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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1372 c.c. Efficacia del contratto

In vigore

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

In sintesi

  • Il contratto, una volta concluso, vincola le parti come una legge: nessuna può uscirne unilateralmente senza il consenso dell'altra.
  • Le parti possono sciogliere il contratto di comune accordo (mutuo consenso) oppure nei casi previsti dalla legge.
  • Il contratto, di regola, non obbliga né avvantaggia chi non ha partecipato alla sua conclusione (i terzi).
  • Esistono eccezioni legali, come il contratto a favore di terzo o la successione universale.
  • Questo articolo è il cardine dell'intero diritto dei contratti: definisce forza, limiti e perimetro soggettivo del vincolo contrattuale.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio

L'articolo 1372 del Codice Civile rappresenta una delle disposizioni fondamentali dell'intero sistema contrattuale italiano. Esso assolve una duplice funzione: sancisce la forza vincolante dell'accordo tra le parti e ne delimita l'ambito soggettivo, escludendo in via di principio l'efficacia verso i terzi estranei al rapporto.

Il principio pacta sunt servanda

Il primo comma recita che il contratto «ha forza di legge tra le parti». La locuzione «forza di legge» traduce il brocardo latino pacta sunt servanda: il vincolo è cogente e giuridicamente esigibile. Nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente adducendo un semplice ripensamento. Questo principio è il fondamento dell'azione di esatto adempimento, del risarcimento ex art. 1218 c.c. e dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Scioglimento del contratto

Il secondo comma individua due modalità di scioglimento: il mutuo consenso (contrarius consensus) e le cause ammesse dalla legge. Le cause di legge includono la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) e per eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.), il recesso (art. 1373 c.c.), la rescissione (artt. 1447-1452 c.c.) e l'annullamento (artt. 1425-1446 c.c.). In tutti i casi il vincolo cede solo attraverso strumenti tipizzati, non per mera volontà unilaterale arbitraria.

Efficacia verso i terzi

Il terzo comma introduce il principio della relatività del contratto: esso non produce effetti verso chi non ne è parte, non potendo né nuocere né giovare al terzo senza il suo consenso. Le eccezioni previste dalla legge sono tuttavia numerose: il contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), la simulazione (art. 1415 c.c.) nei confronti dei terzi creditori, la cessione del contratto (art. 1406 c.c.) e la successione universale.

Rilevanza pratica

In sede di consulenza professionale, la comprensione del vincolo contrattuale è essenziale per valutare i rischi di un recesso unilaterale, le conseguenze di una clausola risolutiva espressa e la possibilità di invocare la forza maggiore. Il terzo danneggiato dall'inadempimento contrattuale tra altri soggetti non può di regola far valere quella responsabilità contrattuale, ma solo la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Domande frequenti

Un contratto può essere annullato da una sola delle parti?

No. Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto per la sola volontà di una di esse. È necessario il consenso di entrambe (mutuo consenso) oppure ricorrere a uno degli strumenti previsti dalla legge, come la risoluzione per inadempimento o il recesso nei casi ammessi.

Cosa si intende per "mutuo consenso" per sciogliere un contratto?

Il mutuo consenso è un nuovo accordo tra le stesse parti che mette fine al contratto precedente. Deve rispettare la stessa forma richiesta per il contratto originario (es. atto notarile se originariamente necessario).

Un contratto tra due persone può obbligare un terzo estraneo?

In linea di principio no: il contratto non produce effetti verso chi non ne è parte. Esistono eccezioni previste dalla legge, come il contratto a favore di terzo, ma si tratta di casi eccezionali e tipizzati.

Il contratto produce effetti anche dopo la morte di una delle parti?

Di regola sì: gli eredi subentrano nella posizione contrattuale del defunto. Fanno eccezione i contratti a carattere strettamente personale (intuitu personae), dove la prestazione è inscindibilmente legata alla persona del contraente.

Un contratto simulato è opponibile ai terzi in buona fede?

No. L'art. 1415 c.c. tutela i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti facendo affidamento sul contratto apparente. La simulazione non può essere opposta a questi terzi.

Schema dell'articolo

Art. 1372 c.c., Efficacia del contratto
Tra le parti
  • Forza di legge: vincola entrambe
  • Scioglimento solo per mutuo consenso o cause di legge
  • Principio: pacta sunt servanda
Verso i terzi
  • Nessun effetto (regola)
  • Eccezioni: contratto a favore di terzo, cessione, successione
  • Principio: relatività degli effetti
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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