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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

Per l’art. 1933 c.c. i debiti di gioco o scommessa non danno azione in giudizio: il vincitore non può farsi pagare tramite il giudice, ma chi paga spontaneamente dopo l’esito non può chiedere la restituzione. Eccezioni: la ripetizione è sempre ammessa in caso di frode e per il perdente incapace.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1933 c.c. Mancanza di azione

In vigore

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

Spiegazione

I debiti di giuoco o di scommessa non danno azione in giudizio, anche quando il giuoco non è proibito: chi vince non può farsi pagare ricorrendo al giudice. Tuttavia chi ha pagato spontaneamente non può ripetere (riavere) quanto versato, salvo frode o incapacità. È il classico esempio di «obbligazione naturale».

Come funziona e quando si applica

La norma distingue la non azionabilità del credito (niente tutela giudiziale) dalla soluti retentio (il pagamento volontario è valido e irripetibile). Fanno eccezione le lotterie autorizzate (art. 1935) e i giochi che addestrano al maneggio delle armi o all’abilità (art. 1934).

Esempio pratico

Perdo una scommessa tra amici e pago: non posso chiedere indietro i soldi. Se invece non pago, l’altro non può citarmi in giudizio per ottenere il pagamento.

Domande frequenti

Posso essere costretto a pagare una scommessa?

No: il debito di giuoco o scommessa non è azionabile in giudizio.

Se ho già pagato posso riavere i soldi?

No, salvo frode o incapacità: il pagamento spontaneo è irripetibile.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Irripetibilita del debito di gioco: nessuna azione giudiziaria compete per riscuotere un debito di gioco o scommessa, anche se leciti.
  • Pagamento spontaneo irripetibile: chi paga volontariamente dopo l'esito non puo chiedere la restituzione, salvo frode.
  • Eccezione per frode: se vi e stata frode nel gioco o nella scommessa, la ripetizione e sempre ammessa.
  • Tutela dell'incapace: il perdente incapace puo sempre ripetere quanto pagato, a prescindere dalla frode.
Indice dei contenuti

Natura giuridica del debito di gioco

L'art. 1933 c.c. apre il Capo XXV dedicato al gioco e alla scommessa, introducendo la regola piu caratteristica di questa materia: il debito di gioco non e assistito da azione giudiziaria. Si tratta di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.): il debitore non e giuridicamente costretto a pagare, ma se paga volontariamente non puo poi pretendere la restituzione, perche il pagamento assolve a un dovere morale e sociale riconosciuto dall'ordinamento.

Ambito oggettivo: giochi e scommesse leciti e illeciti

La norma si applica anche ai giochi e alle scommesse non proibiti, cioe a quelli che non sono vietati dalla legge. Per i giochi e le scommesse illeciti (ad esempio quelli gestiti senza concessione), si aggiungono le sanzioni penali e amministrative; ma anche in quel caso il vincitore non puo agire in giudizio per il pagamento. L'irripetibilita, invece, e esclusa quando vi e stata frode: in tal caso il pagamento e condizionato da un vizio del consenso e deve poter essere recuperato.

Il pagamento spontaneo e l'irripetibilita

Il secondo comma distingue tra il rifiuto di pagare (sempre ammesso, perche non esiste azione) e la ripetizione di quanto gia pagato (non ammessa se il pagamento e stato spontaneo e senza frode). La ratio e chiara: chi paga deliberatamente, dopo aver conosciuto l'esito, riconosce implicitamente il debito morale e non puo ritrattare la propria scelta. Diverso e il caso in cui il pagamento sia avvenuto per errore o sotto costrizione, ipotesi che la giurisprudenza riconduce agli ordinari rimedi per i vizi del consenso.

Le eccezioni: frode e incapacita

La frode nel gioco rende il pagamento ripetibile in ogni caso: se Tizio ha barattato le carte o manipolato la roulette per vincere, Caio che ha pagato convinto di aver perso lealmente puo agire per la restituzione. Analogamente, se il perdente era incapace (minore, interdetto, inabilitato) al momento del gioco, puo sempre ripetere quanto pagato, a prescindere dall'esistenza della frode: la legge protegge in modo assoluto chi non aveva piena capacita di agire.

Rilevanza attuale: giochi on-line e concorsi a premi

Il sistema delle concessioni statali (ADM, gia Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha trasformato molte forme di gioco da debiti naturali a obbligazioni civili esigibili. I contratti con i bookmaker autorizzati, i contratti di slot machine e le scommesse sportive regolate da concessione sono oggi rapporti contrattuali ordinari: il vincitore puo agire in giudizio per riscuotere la vincita. L'art. 1933 rimane rilevante per i giochi privati tra persone fisiche non rientranti nel regime concessorio.

Domande frequenti

Posso citare in giudizio chi non paga un debito di poker tra amici?

No: l'art. 1933 esclude qualsiasi azione per i debiti di gioco, anche se il gioco e lecito. Il debito esiste solo come obbligazione naturale.

Se ho pagato spontaneamente una scommessa persa, posso riavere i soldi?

No, salvo frode: il pagamento spontaneo dopo l'esito e irripetibile perche adempi a un dovere morale riconosciuto dall'ordinamento.

Cosa succede se il gioco era truccato?

Se vi e stata frode, la ripetizione e sempre ammessa: chi ha pagato convinto di aver perso lealmente puo agire per la restituzione anche se il pagamento era stato spontaneo.

Un incapace che ha perso a gioco puo riavere i soldi pagati?

Si: la legge tutela in modo assoluto l'incapace (minore, interdetto, ecc.): la ripetizione e ammessa in ogni caso, senza bisogno di provare la frode.

Le scommesse sportive con bookmaker autorizzati rientrano nell'art. 1933?

No: i contratti con operatori titolari di concessione statale sono obbligazioni civili ordinarie; il vincitore puo agire in giudizio. L'art. 1933 riguarda i giochi privati privi di regime concessorio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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