Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1929 c.c. – Efficacia del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1928 - Art. 1928 Codice Civile: Prova→Cod. civ. art. 1930 - Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato→Articolo 1931 Codice Civile: Compensazione dei crediti e debiti→Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato→Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili→Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza→Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione→Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di relativita nella riassicurazione
L'art. 1929 c.c. enuncia la regola fondamentale del diritto della riassicurazione: il contratto tra cedente e riassicuratore e res inter alios acta rispetto all'assicurato. Il danneggiato o il titolare della polizza non acquista alcun diritto diretto nei confronti del riassicuratore, ne puo agire in giudizio contro di esso per ottenere il pagamento dell'indennizzo. Questo e corollario del principio generale di relativita degli effetti contrattuali (art. 1372 c.c.).
Struttura trilaterale del rischio
Nel sistema della riassicurazione esistono tre soggetti: l'assicurato (che ha stipulato la polizza con la cedente), l'assicuratore cedente (che ha emesso la polizza e cede quota di rischio) e il riassicuratore (che copre quota del rischio della cedente). Il rapporto obbligatorio corre solo tra cedente e riassicuratore. L'assicurato ignora, spesso del tutto, l'esistenza del contratto di riassicurazione, e cio e irrilevante ai fini della sua tutela diretta.
L'eccezione del privilegio legale
La norma fa salve le disposizioni delle leggi speciali che attribuiscono alla massa degli assicurati un privilegio sui crediti della cedente verso il riassicuratore. Il codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) prevede infatti che, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa cedente, le somme dovute dal riassicuratore siano destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli assicurati. Si tratta di un meccanismo di protezione indiretta che mitiga il rigore del principio di relativita.
Conseguenze pratiche
Si consideri il caso di Caio, titolare di una polizza incendio. Se l'assicuratore cedente incassa il premio, cede parte del rischio al riassicuratore, ma poi non paga il sinistro, Caio non puo rivolgersi direttamente al riassicuratore per ottenere l'indennizzo. Deve agire contro la cedente. Solo in sede concorsuale (liquidazione coatta), grazie al privilegio legale, le somme recuperate dal riassicuratore confluiscono nella massa attiva a vantaggio degli assicurati in misura preferenziale.
Distinzione dalla coassicurazione
A differenza della coassicurazione (art. 1911 c.c.), in cui ciascun assicuratore risponde direttamente verso l'assicurato per la propria quota, nella riassicurazione il vincolo diretto con l'assicurato non esiste. La coassicurazione e una divisione orizzontale del rischio tra piu assicuratori diretti; la riassicurazione e una cessione verticale a un soggetto del mercato wholesale.
Domande frequenti
L'assicurato puo agire direttamente contro il riassicuratore?
No: l'art. 1929 esclude qualsiasi rapporto diretto tra assicurato e riassicuratore. L'assicurato deve agire contro il proprio assicuratore.
Cosa cambia in caso di liquidazione coatta dell'assicuratore?
Le leggi speciali attribuiscono agli assicurati un privilegio sulle somme che il riassicuratore deve alla cedente in liquidazione, garantendo una tutela indiretta.
Come funziona il privilegio a favore della massa degli assicurati?
Il D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni) prevede che i crediti di riassicurazione confluiscano nella massa attiva della cedente con prelazione a vantaggio degli assicurati.
La riassicurazione e diversa dalla coassicurazione?
Si: nella coassicurazione ogni assicuratore risponde direttamente verso l'assicurato per la propria quota; nella riassicurazione il riassicuratore non ha alcun rapporto diretto con l'assicurato.
L'assicurato deve essere informato dell'esistenza di un contratto di riassicurazione?
No: la legge non impone tale obbligo. Il contratto di riassicurazione e un accordo inter-professionale che non incide sui diritti contrattuali dell'assicurato.