← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti da uno Stato membro UE.
  • Attuazione della direttiva 2014/60/UE (gia 93/7/CEE).
  • Procedura su iniziativa dello Stato membro di provenienza.
  • Termini di decadenza e di prescrizione disciplinati dall'articolo 78.
  • Strumento cardine della cooperazione europea contro il traffico illecito.

Testo dell'articoloVigente

Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE .

((

2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell' articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

))

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2 .

4. È illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE , ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea.

5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Commento

Sistema della restituzione europea

L'articolo 75 introduce il regime della restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. La disciplina italiana attua la direttiva 2014/60/UE, che ha sostituito la precedente direttiva 93/7/CEE rafforzando gli strumenti di tutela. Si tratta di una restituzione internazionale di natura amministrativa-giudiziaria, distinta dai rimedi civilistici (rivendica, azione possessoria) e penalistici (sequestro, confisca).

Presupposti della restituzione

Tre presupposti devono concorrere: (a) il bene deve essere uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il primo gennaio 1993; (b) il bene deve qualificarsi come bene culturale ai sensi della legislazione dello Stato membro richiedente; (c) il bene deve trovarsi nel territorio italiano. La nozione di uscita illecita ricomprende l'uscita in violazione delle norme nazionali sull'esportazione (assenza di autorizzazioni, dichiarazioni false, contrabbando) o l'omesso rientro al termine di uscita temporanea.

Cooperazione fra autorita centrali

La direttiva 2014/60/UE ha istituito un sistema di cooperazione fra autorita centrali designate da ciascuno Stato membro. In Italia l'autorita centrale e individuata presso il Ministero della cultura. Le autorita centrali si scambiano informazioni, comunicano ritrovamenti di beni sospetti, coordinano le procedure di restituzione. Il sistema informatico IMI (Internal Market Information) supporta tecnicamente la cooperazione.

Iniziativa e procedimento

L'azione di restituzione e proposta dallo Stato membro di provenienza davanti all'autorita giudiziaria italiana competente (di norma il tribunale ordinario del luogo in cui si trova il bene). Lo Stato membro deve fornire la documentazione che dimostra: la qualificazione del bene come bene culturale secondo la propria legislazione, l'illegittimita dell'uscita, l'identificazione del bene e del possessore attuale. L'azione si propone contro il possessore o detentore del bene.

Posizione del possessore

Il possessore attuale del bene puo opporsi all'azione invocando la buona fede. Se la buona fede e provata e se ha esercitato la diligenza dovuta nell'acquistare il bene, ha diritto a un equo indennizzo (articolo 79). Il giudice valuta la diligenza tenendo conto delle circostanze: provenienza dichiarata, prezzo pagato, soggetto venditore, documentazione di provenienza, eventuali consulenze ottenute. La diligenza richiesta e proporzionata al valore e alla natura del bene.

Procedimento e tempi

La procedura ordinaria e quella del giudizio civile, con possibilita di provvedimenti cautelari (sequestro conservativo). Il termine per esperire l'azione e di tre anni dalla conoscenza del luogo e della identita del possessore, e comunque non oltre trenta anni dall'uscita illecita (articolo 78). I termini sono perentori e devono essere rispettati a pena di decadenza. La giurisprudenza europea ha chiarito che la conoscenza richiesta e quella effettiva e qualificata, non solo presunta.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Restituzione richiesta dalla Grecia

Caso 2: Caso 2 — Possessore in buona fede e indennizzo

Domande frequenti

Qual e la fonte europea della disciplina sulla restituzione?

La direttiva 2014/60/UE (gia 93/7/CEE), attuata in Italia con gli articoli 75 e seguenti del Codice. Disciplina la restituzione fra Stati membri di beni culturali illecitamente usciti dopo il primo gennaio 1993.

Chi puo chiedere la restituzione?

Lo Stato membro di provenienza del bene, agendo attraverso la propria autorita centrale e davanti all'autorita giudiziaria italiana competente. L'azione si propone contro il possessore o detentore attuale del bene.

Il possessore in buona fede deve restituire il bene?

Si, ma ha diritto a un equo indennizzo (articolo 79) se ha esercitato la diligenza dovuta. La buona fede non impedisce la restituzione ma incide sull'indennizzo, che e proporzionato alla diligenza dimostrata nell'acquisto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.