Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2039 c.c. – Indebito ricevuto da un incapace
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2038 - Art. 2038 c.c.: Alienazione della cosa ricevuta indebitamente→Cod. civ. art. 2040 - Articolo 2040 Codice Civile: Rimborso di spese e di miglioramenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2037 Codice Civile: Restituzione di cosa determinata→Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento→Articolo 2036 Codice Civile: Indebito soggettivo→Articolo 2042 Codice Civile: Carattere sussidiario dell’azione→Articolo 2035 Codice Civile: Prestazione contraria al buon costume→Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito→Articolo 2034 Codice Civile: Obbligazioni naturali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio protettiva
L'articolo 2039 c.c. e` una norma di protezione in favore degli incapaci: minori, interdetti, inabilitati e, in certi casi, soggetti in stato di incapacita` naturale. Il principio ispiratrice e` che l'incapace non ha la piena consapevolezza di cio` che riceve e non e` in grado di gestire i propri affari in modo autonomo. Sarebbe contraddittorio con l'intero sistema di protezione degli incapaci imporre loro una restituzione integrale di cio` che hanno ricevuto indebitamente, poiche` potrebbero aver gia` consumato o disperso quanto ricevuto senza colpa imputabile alla loro volonta` consapevole.
Contenuto dell'obbligazione restitutoria
L'incapace risponde solo nei limiti in cui cio` che ha ricevuto e` stato rivolto a suo vantaggio. Il vantaggio deve essere concreto e attuale: se Tizio, minorenne, ha ricevuto indebitamente mille euro e li ha spesi per acquistare beni durevoli (libri, attrezzatura scolastica), il suo arricchimento equivale al valore di quei beni, che ancora possiede o ha consumato utilmente. Se li ha persi o li ha impiegati in modo incautamente disavantaggioso, il vantaggio e` ridotto o nullo. Il limite e` quindi dinamico e si misura nel momento in cui viene richiesta la restituzione.
Irrilevanza della mala fede
La norma e` eccezionale rispetto all'impianto generale del Titolo VII: anche se l'incapace era in mala fede, ossia sapeva di non avere diritto a quanto ricevuto, risponde comunque solo nei limiti dell'arricchimento. Cio` contrasta con la regola generale degli artt. 2033 e 2037 c.c., dove la mala fede aggrava la posizione dell'accipiens. La scelta legislativa e` deliberata: la mala fede di un incapace non e` equivalente a quella di un adulto capace, poiche` l'incapace non ha la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
Raccordo con l'art. 2034 c.c.
L'art. 2039 c.c. completa il sistema di protezione dell'incapace delineato dall'art. 2034 c.c. Quest'ultimo prevede che l'incapace che ha eseguito una prestazione in adempimento di un'obbligazione naturale possa sempre ripetere quanto versato. L'art. 2039 c.c. stabilisce che l'incapace che ha ricevuto l'indebito e` tenuto a restituire solo nei limiti del vantaggio conseguito. I due articoli si completano: l'incapace e` tutelato sia come pagante (puo` sempre ripetere) sia come accipiens (risponde solo dell'arricchimento netto).
Implicazioni pratiche
Per il professionista che assiste il solvens in un'azione di ripetizione contro un incapace, e` essenziale documentare il vantaggio concreto ottenuto dall'incapace. Non e` sufficiente provare che l'incapace ha ricevuto la somma o il bene: occorre dimostrare in quale misura ne ha beneficiato. Il tutore o il curatore dell'incapace, per parte sua, dovra` raccogliere prove su come le risorse ricevute siano state impiegate, per limitare al massimo l'obbligazione restitutoria del proprio assistito.
Domande frequenti
Un minorenne che ha ricevuto soldi per errore deve restituirli tutti?
No. L'art. 2039 c.c. limita l'obbligo di restituzione al vantaggio effettivo che il minore ha ottenuto da quei soldi. Se li ha consumati senza trarne beneficio, potrebbe non dover restituire nulla o molto poco.
La mala fede dell'incapace aumenta la sua responsabilita` restitutoria?
No. Anche se l'incapace sapeva di non avere diritto a quanto ricevuto, risponde solo nei limiti dell'arricchimento. L'incapacita` rende irrilevante la sua mala fede.
Come si misura il vantaggio dell'incapace?
Si valuta l'arricchimento concreto e attuale al momento in cui viene richiesta la restituzione: beni ancora posseduti, utilita` ricevute, spese risparmiate grazie a quanto ricevuto.
Quali incapaci sono protetti dall'art. 2039 c.c.?
Tutti i soggetti privi di capacita` di agire: minori, interdetti, inabilitati e, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, anche chi si trovava in stato di incapacita` naturale al momento della ricezione.
Come mi tutelo come solvens quando l'accipiens e` un incapace?
Devi documentare il vantaggio concreto ottenuto dall'incapace: scontrini, acquisti, utilita` consumate. Senza questa prova, il giudice limitera` la restituzione a quanto dimostrabile.