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Testo dell'articoloVigente
Art. 1936 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Domande rapide
Cos'e la fideiussione ex art. 1936 c.c.?
Qual e la differenza tra fideiussione e garanzia reale?
Il fideiussore puo opporre le eccezioni del debitore?
Cos'e il beneficio della preventiva escussione?
Quando si estingue la fideiussione?
In sintesi
- Definizione legale: il fideiussore è chi si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui.
- Obbligazione personale: il fideiussore risponde con il proprio patrimonio, a differenza delle garanzie reali (ipoteca, pegno) che gravano su un bene specifico.
- Accessorietà: la fideiussione presuppone un'obbligazione principale valida e ad essa si ricollega per esistenza, entità e vicende estintive.
- Irrilevanza del consenso del debitore: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza o si oppone.
- Apertura del Capo XXVI: l'art. 1936 inaugura la disciplina della fideiussione (artt. 1936-1957), la più diffusa garanzia personale nel diritto civile italiano.
Indice dei contenuti
La fideiussione come garanzia personale
L'articolo 1936 apre il Capo XXVI del Codice Civile e fornisce la definizione legale di fideiussione: contratto con cui un soggetto (il fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore di un terzo (il debitore principale), garantendone l'adempimento. La fideiussione e' la principale garanzia personale del nostro ordinamento, contrapposta alle garanzie reali come l'ipoteca e il pegno.
Struttura del rapporto fideiussorio
Nel rapporto fideiussorio si individuano tre soggetti: il creditore (che beneficia della garanzia), il debitore principale (il cui adempimento e' garantito) e il fideiussore (che si obbliga personalmente). Tra creditore e fideiussore si instaura un rapporto contrattuale autonomo; tra fideiussore e debitore vi e' di solito un accordo separato (mandato, comodato, rapporto di amicizia) che giustifica la prestazione della garanzia, ma che e' irrilevante per la validita' della fideiussione stessa. Così Tizio può fideiubire Caio verso la banca Alfa anche senza che Caio ne sappia nulla.
Il carattere personale della garanzia
A differenza del pegno o dell'ipoteca, che vincolano un bene determinato, la fideiussione e' una garanzia generica: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.). Questo comporta un rischio patrimoniale complessivo per il garante, che il creditore può aggredire senza dover prima escutere beni specifici (salvo il beneficio di escussione ex art. 1944, ove pattuito).
Il principio di accessorieta'
La fideiussione e' un'obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione principale: non può eccedere ciò che e' dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.) e segue le vicende dell'obbligazione garantita. Se il debito principale e' nullo, la fideiussione cade; se il debito si estingue, si estingue anche la garanzia. Questa accessorieta' distingue la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia (o garanzia a prima richiesta), in cui il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Irrilevanza del consenso del debitore
Il secondo comma dell'art. 1936 stabilisce che la fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. Questo e' un aspetto peculiare: il debitore principale e' estraneo al contratto di fideiussione, che si perfeziona tra creditore e fideiussore. Il debitore non può opporsi né impedire la fideiussione, né può far valere la propria ignoranza per liberarsi da effetti indiretti (come il regresso che il fideiussore esercita dopo aver pagato, ex art. 1950 c.c.).
Applicazioni pratiche
La fideiussione e' diffusissima nella pratica bancaria e commerciale: garanzie a favore di banche per mutui e affidamenti, fideiussioni omnibus (oggi limitate dall'art. 1938), polizze fideiussorie per appalti pubblici, garanzie a favore di locatori nei contratti di locazione. La disciplina degli artt. 1936-1957 c.c. costituisce lo scheletro normativo su cui si innestano le clausole contrattuali standard e la normativa speciale di settore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 128/1990
Investita della questione sull'art. 1936 c.c. in tema di fideiussione doganale, la Corte ha escluso disparità di trattamento tra coobbligati solidali che ignoravano la garanzia. Ha chiarito che il fideiussore deve dare avviso ai coobbligati prima del pagamento, indipendentemente dal fatto che la garanzia sia stata stipulata da uno solo di essi.
Domande frequenti
Cos'è la fideiussione secondo l'art. 1936 c.c.?
La fideiussione è il contratto con cui un soggetto, detto fideiussore, si obbliga personalmente verso un creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La garanzia è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza o si oppone. È la principale garanzia personale dell'ordinamento.
Qual e' la differenza tra fideiussore e avvallante?
Il fideiussore garantisce un'obbligazione civile o commerciale generica (art. 1936 c.c.); l'avallante garantisce specificamente un'obbligazione cambiaria (cambiale o assegno) con disciplina propria del diritto cartolare. Concettualmente sono analoghi, ma operano in ambiti normativi diversi.
Il fideiussore risponde anche se il debitore e' insolvente?
Si'. La fideiussione garantisce proprio questo rischio: se il debitore non paga, il creditore può rivolgersi al fideiussore. Salvo pattuizione del beneficio di escussione (art. 1944), il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore.
Il debitore può impedire che qualcuno presti fideiussione per lui?
No. L'art. 1936 comma 2 stabilisce che la fideiussione e' efficace anche se il debitore non ne e' a conoscenza. Il contratto si perfeziona tra creditore e fideiussore; il consenso o l'eventuale opposizione del debitore sono irrilevanti per la validita' della garanzia.
Cosa distingue la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia?
La fideiussione e' accessoria all'obbligazione principale: il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni del debitore (art. 1945). Il contratto autonomo di garanzia (garanzia a prima richiesta) e' invece svincolato dal rapporto principale: il garante paga senza poter eccepire vizi del rapporto sottostante.
La fideiussione e' un contratto a titolo gratuito?
Di regola si': il fideiussore non riceve compenso dal creditore. Può però esserci un accordo separato con il debitore (es. mandato oneroso) che prevede un corrispettivo. Nei rapporti professionali (es. istituti di credito che prestano fideiussioni) la garanzia e' invece remunerata tramite commissioni.
Spiegazione
È fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. È una garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.
Come funziona e quando si applica
A differenza delle garanzie reali (pegno, ipoteca), la fideiussione non vincola un bene specifico ma aggiunge un patrimonio a quello del debitore. Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944), salvo patto di preventiva escussione.
Esempio pratico
Garantisco il mutuo di mio figlio: se lui non paga, la banca può rivolgersi direttamente a me per l’intero debito.
Domande frequenti
Il fideiussore risponde di tutto il debito?
Sì, di regola in solido con il debitore (art. 1944): il creditore può chiedere a lui l’intero importo, salvo patto di beneficio d’escussione.
Vale anche se il debitore non lo sa?
Sì: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.