchia la varieta degli interessi paesaggistici tutelati.

Poteri prescrittivi

L'amministrazione competente puo prescrivere distanze (es. dal confine del bene vincolato), misure (dimensioni massime, tipologie costruttive) e varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee a assicurare la conservazione dei valori paesaggistici. La discrezionalita e ampia ma motivata: la giurisprudenza esige analisi specifica del pregiudizio temuto e proporzionalita della prescrizione rispetto al fine di tutela.

Parere vincolante del soprintendente

Le prescrizioni dell'amministrazione competente operano su parere vincolante del soprintendente, salvo il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'articolo 146 comma 5 per i procedimenti ad istanza di parte. Decorsi inutilmente i termini dell'articolo 146 comma 8 senza che sia stato reso il parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, che disciplina le conseguenze del silenzio della Soprintendenza.

Funzione economica delle opere

La norma richiede che le prescrizioni tengano conto della funzione economica delle opere gia realizzate o da realizzare. La regola e di bilanciamento: la tutela paesaggistica non puo sopprimere senza ragione l'iniziativa economica, ma deve cercare il punto di equilibrio fra conservazione del paesaggio e sviluppo economico legittimo. La giurisprudenza ha avuto modo di censurare prescrizioni eccessive non proporzionate alla concreta esigenza di tutela.

Coordinamento con il piano paesaggistico

Le prescrizioni dell'articolo 152 si inseriscono nella cornice del piano paesaggistico regionale: la conformita al piano e presupposto della legittimita delle prescrizioni. Quando il piano paesaggistico contenga gia indicazioni puntuali sulla disciplina degli interventi nell'ambito o in prossimita dei beni vincolati, le prescrizioni amministrative ne costituiscono attuazione esecutiva. Il rapporto pianificazione-amministrazione opera secondo la logica della gerarchia normativa.

Casi pratici

Caso 1: Apertura cava in prossimita di area vincolata

Caso 2: Posa elettrodotto in zona collinare

Domande frequenti

Quali interventi sono soggetti all'articolo 152?

Aperture di strade, aperture di cave, posa di condotte per impianti industriali e civili, palificazioni, situati nell'ambito o in prossimita di beni paesaggistici vincolati ai sensi delle lettere a)-d) del comma 1 dell'articolo 136.

Cosa puo prescrivere l'amministrazione?

Distanze, misure e varianti ai progetti, idonee a assicurare la conservazione dei valori paesaggistici, tenendo conto della funzione economica delle opere. Le prescrizioni operano su parere vincolante del soprintendente, salvo silenzio-assenso ex articolo 146 comma 5.

Cosa succede se il soprintendente non si pronuncia?

Decorsi inutilmente i termini dell'articolo 146 comma 8 senza che sia stato reso il parere, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 146 comma 9, che disciplina le conseguenze del silenzio della Soprintendenza e l'eventuale potere sostitutivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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