Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1934 c.c. – Competizioni sportive
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1933 - Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione→Cod. civ. art. 1935 - Articolo 1935 Codice Civile: Lotterie autorizzate→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili→Art. 1936 Codice Civile: Nozione→Articolo 1931 Codice Civile: Compensazione dei crediti e debiti→Articolo 1937 Codice Civile: Manifestazione della volontà→Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione→Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion→Articolo 1929 Codice Civile: Efficacia del contratto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto: gioco e scommessa nel Codice Civile
Il Codice Civile dedica agli articoli 1933-1935 il Capo XXV in tema di gioco e scommessa. La regola generale (art. 1933) e' di stampo storico prudenziale: chi perde al gioco non può essere costretto a pagare tramite azione giudiziaria, e chi paga non può ripetere la somma versata salvo dolo o incapacità. L'art. 1934 introduce però un'eccezione rilevante per le competizioni sportive.
Quali attività rientrano nell'eccezione
La norma menziona esplicitamente i giuochi che addestrano al maneggio delle armi (scherma, tiro, ecc.), le corse di ogni specie (podistiche, equestri, automobilistiche) e ogni altra competizione sportiva. Si tratta di una categoria aperta: la giurisprudenza vi ha ricondotto nel tempo anche sport motoristici, ciclismo, ippica e altri eventi agonistici regolamentati. Il criterio unificante e' la natura addestrativa o agonistica dell'attività, contrapposta al puro azzardo.
Estensione ai terzi non partecipanti
Un profilo di particolare interesse pratico e' che l'eccezione opera anche rispetto alle persone che non prendono parte alla competizione. ciò significa che anche Tizio, che scommette con Caio sull'esito di una gara ciclistica senza partecipare alla corsa, può agire in giudizio per ottenere il pagamento della vincita. La norma allinea dunque la posizione degli scommettitori a quella dei concorrenti diretti, purche' la competizione abbia i caratteri sportivi richiesti.
Il potere riduttivo del giudice
L'eccezione non e' illimitata: il secondo comma attribuisce al giudice la facolta' di rigettare o ridurre la domanda qualora la posta sia ritenuta eccessiva. Si tratta di una valutazione discrezionale che bilancia la tutela del creditore vincitore con l'esigenza di evitare che il riconoscimento giudiziario si trasformi in strumento di sfruttamento. Non esiste una soglia numerica fissa: il giudice apprezza le circostanze concrete, tra cui il valore della competizione, la capacità economica delle parti e la proporzionalita' della posta rispetto all'evento.
Distinzione dall'ippica e dai giochi autorizzati
Va tenuta distinta la disciplina dell'art. 1934 da quella delle lotterie autorizzate (art. 1935) e delle scommesse su corse ippiche disciplinate da leggi speciali. In quest'ultimo caso l'azionabilita' deriva dall'autorizzazione pubblicistica, non dalla natura sportiva in se'. L'art. 1934 opera invece sul piano del diritto comune, riconoscendo direttamente tutela giudiziaria alle scommesse sportive per la loro natura intrinseca.
Rilevanza pratica oggi
Con la diffusione delle piattaforme di scommesse online autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la norma ha perso parte della sua centralita' pratica: le scommesse regolamentate trovano tutela nel quadro pubblicistico. Tuttavia l'art. 1934 mantiene rilievo per scommesse private tra privati su competizioni sportive, che sfuggono al circuito autorizzato ma rimangono civilmente azionabili se l'evento ha natura genuinamente sportiva.
Domande frequenti
Una scommessa privata su una partita di calcio e' esigibile in tribunale?
Si', ai sensi dell'art. 1934 c.c. il giudice può accogliere la domanda perché il calcio e' una competizione sportiva. Resta però il potere del giudice di ridurre la somma se la posta appare eccessiva.
Chi e' "terzo" ai fini dell'art. 1934?
È terzo chi non gareggia direttamente nella competizione ma scommette sul suo esito: ad esempio chi punta sull'esito di una corsa automobilistica senza essere pilota. Anche costui può agire in giudizio.
Il giudice può ridurre la vincita anche se la competizione e' regolare?
Si'. Il secondo comma attribuisce al giudice un potere discrezionale di riduzione o rigetto se la posta e' sproporzionata, indipendentemente dalla regolarita' della gara.
La norma si applica alle scommesse sportive online?
Le scommesse online su piattaforme ADM sono regolate da norme speciali. L'art. 1934 c.c. rileva soprattutto per scommesse private tra persone fisiche su eventi sportivi, al di fuori del circuito autorizzato.
Qual e' la differenza tra art. 1933 e art. 1934?
L'art. 1933 nega in generale l'azione per debiti di gioco o scommessa; l'art. 1934 e' un'eccezione: per le competizioni sportive (e per i terzi che vi scommettono) l'azione e' ammessa, salva la valutazione del giudice sulla congruita' della posta.