- Riserva la conservazione degli archivi storici di organi costituzionali alle istituzioni stesse.
- Presidenza della Repubblica disciplina con decreto del Presidente.
- Camera e Senato disciplinano con determinazioni degli uffici di presidenza.
- Corte costituzionale disciplina con regolamento interno.
- Espressione dell'autonomia degli organi costituzionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62 .
Commento
Eccezione per gli organi costituzionali
L'articolo 42 introduce un'eccezione al sistema di versamento agli Archivi di Stato disciplinato dall'articolo 41. Gli organi costituzionali conservano i propri atti presso archivi storici autonomi, secondo regole adottate dagli stessi organi. La deroga si fonda sul principio di autonomia degli organi costituzionali, che si estende anche alla custodia della documentazione che ne testimonia l'attività. Si tratta di un'applicazione concreta del principio di separazione dei poteri e di indipendenza degli organi apicali dello Stato.
Presidenza della Repubblica
Il comma 1 disciplina l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. La conservazione avviene presso l'archivio della Presidenza, con determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale. Lo stesso decreto stabilisce le modalità di consultazione e di accesso agli atti. L'archivio raccoglie documenti di rilevanza storica fondamentale: corrispondenza istituzionale, atti di nomina, messaggi al Parlamento, relazioni con organi di governo e con autorità estere.
Camera e Senato
Il comma 2 riconosce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica la facoltà di conservare i propri atti presso archivi storici autonomi, secondo le determinazioni degli uffici di presidenza. Gli archivi parlamentari conservano la documentazione delle sedute, dei lavori delle commissioni, delle commissioni di inchiesta, della corrispondenza istituzionale. Si tratta di materiale di interesse storico-politico eccezionale, accessibile al pubblico secondo regolamenti interni distinti.
Corte costituzionale
Il comma 3 attribuisce alla Corte costituzionale la conservazione dei propri atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni del regolamento interno. L'archivio della Corte raccoglie gli atti dei procedimenti, le decisioni, i lavori delle camere di consiglio (questi ultimi con regimi di riservatezza prolungata). La rilevanza storica e giuridica è enorme: lo studio dell'evoluzione del controllo di costituzionalità passa attraverso la documentazione conservata in quell'archivio.
Autonomia regolamentare
L'autonomia degli organi costituzionali nella disciplina dei propri archivi non è assoluta: deve essere coerente con i principi generali della Costituzione e con i diritti dei cittadini. In particolare, l'accesso agli atti deve essere garantito secondo modalità non discriminatorie, salve le esigenze di tutela della riservatezza e degli interessi pubblici. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l'autonomia degli organi nella regolazione dei propri archivi, ma ha anche affermato il diritto fondamentale di studio e ricerca.
Profili operativi e digitalizzazione
Gli archivi degli organi costituzionali si sono dotati di strumenti operativi di gestione informatizzata. La Presidenza della Repubblica ha avviato significative digitalizzazioni del proprio archivio, con accesso online a documentazione storica selezionata. Camera e Senato dispongono di banche dati dei lavori parlamentari liberamente consultabili. La Corte costituzionale ha pubblicato sul proprio sito tutte le decisioni dalla fondazione. Resta significativa la distinzione fra documentazione liberamente accessibile e materiale soggetto a regimi di riservatezza (carteggio personale, lavori di camera di consiglio, atti riservati). La materia continua a evolversi sotto la spinta della trasparenza amministrativa.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Ricerca storica al Quirinale
Caso 2: Caso 2 — Documentazione parlamentare digitale
Domande frequenti
Perché gli organi costituzionali conservano i propri archivi separatamente?
Per il principio di autonomia degli organi costituzionali, che si estende anche alla custodia della documentazione. È una declinazione del principio di separazione dei poteri e di indipendenza degli organi apicali dello Stato.
Come accedere ai documenti del Quirinale o del Parlamento?
Le modalità sono disciplinate da regolamenti interni dei singoli organi. La Presidenza della Repubblica ha avviato significative digitalizzazioni online; Camera e Senato pubblicano banche dati dei lavori parlamentari; la Corte costituzionale rende disponibili tutte le decisioni.
Si possono consultare gli atti delle camere di consiglio della Corte costituzionale?
No, le camere di consiglio sono coperte da regime di riservatezza prolungata. La pubblicità si limita ai dispositivi delle decisioni e alle motivazioni pubblicate, non agli atti preparatori e ai lavori interni del collegio.
Vedi anche