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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2945 c.c. Effetti e durata dell’interruzione

In vigore dal 19/04/1942

Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.

In sintesi

  • Dopo l'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione di pari durata.
  • Se l'interruzione avviene con atto giudiziale, la prescrizione resta sospesa fino al giudicato.
  • L'estinzione del processo non cancella l'effetto interruttivo: il nuovo termine decorre dall'atto.
  • Nell'arbitrato la prescrizione è sospesa dalla domanda fino al lodo definitivo o alla sentenza di impugnazione.
  • Distingue tra effetto «istantaneo» (un solo azzeramento) ed effetto «permanente» (per tutto il giudizio).
  • Riguarda tanto la prescrizione ordinaria quanto quelle brevi previste dalla legge.

Cosa accade dopo un atto interruttivo

L'articolo 2945 del Codice Civile completa la disciplina contenuta negli artt. 2943 e 2944 spiegando quali effetti produce l'interruzione della prescrizione. La regola generale è semplice: dal momento dell'atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione, di durata pari a quello originario. Se Tizio aveva un credito decennale verso Caio e gli notifica un atto di citazione, dal giorno successivo decorrono di nuovo dieci anni.

Interruzione istantanea e interruzione permanente

La norma distingue due tipologie. La prima è l'interruzione istantanea, tipica del riconoscimento (art. 2944) o della costituzione in mora: produce un solo azzeramento del termine. La seconda è l'interruzione permanente, che si verifica quando il creditore agisce in giudizio: la prescrizione non solo si interrompe, ma resta sospesa per tutta la durata del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza. In pratica, finché la causa è pendente, il debitore non può eccepire il decorso del tempo.

Estinzione del processo

Un punto delicato riguarda l'ipotesi in cui il processo si estingua, ad esempio per inattività delle parti o rinuncia agli atti. In questo caso il legislatore ha previsto una soluzione equilibrata: l'effetto interruttivo rimane fermo, ma il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo originario (la notifica della citazione) e non dalla pronuncia di estinzione. Tizio, dunque, conserva il beneficio dell'interruzione ma deve attivarsi nuovamente entro il nuovo termine.

Arbitrato

Il terzo comma estende la disciplina al procedimento arbitrale: la prescrizione è sospesa dalla notificazione della domanda di arbitrato fino al momento in cui il lodo diventa definitivo (non più impugnabile) o, in caso di impugnazione, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. La ratio è chiara: l'arbitrato è strumento di tutela giurisdizionale e merita gli stessi effetti del processo ordinario.

Conseguenze pratiche

Per il creditore l'art. 2945 offre una protezione robusta: una volta iniziato un giudizio, non è necessario inviare ulteriori atti di costituzione in mora durante il processo, perché la prescrizione resta «congelata». Tuttavia, è importante monitorare il fascicolo: in caso di rischio di estinzione, occorre programmare in agenda il nuovo termine decorrente dalla data dell'atto originario, per non perdere il diritto. Per il debitore, invece, l'eccezione di prescrizione va calibrata tenendo conto della sospensione legata al giudizio in corso.

Coordinamento con la sospensione

L'interruzione disciplinata dall'art. 2945 va distinta dalla sospensione (artt. 2941-2942 c.c.). Mentre l'interruzione azzera il termine e ne fa decorrere uno nuovo, la sospensione si limita a «congelare» il tempo trascorso senza farne ripartire il computo: una volta cessata la causa di sospensione, il termine riprende il proprio corso scomputando il periodo già maturato. I due istituti possono operare congiuntamente: ad esempio, dopo un'interruzione mediante riconoscimento, il nuovo termine può essere a sua volta sospeso per la minore età o per l'esistenza di rapporti tra coniugi. La corretta combinazione di interruzioni e sospensioni richiede attenzione, perché ogni errore di calcolo può determinare la perdita del diritto o, viceversa, la fondatezza di un'eccezione di prescrizione altrimenti infondata.

Atti del creditore non equivalenti a citazione

La giurisprudenza ha precisato che l'effetto sospensivo «permanente» previsto dal primo comma riguarda solo gli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943: la domanda giudiziale, la notifica dell'atto di costituzione di parte civile, gli atti del processo esecutivo. Restano invece estranei a questo regime gli atti stragiudiziali di costituzione in mora (terzo comma dell'art. 2943): essi producono solo interruzione istantanea, con immediato decorso del nuovo termine. Per il creditore è quindi importante scegliere lo strumento coerentemente con la propria strategia: se il giudizio non è imminente, conviene comunque inviare periodicamente atti di costituzione in mora per non far decorrere il termine, mentre in vista di un'azione giudiziale è preferibile evitare ritardi e procedere direttamente con la citazione.

Domande frequenti

Quanto dura il nuovo termine dopo l'interruzione?

Il nuovo termine ha la stessa durata di quello originario: dieci anni per la prescrizione ordinaria, cinque per le prescrizioni brevi, e così via. La legge non prevede abbreviazioni o riduzioni.

Una semplice raccomandata sospende la prescrizione fino al processo?

No. La costituzione in mora produce solo interruzione istantanea: azzera il termine ma non lo sospende. Per ottenere la sospensione permanente occorre un atto di citazione o una domanda giudiziale.

Cosa succede se la causa si estingue per inattività?

L'effetto interruttivo resta valido, ma il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo originario, non dalla declaratoria di estinzione. Occorre quindi attivarsi tempestivamente.

L'arbitrato ha gli stessi effetti del processo ordinario?

Sì. La domanda di arbitrato sospende la prescrizione fino al lodo definitivo o, in caso di impugnazione, fino alla sentenza che decide sull'impugnazione, in modo del tutto analogo al giudizio statale.

La prescrizione può essere interrotta più volte?

Sì. Ogni nuovo atto interruttivo (riconoscimento, costituzione in mora, citazione) fa ripartire da capo il termine. Non esiste un numero massimo di interruzioni previsto dalla legge.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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