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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2942 c.c. Sospensione per la condizione del titolare

In vigore dal 19/04/1942

La prescrizione rimane sospesa:

contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità;

in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

In sintesi

  • La prescrizione resta sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente privi di rappresentante legale.
  • La sospensione si protrae per sei mesi successivi alla nomina del rappresentante o alla cessazione dell'incapacità.
  • In tempo di guerra opera contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato.
  • Si applica anche a chi si trova al seguito delle forze armate per ragioni di servizio.
  • La durata della sospensione bellica è regolata dalle leggi di guerra.

La sospensione per ragioni soggettive del titolare

L'articolo 2942 del Codice Civile individua due categorie di cause di sospensione della prescrizione legate alla condizione personale del titolare del diritto. La sospensione, a differenza dell'interruzione, non azzera il tempo già decorso ma semplicemente lo "congela" per il periodo in cui opera la causa sospensiva: una volta cessata la causa, il termine riprende a decorrere conteggiando anche il periodo anteriore. La ratio comune alle due ipotesi è la impossibilità o estrema difficoltà di esercizio del diritto: l'ordinamento non può far gravare la prescrizione su chi, per ragioni oggettive di tutela personale o di servizio pubblico, non è in condizione di tutelarsi. La norma si inserisce in un sistema più ampio di cause di sospensione che comprende anche l'articolo 2941, dedicato ai rapporti tra le parti, completando così un quadro di protezione articolato per situazioni eterogenee ma accomunate dalla difficoltà materiale di agire.

Minori non emancipati e interdetti privi di rappresentante

La prima ipotesi tutela minori non emancipati e interdetti per infermità di mente per il tempo in cui sono privi di rappresentante legale, oltre a sei mesi successivi alla nomina del rappresentante o alla cessazione dell'incapacità. La norma non sospende automaticamente ogni prescrizione contro qualunque incapace: presuppone l'assenza di rappresentanza. Se Tizio, minore, ha un tutore o un genitore esercente la responsabilità genitoriale, la prescrizione decorre regolarmente, dato che il rappresentante può agire per lui. Solo nel periodo di vacanza della rappresentanza (ad esempio tra la morte del tutore e la nomina del successore, o tra l'istanza di interdizione e la nomina del tutore) opera la sospensione, alla quale si aggiunge un periodo di grazia di sei mesi dopo la nomina o l'acquisto della capacità (raggiungimento della maggiore età, revoca dell'interdizione). Questi sei mesi sono cruciali per consentire al neo-capace di organizzarsi, nominare un legale e valutare le azioni da intraprendere senza vedersi paralizzato dall'imminente compimento di una prescrizione.

La sospensione bellica

La seconda ipotesi riguarda il tempo di guerra e tutela militari in servizio, appartenenti alle forze armate e personale al seguito per ragioni di servizio. La durata è rinviata alle leggi di guerra. Si tratta di una causa di sospensione di applicazione storicamente eccezionale, attivabile solo in stato formalmente dichiarato di guerra ai sensi delle norme costituzionali e di diritto internazionale bellico. La ragione è evidente: il militare in servizio attivo non può attendere ai propri interessi privati con la stessa libertà di un civile, sia per ragioni materiali di lontananza dai luoghi di residenza e dagli uffici giudiziari, sia per la subordinazione gerarchica e i vincoli di disciplina militare. La protezione si estende a chi non è formalmente militare ma si trova al seguito delle forze armate per ragioni di servizio, come personale civile addetto a funzioni di supporto logistico, sanitario o tecnico.

Bilanciamento con la certezza giuridica e profili pratici

L'articolo va letto in combinato con gli articoli 2941 (sospensione per rapporti tra le parti) e 2943 (interruzione): le tre norme delineano un sistema graduato in cui la prescrizione non penalizza chi è in oggettiva impossibilità di agire. Caio, militare richiamato in tempo di guerra, vedrà sospesa la prescrizione del proprio credito verso un debitore civile fino a quanto previsto dalle leggi militari. Sotto il profilo pratico è onere di chi intende avvalersi della sospensione eccepirla e provarne i presupposti, sia con riferimento all'incapacità sia con riferimento al servizio militare in tempo di guerra. La sospensione opera ipso iure al verificarsi delle condizioni, senza necessità di pronuncia costitutiva del giudice, ma la sua applicazione concreta richiede sempre un accertamento di fatto sulla sussistenza dei presupposti e sulla durata del periodo sospensivo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sospensione e interruzione della prescrizione?

La sospensione congela il decorso del termine per il periodo della causa sospensiva, sommando il tempo successivo a quello pregresso. L'interruzione invece azzera il tempo decorso e fa ripartire un nuovo termine.

La prescrizione è sempre sospesa contro i minori?

No, solo quando il minore non emancipato è privo di rappresentante legale. Se ha un genitore esercente la responsabilità genitoriale o un tutore, la prescrizione decorre regolarmente, perché il rappresentante può agire in giudizio.

Cosa accade alla maggiore età del minore?

Se la sospensione era operante per assenza di rappresentante, alla cessazione dell'incapacità si aggiungono sei mesi durante i quali la prescrizione resta sospesa, permettendo al neo-capace di organizzare la tutela del proprio diritto.

La sospensione bellica è ancora attuale?

Si applica solo in caso di stato di guerra formalmente dichiarato. In tempi di pace l'ipotesi non opera, anche se il militare partecipa a missioni internazionali non qualificate giuridicamente come guerra.

Chi deve provare la causa di sospensione?

Chi intende avvalersi della sospensione, di norma il titolare del diritto, deve provare i presupposti dell'incapacità senza rappresentante o del servizio militare in tempo di guerra, fornendo documentazione adeguata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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