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Art. 1938 c.c. Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
In vigore
condizionali La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.
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In sintesi
Il problema delle obbligazioni future
Nella pratica bancaria e commerciale e' frequente che la garanzia fideiussoria venga prestata non per un debito gia' esistente, ma per obbligazioni che sorgeranno in futuro: ad esempio Tizio garantisce alla banca Alfa tutti i debiti che Caio contrarra' nel corso di un affidamento a revoca. L'art. 1938 c.c. ammette espressamente questa possibilita', ponendo pero' un limite cruciale.
Il requisito del massimale per le obbligazioni future
Per le obbligazioni future il legislatore impone la previsione dell'importo massimo garantito. Si tratta di un requisito introdotto dalla legge 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria) proprio per porre fine alla prassi delle cosiddette fideiussioni omnibus illimitate, con cui le banche ottenevano garanzie personali per qualsiasi debito futuro del cliente senza indicare alcun tetto. La mancata indicazione del massimale rende la clausola nulla per la parte eccedente, o determina la nullita' dell'intera fideiussione per le obbligazioni future secondo l'orientamento maggioritario.
La fideiussione per obbligazioni condizionali
L'obbligazione condizionale e' gia' sorta ma la sua efficacia e' sospesa al verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione sospensiva), oppure e' gia' efficace ma soggetta a risoluzione al verificarsi di tale evento (condizione risolutiva). Per questa categoria non e' richiesto il massimale, poiche' l'entita' dell'obbligazione e' gia' determinata o determinabile. La fideiussione segue le sorti della condizione: se l'obbligazione non si consolida (condizione sospensiva non avverata), la fideiussione cade con essa.
La nullita' della fideiussione omnibus illimitata
Prima della riforma del 1992, le banche inserivano nei contratti di apertura di credito clausole con cui il fideiussore garantiva omnibus tutti i debiti presenti e futuri del debitore, senza alcun limite di importo. La giurisprudenza aveva gia' sollevato dubbi di validita' per indeterminatezza dell'oggetto. Con la modifica dell'art. 1938 il legislatore ha risolto la questione: la fideiussione omnibus e' valida solo se indica il massimale. Le banche devono pertanto specificare la somma massima garantita nei formulari contrattuali standard.
Profili pratici e tutela del fideiussore
Il massimale svolge una funzione protettiva essenziale: il fideiussore sa fin dall'inizio qual e' il limite della sua esposizione e puo' valutare consapevolmente se prestare la garanzia. In assenza di tale informazione, soprattutto nelle relazioni asimmetriche tra istituti di credito e privati, il rischio di un'esposizione abnorme sarebbe incontrollabile. Nella pratica odierna i formulari bancari indicano sempre un massimale, solitamente pari al totale dell'affidamento piu' interessi, spese e commissioni.
Domande frequenti
E' valida una fideiussione che garantisce tutti i debiti futuri di Caio senza indicare un importo massimo?
No. L'art. 1938 c.c. richiede che per le obbligazioni future sia previsto l'importo massimo garantito. La fideiussione omnibus illimitata e' nulla nella parte relativa alle obbligazioni future, o integralmente secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali.
Cosa si intende per "obbligazione condizionale" ai fini dell'art. 1938?
E' un'obbligazione gia' sorta ma la cui efficacia dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto. Ad esempio: Tizio si obbliga a pagare 10.000 euro a Caio se Sempronio otterra' un certo appalto. La fideiussione su tale obbligazione condizionale non richiede massimale.
Il massimale deve includere interessi e spese?
In pratica si': i formulari bancari indicano un massimale comprensivo di capitale, interessi convenzionali e moratori, commissioni e spese accessorie. In caso di silenzio, il fideiussore risponde nei limiti dell'art. 1942 c.c. (interessi e spese della domanda giudiziale anche oltre il massimale).
Cosa succede se il massimale viene superato?
Il fideiussore e' obbligato solo fino al massimale pattuito. L'eccedenza non e' esigibile nei suoi confronti: il creditore dovra' rivalersi esclusivamente sul debitore principale per la parte eccedente.
La fideiussione per obbligazione futura e' efficace dal momento della firma o da quando sorge il debito?
Il contratto di fideiussione si perfeziona al momento della firma, ma l'obbligazione del fideiussore diventa attuale solo quando sorge il debito principale garantito. Se il debito non sorge mai, il fideiussore non deve nulla.