Testo dell'articoloVigente
Art. 2947 c.c. – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una prescrizione più breve per gli illeciti extracontrattuali
L'articolo 2947 del Codice Civile rappresenta un'importante deroga alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (responsabilità aquiliana, art. 2043) si estingue in cinque anni. La ragione di un termine più breve risiede nell'esigenza di stabilizzare rapidamente i rapporti giuridici e nella difficoltà di ricostruire fatti antichi, con prove testimoniali e documentali che si deteriorano.
Circolazione di veicoli: due anni
Il secondo comma introduce una prescrizione ancora più breve, di due anni, per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli di ogni specie. Si tratta del termine applicabile, ad esempio, alle richieste di risarcimento per sinistri stradali. La brevità del termine impone all'infortunato di attivarsi rapidamente: anche un semplice tamponamento, se non seguito da costituzione in mora entro due anni, perde la possibilità di tutela giudiziale.
Fatto-reato e prescrizione più lunga
Il terzo comma contiene una norma di favore per il danneggiato: se il fatto illecito è anche reato e per il reato la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella civile, è quest'ultima ad applicarsi anche all'azione civile. Così, se Tizio è vittima di una truffa (reato che si prescrive in sei anni, eventualmente prorogabili), può chiedere il risarcimento civile entro lo stesso termine penale, anziché entro i cinque anni ordinari.
Estinzione del reato e ritorno al termine civile
L'ultimo comma chiarisce cosa accade quando il reato si estingue per cause diverse dalla prescrizione (ad esempio amnistia, morte del reo, depenalizzazione) o interviene sentenza irrevocabile. In tali casi il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari di cinque o due anni, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Si tratta di una tutela rafforzata per il danneggiato, che non perde tempo durante il processo penale.
Dies a quo e danno lungolatente
Il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato. La giurisprudenza, tuttavia, ha sviluppato il concetto di danno lungolatente: per i pregiudizi che si manifestano molto tempo dopo la condotta lesiva (responsabilità medica, contaminazioni ambientali, esposizione a sostanze nocive), la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato «ha avuto o avrebbe potuto avere» piena consapevolezza del danno e del nesso causale, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza. Per Tizio che scopre dopo dieci anni di essere stato esposto a un farmaco difettoso, il termine quinquennale parte dalla diagnosi.
Confronto con la responsabilità contrattuale
L'art. 2947 si applica esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale (art. 2043). Quando il danno deriva invece dall'inadempimento di un contratto, opera la prescrizione decennale ordinaria dell'art. 2946. La distinzione è spesso decisiva: in un sinistro stradale tra Tizio e Caio si applicano due anni; nello stesso sinistro, se Caio è un trasportatore tenuto contrattualmente alla sicurezza del passeggero, l'azione del passeggero verso il vettore segue la prescrizione del contratto di trasporto (un anno ex art. 2951, salvo che si configuri responsabilità per dolo o colpa grave). La giurisprudenza riconosce inoltre il fenomeno del cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il danneggiato può scegliere l'azione più favorevole, anche in punto di prescrizione, purché ne ricorrano i presupposti.
Suggerimenti pratici
Il termine biennale per i danni da circolazione di veicoli è particolarmente insidioso. Dopo un sinistro stradale Tizio dovrebbe attivarsi tempestivamente: aprire una pratica con la compagnia assicurativa, inviare richiesta di risarcimento via PEC o raccomandata, raccogliere la documentazione medica e i preventivi di riparazione. Se la trattativa stragiudiziale si prolunga, è opportuno inviare periodicamente atti di costituzione in mora (almeno ogni 18-20 mesi) per evitare la prescrizione. In caso di lesioni gravi che integrano reato (lesioni colpose, omicidio stradale), opera il termine più lungo del reato: ad esempio sei anni per le lesioni colpose stradali con prognosi superiore a 40 giorni. La verifica del termine applicabile va sempre fatta caso per caso con l'assistenza di un legale.
Domande frequenti
Quali danni rientrano nella prescrizione quinquennale?
Tutti i danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.): aggressioni, diffamazione, lesioni colpose, danni a beni altrui, salvo i danni da circolazione di veicoli (due anni) e quelli per cui la legge fissa altri termini.
Il risarcimento per un sinistro stradale si prescrive in due o cinque anni?
In due anni dal fatto, secondo il secondo comma dell'art. 2947. Se però il sinistro integra un reato (lesioni colpose gravi, omicidio stradale), si applica il termine più lungo previsto per il reato.
Da quando decorre la prescrizione nei danni lungolatenti?
Dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere consapevolezza, con l'ordinaria diligenza, dell'esistenza del danno e del nesso causale con la condotta illecita.
Una raccomandata interrompe la prescrizione di due anni?
Sì. La costituzione in mora con raccomandata o PEC produce interruzione istantanea e fa decorrere un nuovo termine biennale di pari durata.
Cosa succede se il processo penale si conclude con sentenza irrevocabile?
Dalla data del passaggio in giudicato decorre nuovamente il termine civile di cinque o due anni, per consentire al danneggiato di agire in sede civile (se non si è già costituito parte civile).