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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Conferisce al soprintendente poteri cautelari di sospensione di interventi abusivi.
  • Applicabile a opere iniziate senza autorizzazione o in difformità.
  • Possibile anche su beni non ancora dichiarati di interesse culturale.
  • L'ordine cautelare si revoca se non segue l'avvio del procedimento di verifica entro trenta giorni.
  • Prevede saggi archeologici preventivi su lavori pubblici in aree di interesse archeologico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 28 D.Lgs. 42/2004 — Misure cautelari e preventive

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente . . . .

Commento

Funzione e natura del potere cautelare

L'articolo 28 attribuisce al soprintendente un potere di intervento cautelare, finalizzato a impedire la consumazione di danni irreversibili al patrimonio culturale. Il potere si esercita mediante ordini di sospensione o inibizione di interventi iniziati abusivamente o in difformità dall'autorizzazione. La natura del potere è amministrativa, non penale, ma può raccordarsi con la denuncia ex articolo 169 quando l'inottemperanza configuri reato.

Sospensione di interventi non autorizzati

Il comma 1 disciplina la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20 (interventi vietati), 21 (interventi soggetti ad autorizzazione), 25 (conferenza di servizi), 26 (VIA), 27 (urgenza). L'ordine deve essere motivato e indica le opere da sospendere. Si tratta di provvedimento immediatamente esecutivo, eseguito a cura della polizia locale o delle forze dell'ordine. La sospensione è strumentale all'avvio del procedimento principale di rimessione in pristino o di sanatoria.

Inibizione su beni in procedimento di verifica

Il comma 2 amplia il potere a beni che presentino le caratteristiche dell'articolo 10 anche quando non sia ancora intervenuta la verifica di interesse culturale (articolo 12) o la dichiarazione (articolo 13). Si tratta di una tutela preventiva: si protegge il bene mentre se ne accerta la natura culturale. La norma evita che, durante i tempi del procedimento di verifica, il bene possa essere alterato in modo irreversibile.

Termine di trenta giorni per il procedimento principale

L'ordine inibitorio del comma 2 si revoca automaticamente se entro trenta giorni dalla ricezione non viene comunicato l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione. La norma bilancia il potere cautelare con la posizione del privato: la sospensione non può prolungarsi indefinitamente, ma deve sfociare in un'istruttoria sostanziale. Il termine è perentorio e la sua scadenza determina la caducazione dell'atto.

Saggi archeologici preventivi

Il comma 4 disciplina i lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando il bene non sia ancora oggetto di verifica o dichiarazione. Il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi, le cui spese sono a carico del committente. Si tratta di uno strumento essenziale per la conservazione del patrimonio sotterraneo: molti siti emergono solo in fase di scavo. La normativa va letta in coordinamento con il D.Lgs. 36/2023 (Codice Contratti) che disciplina l'archeologia preventiva nei lavori pubblici.

Tutela giurisdizionale e impugnazioni

L'ordine di sospensione è atto amministrativo immediatamente impugnabile davanti al TAR. La giurisprudenza richiede una motivazione adeguata circa la sussistenza dei presupposti (interesse culturale presunto, attualità del rischio, proporzionalità). Sospensiva cautelare al TAR è ammessa quando la sospensione comporti danno grave e irreparabile non bilanciato da preminenti ragioni di tutela. In Cassazione si è consolidato l'orientamento per cui l'inosservanza dell'ordine integra il reato di violazione dei sigilli ex articolo 349 c.p., con potenziale concorso con l'articolo 169.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sospensione lavori non autorizzati

Caso 2: Caso 2 — Saggi archeologici preventivi su variante stradale

Domande frequenti

In quali casi il soprintendente può sospendere i lavori?

Quando i lavori sono iniziati senza autorizzazione o in difformità dalla stessa, oppure quando incidano su beni che presentano caratteristiche culturali anche se non ancora dichiarati di interesse.

Per quanto tempo può durare la sospensione?

Se l'ordine riguarda beni non ancora dichiarati, deve essere seguito entro trenta giorni dall'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione, altrimenti decade automaticamente.

Chi paga i saggi archeologici preventivi?

Le spese sono a carico del committente dei lavori pubblici, secondo il comma 4 dell'articolo 28 e in coordinamento con la disciplina dell'archeologia preventiva nel Codice dei contratti pubblici.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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