Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito .

In sintesi

  • Ammissibilità: la fideiussione può essere prestata per obbligazioni future (non ancora sorte) o condizionali (sottoposte a condizione).
  • Importo massimo: per le obbligazioni future è obbligatoria la previsione dell'importo massimo garantito, a pena di nullità della fideiussione.
  • Protezione del garante: il tetto massimo tutela il fideiussore da un'esposizione indeterminata e potenzialmente illimitata.
  • Fideiussione omnibus: la norma ha limitato le clausole omnibus bancarie, imponendo un massimale a garanzie generiche per tutti i debiti futuri.
Indice dei contenuti

Il problema delle obbligazioni future

Nella pratica bancaria e commerciale e' frequente che la garanzia fideiussoria venga prestata non per un debito già esistente, ma per obbligazioni che sorgeranno in futuro: ad esempio Tizio garantisce alla banca Alfa tutti i debiti che Caio contrarra' nel corso di un affidamento a revoca. L'art. 1938 c.c. ammette espressamente questa possibilità, ponendo però un limite cruciale.

Il requisito del massimale per le obbligazioni future

Per le obbligazioni future il legislatore impone la previsione dell'importo massimo garantito. Si tratta di un requisito introdotto dalla legge 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria) proprio per porre fine alla prassi delle cosiddette fideiussioni omnibus illimitate, con cui le banche ottenevano garanzie personali per qualsiasi debito futuro del cliente senza indicare alcun tetto. La mancata indicazione del massimale rende la clausola nulla per la parte eccedente, o determina la nullita' dell'intera fideiussione per le obbligazioni future secondo l'orientamento maggioritario.

La fideiussione per obbligazioni condizionali

L'obbligazione condizionale e' già sorta ma la sua efficacia e' sospesa al verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione sospensiva), oppure e' già efficace ma soggetta a risoluzione al verificarsi di tale evento (condizione risolutiva). Per questa categoria non e' richiesto il massimale, poiché l'entita' dell'obbligazione e' già determinata o determinabile. La fideiussione segue le sorti della condizione: se l'obbligazione non si consolida (condizione sospensiva non avverata), la fideiussione cade con essa.

La nullita' della fideiussione omnibus illimitata

Prima della riforma del 1992, le banche inserivano nei contratti di apertura di credito clausole con cui il fideiussore garantiva omnibus tutti i debiti presenti e futuri del debitore, senza alcun limite di importo. La giurisprudenza aveva già sollevato dubbi di validita' per indeterminatezza dell'oggetto. Con la modifica dell'art. 1938 il legislatore ha risolto la questione: la fideiussione omnibus e' valida solo se indica il massimale. Le banche devono pertanto specificare la somma massima garantita nei formulari contrattuali standard.

Profili pratici e tutela del fideiussore

Il massimale svolge una funzione protettiva essenziale: il fideiussore sa fin dall'inizio qual e' il limite della sua esposizione e può valutare consapevolmente se prestare la garanzia. In assenza di tale informazione, soprattutto nelle relazioni asimmetriche tra istituti di credito e privati, il rischio di un'esposizione abnorme sarebbe incontrollabile. Nella pratica odierna i formulari bancari indicano sempre un massimale, solitamente pari al totale dell'affidamento più interessi, spese e commissioni.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 204/1997

NON FONDATEZZA

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c.c., come modificato dalla legge 154/1992, nella parte in cui impone per le fideiussioni a garanzia di obbligazioni future l'indicazione dell'importo massimo garantito solo per quelle stipulate dopo l'entrata in vigore della riforma. La diversa disciplina temporale non viola gli artt. 3 e 47 Cost., poiché riflette una legittima qualificazione legislativa che opera prospetticamente sulle nuove fideiussioni omnibus.

Domande frequenti

È valida una fideiussione che garantisce tutti i debiti futuri di Caio senza indicare un importo massimo?

No. L'art. 1938 c.c. richiede che per le obbligazioni future sia previsto l'importo massimo garantito. La fideiussione omnibus illimitata e' nulla nella parte relativa alle obbligazioni future, o integralmente secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali.

Cosa si intende per "obbligazione condizionale" ai fini dell'art. 1938?

È un'obbligazione già sorta ma la cui efficacia dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto. Ad esempio: Tizio si obbliga a pagare 10.000 euro a Caio se Sempronio otterra' un certo appalto. La fideiussione su tale obbligazione condizionale non richiede massimale.

Il massimale deve includere interessi e spese?

In pratica si': i formulari bancari indicano un massimale comprensivo di capitale, interessi convenzionali e moratori, commissioni e spese accessorie. In caso di silenzio, il fideiussore risponde nei limiti dell'art. 1942 c.c. (interessi e spese della domanda giudiziale anche oltre il massimale).

Cosa succede se il massimale viene superato?

Il fideiussore e' obbligato solo fino al massimale pattuito. L'eccedenza non e' esigibile nei suoi confronti: il creditore dovrà rivalersi esclusivamente sul debitore principale per la parte eccedente.

La fideiussione per obbligazione futura e' efficace dal momento della firma o da quando sorge il debito?

Il contratto di fideiussione si perfeziona al momento della firma, ma l'obbligazione del fideiussore diventa attuale solo quando sorge il debito principale garantito. Se il debito non sorge mai, il fideiussore non deve nulla.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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