- Coordina l'autorizzazione di tutela con la valutazione di impatto ambientale.
- Il Ministero si esprime nella sede della VIA secondo il D.Lgs. 152/2006.
- In caso di incompatibilità del progetto con la tutela, la VIA si conclude negativamente.
- I comportamenti difformi durante i lavori possono determinare la sospensione.
- Modello integrato per progetti di rilevante impatto territoriale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 42/2004 — (Valutazione di impatto ambientale)
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
((
1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all' articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.))
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Commento
Integrazione fra VIA e tutela culturale
L'articolo 26 coordina la disciplina dell'autorizzazione culturale con il procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 23-27 bis del D.Lgs. 152/2006. Quando il progetto è soggetto a VIA, il Ministero della cultura esprime la propria posizione all'interno di quel procedimento, evitando duplicazioni. La logica è quella della one stop shop: una sola sede istruttoria per i progetti complessi.
Espressione del parere ministeriale
Il Ministero, attraverso la soprintendenza competente, partecipa al procedimento VIA con un parere motivato, che concorre alla decisione finale dell'autorità competente. Il parere considera l'impatto del progetto sui beni culturali, materiali e immateriali, presenti nell'area di influenza. Sono valutate la visibilità, l'accessibilità, l'integrità materiale e percettiva dei beni tutelati.
VIA negativa per incompatibilità
Il comma 2 contempla un'ipotesi specifica: quando, prima dell'adozione del provvedimento di VIA, risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali, il Ministero si pronuncia negativamente. In questo caso il procedimento VIA si conclude negativamente, senza ulteriore istruttoria. Si tratta di una clausola di blocco preventivo per interventi manifestamente incompatibili con la tutela.
Difformità in corso d'opera
Il comma 3 disciplina le difformità durante l'esecuzione. Se nel corso dei lavori emergono comportamenti contrastanti con l'autorizzazione (espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale o della conferenza), tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali, il soprintendente attiva i poteri cautelari. La norma rafforza la vigilanza, considerando che progetti di grande dimensione possono richiedere mesi o anni di esecuzione.
Casi tipici di applicazione
L'articolo 26 trova applicazione per infrastrutture lineari (strade, ferrovie, gasdotti), impianti energetici (eolici, fotovoltaici), grandi opere idrauliche, impianti industriali, opere portuali e aeroportuali. La compatibilità culturale viene valutata su un'area di influenza che può essere molto estesa: l'impatto visivo di un parco eolico, ad esempio, può raggiungere decine di chilometri e interessare beni paesaggistici lontani dal sito di installazione.
Coordinamento con il PNRR e con i procedimenti speciali
L'attuazione del PNRR ha rafforzato l'uso del provvedimento autorizzatorio unico e della VIA accelerata. Il Ministero della cultura, in questi procedimenti, deve esprimersi entro termini stringenti, talvolta dimezzati rispetto a quelli ordinari. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'accelerazione procedurale non riduce l'obbligo motivazionale: il parere deve restare tecnicamente fondato, anche se reso in tempi compressi. Negli ultimi anni si registra un significativo aumento del contenzioso TAR su pareri di tutela espressi in sede VIA semplificata.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Parere ministeriale in VIA per parco eolico
Caso 2: Caso 2 — Difformità in corso d'opera
Domande frequenti
Quando un progetto è soggetto a VIA, è necessaria anche l'autorizzazione culturale?
No, la valutazione culturale è assorbita nel procedimento VIA. Il Ministero della cultura partecipa esprimendo parere motivato all'interno del procedimento ambientale.
Cosa succede se il progetto è incompatibile con la tutela?
Il Ministero si pronuncia negativamente e il procedimento VIA si conclude negativamente. Si tratta di una clausola di blocco preventivo per interventi manifestamente incompatibili.
Cosa accade se durante i lavori emergono difformità?
Il soprintendente può attivare i poteri cautelari dell'articolo 28: sospensione dei lavori, ordine di rimessione in pristino, segnalazione all'autorità competente per la revoca o la modifica dell'autorizzazione unica.
Vedi anche