Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1943 c.c. – Obbligazione di prestare fideiussione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1942 - Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione→Cod. civ. art. 1944 - Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione→Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore→Articolo 1940 Codice Civile: Fideiussore del fideiussore→Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone→Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione→Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione→Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'obbligo di prestare fideiussione: requisiti del garante
L'art. 1943 c.c. disciplina la situazione in cui il debitore sia contrattualmente o legalmente obbligato a fornire una fideiussione al creditore. In questo caso non è sufficiente presentare qualsiasi persona disposta a garantire: il fideiussore deve soddisfare tre requisiti cumulativi: capacità giuridica e di agire, sufficiente patrimonio e domicilio nell'ambito della giurisdizione della corte d'appello dove la fideiussione deve essere prestata.
Il requisito del domicilio
Il vincolo territoriale del domicilio, oggi meno rilevante in epoca di comunicazioni digitali, aveva storicamente la funzione di assicurare che il creditore potesse agevolmente escutere il fideiussore nell'ambito della stessa circoscrizione giudiziaria, riducendo i costi di enforcement. Il fideiussore può anche eleggere domicilio nella giurisdizione indicata, senza che sia necessario il domicilio naturale.
Obbligo di sostituzione in caso di insolvenza
Il secondo comma dell'art. 1943 introduce un obbligo dinamico di mantenimento della garanzia: se il fideiussore diviene insolvente dopo la presentazione, il debitore deve procurarne un altro con i requisiti richiesti. L'obbligo mira a preservare nel tempo l'efficacia della copertura, evitando che il creditore si trovi con una garanzia nominale ma di fatto inutile.
Eccezione: fideiussore scelto dal creditore
L'obbligo di sostituzione non opera quando la fideiussione era stata prestata dalla persona voluta dal creditore: in tal caso, se quella persona diviene insolvente, il creditore deve sopportarne il rischio, poiché aveva autonomamente scelto il garante. Si tratta di un'applicazione del principio di autoresponsabilità contrattuale.
Casi pratici
Caso 1: requisiti del fideiussore
Tizio è obbligato a fornire un fideiussore al creditore. Deve presentare una persona capace, con beni sufficienti e con domicilio (o domicilio eletto) nella giurisdizione della corte d'appello dove la fideiussione va prestata (art. 1943 c.c.).
Caso 2: insolvenza sopravvenuta
Il fideiussore presentato diventa insolvente. Tizio deve fornirne un altro idoneo, salvo che il fideiussore fosse stato scelto dal creditore stesso.
Domande frequenti
Quali requisiti deve avere il fideiussore che il debitore è obbligato a fornire?
Capacità, beni sufficienti a garantire l'obbligazione e domicilio (o domicilio eletto) nella giurisdizione della corte d'appello dove la fideiussione si presta (art. 1943 c.c.).
Perché conta il domicilio del fideiussore?
Storicamente per consentire al creditore di escutere agevolmente il garante nella stessa circoscrizione giudiziaria, riducendo i costi.
Cosa accade se il fideiussore diventa insolvente?
Il debitore deve procurarne un altro con i requisiti richiesti, per mantenere efficace la garanzia.
L'obbligo di sostituzione vale sempre?
No: non opera se la fideiussione era stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Il fideiussore può eleggere domicilio?
Sì: può eleggere domicilio nella giurisdizione indicata, senza necessità del domicilio naturale.