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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2939 c.c. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

In vigore dal 19/04/1942

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

In sintesi

  • La prescrizione può essere opposta non solo dal diretto interessato ma anche da creditori e altri terzi con interesse giuridico.
  • I terzi possono far valere la prescrizione qualora la parte direttamente interessata rimanga inerte.
  • L'opponibilità da parte dei terzi opera anche se la parte ha rinunziato espressamente o tacitamente alla prescrizione.
  • La norma tutela i creditori dalle rinunzie pregiudizievoli del proprio debitore.
  • È un'applicazione del principio della surrogatoria e della tutela della garanzia patrimoniale.

L'opponibilità della prescrizione: legittimazione allargata

L'articolo 2939 del Codice Civile estende la legittimazione a far valere la prescrizione oltre il soggetto direttamente interessato, ampliando significativamente il novero dei legittimati. La norma stabilisce che la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. Si tratta di un'applicazione del principio della tutela della garanzia patrimoniale sancito dall'articolo 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri: il creditore ha interesse a che il proprio debitore non sopporti debiti già prescritti, perché ogni passivo del debitore riduce le possibilità di soddisfazione del credito. Se Tizio è creditore di Caio per 50.000 euro e Caio è a sua volta debitore di Sempronio per un credito prescritto, Tizio può eccepire la prescrizione nei confronti di Sempronio quando Caio resti inerte, proteggendo così la propria garanzia patrimoniale.

Opponibilità anche in caso di rinunzia

Il secondo comma rafforza la tutela dei terzi prevedendo che la prescrizione possa essere opposta anche quando la parte vi ha rinunziato. Questa regola completa il quadro: una rinunzia del debitore, infatti, equivarrebbe a un atto di disposizione patrimoniale potenzialmente lesivo dei creditori. Senza l'opponibilità da parte dei terzi, il debitore potrebbe rinunziare alla prescrizione per favorire un creditore amico e sottrarre risorse alla garanzia degli altri creditori, in violazione del principio della par condicio creditorum. La norma si coordina così con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e con la più generale tutela della funzione di garanzia del patrimonio del debitore. È necessario, tuttavia, che il creditore-terzo dimostri il proprio interesse giuridico, non bastando un mero interesse di fatto: deve allegare un pregiudizio concreto derivante dal mancato esercizio della prescrizione da parte del debitore.

Soggetti legittimati e modalità processuali

La nozione di "creditori" comprende qualunque soggetto vantante una pretesa creditoria nei confronti della parte rimasta inerte, indipendentemente dalla natura del credito (chirografario, privilegiato, anteriore o posteriore al sorgere del diritto prescritto). Sono inoltre legittimati gli aventi causa, i fideiussori che hanno interesse a non rispondere di un debito principale già prescritto, i coobbligati solidali e tutti coloro che subirebbero un pregiudizio dal mancato esercizio della prescrizione. Sotto il profilo processuale, l'eccezione di prescrizione opposta dal terzo deve essere sollevata nel processo in cui la parte è convenuta, con le forme proprie del giudizio: tipicamente il terzo interviene nel giudizio o oppone la prescrizione in via riconvenzionale.

Rapporto con la rinunzia inter partes e ambito applicativo

È fondamentale precisare che l'opponibilità da parte dei terzi non priva la parte direttamente interessata del proprio diritto di rinunzia: la rinunzia conserva pieno effetto inter partes, ma diviene inopponibile ai creditori e agli aventi diritto. Si crea così una sorta di doppia disciplina: nel rapporto interno tra debitore e creditore originario, la rinunzia produce effetti pieni; nei confronti dei creditori del debitore rinunziante, invece, la prescrizione resta efficacemente opponibile come se la rinunzia non fosse intervenuta. Tale meccanismo evita comportamenti collusivi e garantisce la stabilità del sistema delle garanzie patrimoniali. Resta inteso che il fideiussore conserva comunque la facoltà autonoma di opporre la prescrizione del debito principale ex art. 1945 c.c., norma speciale che si coordina con l'articolo 2939 nel sistema generale di tutela dei terzi.

Domande frequenti

Chi può opporre la prescrizione oltre al debitore?

Possono opporla i creditori del soggetto a favore del quale la prescrizione è maturata e chiunque vi abbia un interesse giuridico, come fideiussori, aventi causa e coobbligati.

Quando i terzi possono far valere la prescrizione?

Quando la parte direttamente interessata resta inerte e non oppone autonomamente la prescrizione. È un meccanismo di tutela del patrimonio del debitore a favore dei suoi creditori.

La rinunzia del debitore preclude l'eccezione dei creditori?

No, l'articolo 2939 stabilisce espressamente che la prescrizione può essere opposta dai terzi anche se la parte vi ha rinunziato, a tutela della garanzia patrimoniale.

Che differenza c'è con l'azione revocatoria?

L'azione revocatoria richiede un giudizio autonomo per far dichiarare inefficace un atto del debitore, mentre l'opposizione della prescrizione ex art. 2939 si esercita direttamente nel giudizio in cui è coinvolta la parte inerte.

Il creditore deve dimostrare un interesse specifico?

Sì, occorre un interesse giuridicamente apprezzabile, non un semplice interesse di fatto. Tipicamente si tratta di crediti che rischiano di non essere soddisfatti per insufficienza del patrimonio del debitore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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