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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce le denominazioni dei beni culturali rilevanti per la disciplina della circolazione.
  • Bene culturale, oggetto, opera d'arte: distinzioni terminologiche e implicazioni giuridiche.
  • Coordinamento con la nozione europea di bene culturale.
  • Rilevanza per l'applicazione delle norme su esportazione e restituzione.
  • Disposizione tecnica con effetto interpretativo sull'intero capo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 73 D.Lgs. 42/2004 — Denominazioni

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali; b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ; e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Commento

Funzione definitoria

L'articolo 73 ha funzione definitoria: chiarisce la portata delle denominazioni utilizzate dal Codice nelle norme sulla circolazione internazionale. Si tratta di una disposizione tecnica, di rilievo interpretativo, che assicura la corretta applicazione dei regimi sostanziali. Le denominazioni non hanno una valenza meramente lessicale: incidono sulla qualificazione giuridica dei beni e sulla disciplina applicabile.

Bene culturale

La nozione di bene culturale e definita dall'articolo 2 del Codice come cosa immobile o mobile presentante interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico, anche dichiarato di interesse culturale. L'articolo 73 conferma che, nella disciplina della circolazione, il termine bene culturale ha questo significato tecnico. La definizione e ampia e comprensiva, includendo categorie tradizionali (arte, archeologia) e categorie piu moderne (etnoantropologia, fotografia, design).

Cose di interesse culturale

Una distinzione importante riguarda i beni gia dichiarati e quelli solo di interesse culturale potenziale. Per i primi opera l'intero apparato di tutela (autorizzazioni, vincoli, sanzioni). Per i secondi (beni potenzialmente di interesse, non ancora vincolati) operano regole piu sfumate: l'obbligo di denuncia, la possibilita di dichiarazione, l'eventuale prelazione. La denominazione corretta condiziona l'applicazione del regime.

Coordinamento con la disciplina europea

Il regolamento UE 116/2009 e la direttiva 2014/60/UE utilizzano denominazioni specifiche: bene culturale, oggetto culturale, antichita. Le definizioni europee non coincidono integralmente con quelle italiane: l'allegato del regolamento 116/2009 individua specifiche categorie di beni soggetti a licenza di esportazione, con soglie quantitative (valore e antichita). L'articolo 73 italiano deve essere letto in coordinamento con queste definizioni europee, particolarmente nei procedimenti che coinvolgono regimi UE.

Soglie di valore e antichita

Le denominazioni europee sono spesso ancorate a soglie quantitative. Ad esempio, il regolamento 116/2009 individua: opere d'arte e oggetti di antiquariato con piu di cinquanta anni e oltre soglie di valore differenziate; reperti archeologici di piu di cento anni; manoscritti con piu di cinquanta anni; libri stampati prima del 1500. Le soglie servono a calibrare il controllo amministrativo: opere recenti o di valore modesto sono escluse, opere antiche o di alto valore sono soggette.

Effetti interpretativi sulle norme successive

Le denominazioni dell'articolo 73 condizionano l'interpretazione degli articoli 74-84. Quando l'articolo 75 parla di restituzione di un bene culturale, la nozione applicabile e quella dell'articolo 73 (e dell'articolo 2). Quando l'articolo 74 parla di esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione, la nozione si raccorda con quella del regolamento 116/2009. La precisione terminologica e essenziale per il corretto funzionamento del sistema, particolarmente in sede di cooperazione internazionale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Manoscritto sotto le soglie europee

Caso 2: Caso 2 — Reperto archeologico sopra le soglie

Domande frequenti

Cosa si intende per bene culturale nel codice?

Cosa immobile o mobile presentante interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico (articolo 2). La nozione e ampia e copre categorie tradizionali e moderne del patrimonio culturale.

Le definizioni italiane coincidono con quelle europee?

Solo parzialmente. Il regolamento UE 116/2009 e la direttiva 2014/60/UE utilizzano denominazioni con soglie quantitative specifiche (valore, antichita). L'articolo 73 italiano si raccorda con queste definizioni nei procedimenti che coinvolgono regimi UE.

Quali sono le soglie di valore per il controllo all'esportazione?

Il regolamento 116/2009 individua soglie differenziate per categoria: opere pittoriche oltre 150.000 euro, manoscritti antichi, reperti archeologici di oltre cento anni. L'allegato del regolamento contiene l'elenco completo con valori e tipologie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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