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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1945 c.c. – Eccezioni opponibili dal fideiussore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

In sintesi

  • Regola generale: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (es. inadempimento, prescrizione, nullità del contratto).
  • Accessorietà processuale: la norma è espressione del carattere accessorio della fideiussione: la sorte della garanzia segue quella dell'obbligazione principale.
  • Eccezione all'eccezione: il fideiussore non può opporre l'incapacità del debitore principale (es. minore età, interdizione).
  • Distinzione dalla garanzia autonoma: nel contratto autonomo di garanzia questa facolta' è esclusa per pattuizione.
Indice dei contenuti

Il principio di accessorieta' e le eccezioni del fideiussore

L'articolo 1945 e' una delle norme cardine della disciplina fideiussoria: traduce in termini processuali il principio di accessorieta' della fideiussione. Poiché la garanzia personale segue le sorti dell'obbligazione principale, e' coerente che il fideiussore possa difendersi in giudizio utilizzando le stesse argomentazioni che avrebbe a disposizione il debitore principale.

Quali eccezioni può opporre il fideiussore

La norma ha portata ampia: il fideiussore può eccepire tutto ciò che avrebbe potuto eccepire il debitore. Gli esempi più rilevanti nella pratica sono:

- Nullita' o annullabilita' del contratto principale: se il contratto tra creditore e debitore e' nullo (es. per illiceita' della causa), il fideiussore può far valere questa nullita' per far cadere la fideiussione.
- Prescrizione del debito principale: se il credito garantito e' prescritto, il fideiussore può opporre la prescrizione anche se il debitore non l'ha eccepita.
- Compensazione: se il debitore ha un controcredito verso il creditore, il fideiussore può opporre la compensazione fino a concorrenza.
- Inadempimento del creditore: se il creditore non ha adempiuto le proprie obbligazioni verso il debitore, il fideiussore può eccepire tale inadempimento.
- Eccezioni derivanti da causa di invalidita' relativa: come l'annullabilita' per dolo o violenza subiti dal debitore.

L'eccezione di incapacita': perché e' esclusa

L'unica eccezione espressamente esclusa dalla norma e' quella derivante dall'incapacita' del debitore principale. Se Caio e' minorenne o interdetto e ha concluso un contratto annullabile per incapacita', Tizio fideiussore non può opporre al creditore questa eccezione. La ratio e' chiara: spesso la fideiussione viene prestata proprio perché il debitore e' incapace (si pensi al genitore che garantisce le obbligazioni del figlio minorenne). Escludere questa eccezione garantisce che la fideiussione svolga appieno la sua funzione in tali casi.

Eccezioni proprie del fideiussore

Oltre alle eccezioni del debitore, il fideiussore conserva naturalmente le eccezioni proprie del suo rapporto con il creditore: ad esempio la prescrizione della propria obbligazione fideiussoria (che può decorrere diversamente da quella principale), l'invalidita' del contratto di fideiussione stesso, o l'avvenuta liberazione per comportamento del creditore (artt. 1955-1956 c.c.).

Contrasto con il contratto autonomo di garanzia

L'art. 1945 e' derogabile per contratto: nelle garanzie autonome a prima richiesta, le parti escludono espressamente la facolta' del garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale. In tali casi il garante e' tenuto a pagare "a prima richiesta" e deve semmai agire in via di rivalsa se il pagamento era indebito. La distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma e' fondamentale per determinare se l'art. 1945 si applica o meno.

Domande frequenti

Il fideiussore può eccepire la prescrizione del debito principale anche se il debitore non l'ha fatto?

Si'. L'art. 1945 consente al fideiussore di opporre tutte le eccezioni del debitore principale, compresa la prescrizione, indipendentemente dalla condotta processuale del debitore.

Perché il fideiussore non può eccepire l'incapacita' del debitore?

Perché spesso la fideiussione viene prestata proprio per garantire obbligazioni di soggetti incapaci (es. il genitore che garantisce il figlio minorenne). Escludere questa eccezione assicura che la garanzia sia efficace esattamente nei casi in cui e' più necessaria.

Il fideiussore può opporre la nullita' del contratto principale?

Si', se il contratto principale e' nullo il fideiussore può eccepire tale nullita'. In questo caso la fideiussione cade per mancanza di un'obbligazione principale valida su cui appoggiarsi (principio di accessorieta').

Cosa succede se il debitore rinuncia a un'eccezione nei confronti del creditore?

Il fideiussore conserva il diritto di opporre quell'eccezione autonomamente. Le eccezioni spettano al fideiussore per legge (art. 1945) e non dipendono dalle scelte processuali del debitore principale.

La clausola "a prima richiesta" elimina le eccezioni del fideiussore?

Si', se la clausola trasforma la fideiussione in garanzia autonoma (contratto autonomo di garanzia). In tal caso l'art. 1945 non si applica e il garante deve pagare senza poter opporre eccezioni relative al rapporto principale, salvo il limite dell'exceptio doli.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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