Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1936 c.c. – Nozione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Spiegazione

È fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. È una garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.

Come funziona e quando si applica

A differenza delle garanzie reali (pegno, ipoteca), la fideiussione non vincola un bene specifico ma aggiunge un patrimonio a quello del debitore. Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944), salvo patto di preventiva escussione.

Esempio pratico

Garantisco il mutuo di mio figlio: se lui non paga, la banca può rivolgersi direttamente a me per l’intero debito.

Domande frequenti

Il fideiussore risponde di tutto il debito?

Sì, di regola in solido con il debitore (art. 1944): il creditore può chiedere a lui l’intero importo, salvo patto di beneficio d’escussione.

Vale anche se il debitore non lo sa?

Sì: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Domande rapide

Cos'e la fideiussione ex art. 1936 c.c.?
Contratto con cui una parte (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. E garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio in caso di inadempimento del debitore principale.
Qual e la differenza tra fideiussione e garanzia reale?
La fideiussione e garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La garanzia reale (pegno, ipoteca) grava su un bene determinato: il creditore ha diritto di prelazione su quel bene, ma non puo aggredire altri beni del garante.
Il fideiussore puo opporre le eccezioni del debitore?
Si. Il fideiussore puo opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacita personale (art. 1945 c.c.). E un riflesso dell'accessorieta della garanzia rispetto all'obbligazione garantita.
Cos'e il beneficio della preventiva escussione?
Diritto del fideiussore di pretendere che il creditore agisca prima sul patrimonio del debitore principale. Si applica solo se espressamente pattuito (art. 1944 c.c.); altrimenti il fideiussore e tenuto in solido con il debitore principale.
Quando si estingue la fideiussione?
Per estinzione dell'obbligazione principale, per remissione del creditore al fideiussore, per fatto del creditore che impedisce surrogazione (art. 1955 c.c.), per decadenza ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Definizione legale: il fideiussore è chi si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui.
  • Obbligazione personale: il fideiussore risponde con il proprio patrimonio, a differenza delle garanzie reali (ipoteca, pegno) che gravano su un bene specifico.
  • Accessorietà: la fideiussione presuppone un'obbligazione principale valida e ad essa si ricollega per esistenza, entità e vicende estintive.
  • Irrilevanza del consenso del debitore: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza o si oppone.
  • Apertura del Capo XXVI: l'art. 1936 inaugura la disciplina della fideiussione (artt. 1936-1957), la più diffusa garanzia personale nel diritto civile italiano.
Indice dei contenuti

La fideiussione come garanzia personale

L'articolo 1936 apre il Capo XXVI del Codice Civile e fornisce la definizione legale di fideiussione: contratto con cui un soggetto (il fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore di un terzo (il debitore principale), garantendone l'adempimento. La fideiussione e' la principale garanzia personale del nostro ordinamento, contrapposta alle garanzie reali come l'ipoteca e il pegno.

Struttura del rapporto fideiussorio

Nel rapporto fideiussorio si individuano tre soggetti: il creditore (che beneficia della garanzia), il debitore principale (il cui adempimento e' garantito) e il fideiussore (che si obbliga personalmente). Tra creditore e fideiussore si instaura un rapporto contrattuale autonomo; tra fideiussore e debitore vi e' di solito un accordo separato (mandato, comodato, rapporto di amicizia) che giustifica la prestazione della garanzia, ma che e' irrilevante per la validita' della fideiussione stessa. Così Tizio può fideiubire Caio verso la banca Alfa anche senza che Caio ne sappia nulla.

Il carattere personale della garanzia

A differenza del pegno o dell'ipoteca, che vincolano un bene determinato, la fideiussione e' una garanzia generica: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.). Questo comporta un rischio patrimoniale complessivo per il garante, che il creditore può aggredire senza dover prima escutere beni specifici (salvo il beneficio di escussione ex art. 1944, ove pattuito).

Il principio di accessorieta'

La fideiussione e' un'obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione principale: non può eccedere ciò che e' dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.) e segue le vicende dell'obbligazione garantita. Se il debito principale e' nullo, la fideiussione cade; se il debito si estingue, si estingue anche la garanzia. Questa accessorieta' distingue la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta), in cui il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale.

Irrilevanza del consenso del debitore

Il secondo comma dell'art. 1936 stabilisce che la fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Questo e' un aspetto peculiare: il debitore principale e' estraneo al contratto di fideiussione, che si perfeziona tra creditore e fideiussore. Il debitore non può opporsi né impedire la fideiussione, né può far valere la propria ignoranza per liberarsi da effetti indiretti (come il regresso che il fideiussore esercita dopo aver pagato, ex art. 1950 c.c.).

Applicazioni pratiche

La fideiussione e' diffusissima nella pratica bancaria e commerciale: garanzie a favore di banche per mutui e affidamenti, fideiussioni omnibus (oggi limitate dall'art. 1938), polizze fideiussorie per appalti pubblici, garanzie a favore di locatori nei contratti di locazione. La disciplina degli artt. 1936-1957 c.c. costituisce lo scheletro normativo su cui si innestano le clausole contrattuali standard e la normativa speciale di settore.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 128/1990

NON FONDATA

Investita della questione sull'art. 1936 c.c. in tema di fideiussione doganale, la Corte ha escluso disparità di trattamento tra coobbligati solidali che ignoravano la garanzia. Ha chiarito che il fideiussore deve dare avviso ai coobbligati prima del pagamento, indipendentemente dal fatto che la garanzia sia stata stipulata da uno solo di essi.

Domande frequenti

Cos'è la fideiussione secondo l'art. 1936 c.c.?

La fideiussione è il contratto con cui un soggetto, detto fideiussore, si obbliga personalmente verso un creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La garanzia è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza o si oppone. È la principale garanzia personale dell'ordinamento.

Qual e' la differenza tra fideiussore e avvallante?

Il fideiussore garantisce un'obbligazione civile o commerciale generica (art. 1936 c.c.); l'avallante garantisce specificamente un'obbligazione cambiaria (cambiale o assegno) con disciplina propria del diritto cartolare. Concettualmente sono analoghi, ma operano in ambiti normativi diversi.

Il fideiussore risponde anche se il debitore e' insolvente?

Si'. La fideiussione garantisce proprio questo rischio: se il debitore non paga, il creditore può rivolgersi al fideiussore. Salvo pattuizione del beneficio di escussione (art. 1944), il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore.

Il debitore può impedire che qualcuno presti fideiussione per lui?

No. L'art. 1936 comma 2 stabilisce che la fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne e' a conoscenza. Il contratto si perfeziona tra creditore e fideiussore; il consenso o l'eventuale opposizione del debitore sono irrilevanti per la validita' della garanzia.

Cosa distingue la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia?

La fideiussione e' accessoria all'obbligazione principale: il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni del debitore (art. 1945). Il contratto autonomo di garanzia (garanzia a prima richiesta) e' invece svincolato dal rapporto principale: il garante paga senza poter eccepire vizi del rapporto sottostante.

La fideiussione e' un contratto a titolo gratuito?

Di regola si': il fideiussore non riceve compenso dal creditore. Può però esserci un accordo separato con il debitore (es. mandato oneroso) che prevede un corrispettivo. Nei rapporti professionali (es. istituti di credito che prestano fideiussioni) la garanzia e' invece remunerata tramite commissioni.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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