- Disciplina l'indennizzo a favore del possessore in buona fede tenuto a restituire il bene.
- Importo proporzionato alla diligenza esercitata nell'acquisto.
- Posto a carico dello Stato membro richiedente.
- Strumento di bilanciamento fra restituzione e tutela del possessore.
- Valutazione caso per caso da parte del giudice italiano.
Testo dell'articoloVigente
Art. 79 D.Lgs. 42/2004 — Indennizzo
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione … .
Commento
Logica dell'indennizzo
L'articolo 79 disciplina l'indennizzo dovuto al possessore del bene tenuto a restituirlo, quando questo abbia agito in buona fede e con la diligenza dovuta al momento dell'acquisto. L'indennizzo realizza un bilanciamento: la restituzione resta dovuta (la tutela del patrimonio dello Stato richiedente prevale), ma il possessore innocente non subisce un'espropriazione gratuita. La regola e coerente con la tradizione civilistica continentale, che valorizza la buona fede del possessore.
Diligenza dovuta
Il presupposto dell'indennizzo e la diligenza esercitata al momento dell'acquisto. La valutazione e tecnica e considera molteplici elementi: il prezzo pagato (se anomalmente basso rispetto al valore di mercato puo essere indizio di provenienza dubbia); la documentazione di provenienza richiesta; le verifiche eseguite presso banche dati di beni illecitamente sottratti; le credenziali del venditore; eventuali perizie acquisite; la natura del bene (per oggetti archeologici la diligenza richiesta e particolarmente intensa).
Soggetto onerato e procedura
L'indennizzo e posto a carico dello Stato membro richiedente la restituzione. La regola e essenziale: lo Stato che chiede la restituzione si assume l'onere economico verso il possessore innocente. Questo principio responsabilizza gli Stati nella valutazione preventiva dei costi della restituzione e incentiva soluzioni negoziali. La determinazione e effettuata dal giudice italiano, su richiesta del possessore, contestualmente alla pronuncia sull'azione di restituzione.
Criteri di quantificazione
L'importo dell'indennizzo e proporzionato alla diligenza dimostrata. Non e un mero ristoro del prezzo pagato (che potrebbe essere stato sottostimato), ma una valutazione equitativa che considera l'effettivo investimento del possessore e il pregiudizio subito. Quando la diligenza e stata massima, l'indennizzo tende al valore di mercato attuale; quando la diligenza e stata media o parziale, l'indennizzo e proporzionalmente ridotto. Mala fede o gravissima negligenza escludono integralmente l'indennizzo.
Profilo probatorio
L'onere della prova della buona fede e della diligenza grava sul possessore. La giurisprudenza richiede una prova qualificata, non meramente presunta. Documenti utili includono: contratti di acquisto, fatture, quietanze, verbali di consegna, certificati di provenienza, comunicazioni con il venditore, ricerche eseguite presso banche dati pubbliche, consulenze richieste a esperti. La prova della diligenza puo essere particolarmente complessa quando l'acquisto sia avvenuto in passato, anni prima del procedimento.
Pratiche di prevenzione
Per chi opera nel mercato dei beni culturali e fortemente consigliato adottare procedure di verifica preventiva (due diligence) per ogni acquisto significativo. Tipiche verifiche includono: consultazione della Banca Dati dei Beni Illecitamente Sottratti dei Carabinieri TPC; consultazione di banche dati Interpol e ICOM; verifiche presso autorita centrali UE tramite IMI; richiesta di documentazione di provenienza completa; consulenza con esperti qualificati. Queste procedure, oltre a prevenire il rischio di restituzione, sostengono efficacemente la prova della diligenza in caso di controversia.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Diligenza massima e indennizzo integrale
Caso 2: Caso 2 — Diligenza parziale e indennizzo ridotto
Domande frequenti
Chi paga l'indennizzo al possessore in buona fede?
Lo Stato membro richiedente la restituzione. La regola responsabilizza lo Stato di provenienza nei costi economici della restituzione e incentiva soluzioni negoziali fra le parti.
Come si calcola l'indennizzo?
Il giudice valuta equitativamente la diligenza esercitata nell'acquisto. Quando la diligenza e massima, l'indennizzo tende al valore di mercato; quando e parziale, e proporzionalmente ridotto. Mala fede o gravissima negligenza escludono l'indennizzo.
Quali documenti provano la diligenza?
Contratti, fatture, certificati di provenienza, consultazione di banche dati di beni illecitamente sottratti, perizie e consulenze. La prova grava sul possessore e deve essere qualificata, non meramente presunta.
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