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Art. 1931 c.c. Compensazione dei crediti e debiti
In vigore
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto. SEZIONE V – Disposizioni finali
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e funzione della norma
L'art. 1931 c.c. introduce una regola di compensazione automatica specificamente pensata per il mercato riassicurativo. Tra cedente e riassicuratore coesistono spesso decine di contratti, ciascuno dei quali genera flussi reciproci di premi, indennita e saldi di rendiconto. Quando una delle parti entra in liquidazione coatta, sarebbe estremamente complesso liquidare separatamente ogni contratto. La norma semplifica il processo: alla fine della liquidazione si opera un unico calcolo di dare/avere, e il saldo netto e l'unico importo che risulta dovuto.
Il meccanismo della compensazione
La compensazione opera di diritto, il che significa che non richiede ne domanda giudiziale ne dichiarazione di parte: i crediti e i debiti si estinguono automaticamente fino a concorrenza. La base di calcolo sono i saldi che emergono dalla chiusura dei conti relativi a piu contratti. Il legislatore ha scelto la clausola netting: si sommano algebricamente tutti i rapporti dare/avere tra le stesse parti e si compensa il risultato complessivo.
Ambito soggettivo
La norma menziona sia la liquidazione del riassicuratore sia quella del riassicurato, rendendo simmetrica la protezione. In entrambi i casi, la parte non in liquidazione puo opporre la compensazione dei propri crediti ai debiti verso la procedura, senza dover concorrere in via chirografaria per l'intero credito. Questo e un vantaggio significativo rispetto alle regole ordinarie del concorso, che vietano la compensazione tra crediti sorti prima e dopo il fallimento.
Relazione con l'art. 1930 c.c.
L'art. 1930 disciplina il caso in cui solo il riassicurato e in liquidazione: il riassicuratore paga integrale ma compensa i propri crediti. L'art. 1931 si applica quando la liquidazione tocca l'una o l'altra parte (o entrambe) e regola la chiusura contabile complessiva di tutti i contratti tra di loro: e la regola di chiusura del sistema.
Esempio pratico
Tizio, commissario liquidatore di una societa di riassicurazione, verifica che la cedente Caio vanta crediti per indennita per 1.200.000 euro su tre contratti, ma deve premi non pagati per 900.000 euro su altri due contratti. Applicando l'art. 1931, i due importi si compensano di diritto: la procedura di liquidazione del riassicuratore dovra corrispondere solo il saldo netto di 300.000 euro a Caio. Non e necessario che il commissario agisca separatamente per il recupero dei premi.
Domande frequenti
La compensazione dell'art. 1931 richiede una sentenza del giudice?
No: opera di diritto, cioe automaticamente al verificarsi dei presupposti (liquidazione coatta e chiusura dei conti di piu contratti tra le stesse parti).
Si possono compensare contratti diversi tra cedente e riassicuratore?
Si: la norma consente espressamente la compensazione dei saldi risultanti dalla chiusura dei conti relativi a piu contratti di riassicurazione tra le stesse parti.
La norma si applica solo al fallimento o anche alla liquidazione coatta?
Si applica specificamente alla liquidazione coatta amministrativa, che e la procedura concorsuale tipica delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Cosa succede se i crediti e i debiti sono in valute diverse?
La norma non lo disciplina esplicitamente; in pratica si procede alla conversione nella valuta contrattuale o di riferimento alla data di chiusura dei conti, salvo accordo diverso.
Qual e la differenza tra la compensazione dell'art. 1931 e quella ordinaria dell'art. 1241 c.c.?
La compensazione ordinaria richiede che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. L'art. 1931 introduce una regola speciale di netting concorsuale che opera sulla chiusura complessiva dei conti, semplificando il calcolo.